CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13825/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione e nomina del G.D., IRPEF –[OSCURATO:PERSONA] -2007. R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P. A ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 10 77 / 20/2014 , depositata il 2 1 febbraio 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 aprile 1995) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi: [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugnando la cartella di pagamento n. 097 - 2007 - 0147637427, con la quale il concessionario per la riscossione per la provincia di Roma, per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 446.110,80 a titolo di contributi S.S.N. Aziende, interessi di mora ed accessori. Deduceva, in particolare, la Curatela istante, l’inammissibilità della pretesa, in quanto trattandosi di crediti di natura contributiva e non erariale, andavano seguite le relative procedure di insinuazione nel fallimento; eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti contributivi e comunque l’infondatezza della richiesta. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la tardività dell’opposizione, e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma, trattandosi di credito di natura tributaria, e comunque, nel merito, l’infondatezza dei motivi addotti. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 13653/2008 del 17 settembre 2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice tributario. 2. Con ricorso notificato il 21 novembre 2008 la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riassumeva la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, rivendicando la tempestività del ricorso proposto nei confronti della cartella opposta in quanto, seppure tardivo rispetto al termine di cui all’art. 34, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (posto che era stato presentato oltre i 40 giorni ivi previsti), era tuttavia tempestivo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché presentato entro i 60 giorni dalla notificazione della cartella. Nel merito ribadiva i motivi di censura alla cartella di pagamento in questione. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], reiterando le eccezioni opposte dinanzi al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 581/47/2011, depositata il 14 dicembre 2011, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la Curatela alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1077/20/2014 del 21 febbraio 2014, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rimasta intimata. 5. La discussione del ricorso è stat a fissat a , in un primo momento, per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022 , all’esito della quale la Corte emetteva ordinanza interlocutoria, con la quale disponeva l’acquisizione dei fascicoli delle fasi di merito. E’ stata quindi nuovamente fissata udienza in camera di consiglio per il giorno 8 febbraio 2023, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, 2 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 63 e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’istituto ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la cartella di pagamento in oggetto, in quanto, trattandosi di crediti iscritti a ruolo, il termine per impugnare la cartella era quello di cui all’art. 24, R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, che riguardava proprio i crediti iscritti a ruolo nella titolarità degli enti previdenziali. Pertanto, poiché la cartella in questione era stata notificata il 19 ottobre 2007, ed il ricorso avverso di essa, proposto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro era stato depositato il 12 dicembre 2007, dovendosi, in ogni caso, fare riferimento a tale ricorso per valutare la tempestività dell’opposizione (secondo il principio della translatio iudiciiex art. 59 l. n. 69/2009), essa era da considerare tardiva. 7. Il motivo è infondato. Va innanzitutto evidenziato che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione riguarda contributi al [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno pacificamente natura tributaria, ragion per cui la giurisdizione sulle questioni attinenti a tale tributo spetta alle Commissione tributarie(ora Corti di giustizia tributaria), pur in caso di riscossione a mezzo ruolo(Cass., Sez. U., 9 gennaio 2007, n. 123; v. anche Corte cost. 12 gennaio 1995, n. 2, che ha dichiarato l’inammissibilità del referendum abrogativo del contributo, proprio perché avente natura tributaria). Correttamente, quindi, il Tribunale di Roma – sezione lavoro ha declinato la propria giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice tributario. Ciò posto, essendo stata operata, nella fattispecie in esame, la translatio iudiciiex art. 59 l. n. 69/2009, il problema che si pone è quello di verificare la tempestività dell’impugnazione della cartella di pagamento mediante la quale è stata avviata la riscossione del contributo del S.S.N. In base al citato art. 59, comma 2,l. n. 69/2009, infatti, in caso di riproposizione della domanda dinanzi al giudice avente R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giurisdizione « s ono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute». Ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione della cartella, dunque, occorre fare riferimento al momento della proposizione della domanda dinanzi al giudice che ha poi declinato la giurisdizione. Nella specie, la cartella di pagamento è stata notificata alla curatela fallimentare il 19 ottobre 2007, ed il ricorso in opposizione è stato proposto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro mediante deposito in data 12 dicembre2007. Trattasi di atto proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, ma oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. La questione da dirimere è quindi quella della tempestività di tale ricorso, che è stato proposto entro il termine di sessanta giorni, previsto per l’impugnazione degli atti tributari dall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ma oltre il termine di quaranta giorni, previsto dal citato art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Sul punto, va rilevato che il predetto art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 riguarda esclusivamente la riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, che non hanno natura tributaria e in relazione ai quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario del lavoro. Siamo, quindi, al di fuori della giurisdizione tributaria, ed in presenza, invece, di una disciplina speciale di impugnazione delle cartelle di pagamento, riguardante soltanto quelle R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mediante le quali si procede alla riscossione dei contributi previdenziali. Non a caso, il comma 5 del citato art. 24, che prevede il termine di quaranta giorni per l’impugnazione di tali cartelle, presuppone esplicitamente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro. Per le cartelle di pagamento riguardanti la riscossione di crediti di natura tributaria (qual è, come già detto, il contributo per il S.S.N.), non può, pertanto, che trovare applicazione la disciplina generale sui ricorsi tribut ari di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, che prevede il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo per la proposizione del ricorso. Conseguentemente, nel caso di specie il termine applicabile era di sessanta giorni previsto dal citato art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ragion per cui il ricorso iniziale deve considerarsi tempestivo. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA].p.a., non costituita in giudizio. Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.13825/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.600,00, oltre 15% per rimborso spese generali,euro 200,00 per esborsi, C.A.P. ed I.V.A. come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagam