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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06470/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAciat-e-e13,e9490-effeTrarti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di simulazione di reato e di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali in quanto estinti per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alal commisurazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della

I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il ore [OSCURATO:PERSONA],134204 D77:1.,•37ATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAciat-e-e13,e9490-effeTrarti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di simulazione di reato e di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali in quanto estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alal commisurazione della pena. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il ore [OSCURATO:PERSONA],134204 D77:1.,•37ATO I
Sentenza Cassazione n. 06470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris