CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17451/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.131/2020 depositata il 22/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte accoglievaparzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) in punto spese dilite, compensandole interamente per entrambi i gradi di merito, econfermava per il resto la sentenza di primo grado che aveva accolto ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo la SMAT), provvedendo ad annullareespressamente l’avviso di accertamento catastale dell’Ufficio che,Numero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026nell’ambito di una procedura DOCFA esperita dalla SMAT, aveva rettificatola categoria proposta E/9 (altri edifici a destinazione particolare) in D/7(fabbricati atti alle speciali esigenze di un’attività industriale) in relazionead un’unità immobiliare consistente in una vasca in c.a. totalmenteinterrata all’interno della quale sono collocate le pompe che convogliano ireflui nella fognatura e i pozzetti di ispezione. In particolare, il giudice diappello riteneva che l’accatastamento di tale unità nella categoria “E”fosse giustificata sulla base della argomentazione che l’inserimento nellacategoria “D” presupporrebbe che l’unità immobiliare fosse destinata allosvolgimento di attività imprenditoriale, quindi, con finalità di lucro, mentrel’attività di rilevanza pubblica svolta attraverso essa dalla SMAT nelegittimerebbe l’inclusione nella categoria “E” perché la contribuente, oltrealla finalità pubblica dell’attività svolta, è caratterizzata, in quanto societàstrumentale di enti pubblici, dall’esclusione nel proprio atto costitutivodella finalità di distribuire utili.2. Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’ADE che siaffida ad un unico motivo di censura.3. La SMAT non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (art. 28 r.d.l. n.652/1939 e ss. mm. d.P.R. 1142/1949), inrelazione al Quadro generale delle categorie pubblicato nel 1942 inallegato alle istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e deiSS.TT.EE: e alla Circolare 4 del 2006 dell’Agenzia del Territorio,sostenendo che i giudici di appello avessero erroneamente violato lenorme che regolano il classamento catastale di cui al r.d.l. n.652/1939 ess. mm. e d.P.R. n. 1142/1949, avendo fondato la propria decisione inordine alla conferma della categoria “E” all’unità immobiliare, sulla basedella valutazione della funzione pubblica rivestiva dalla stessa eNumero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026dall’assenza del fine di lucro in capo alla SMAT proprietaria, anziché allastregua delle caratteristiche oggettive del bene.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La questione relativa alla classificazione catastale degli impianti didepurazione e smaltimento di acque reflue è stata già affrontata e decisada questa Corte con soluzione uniforme - salvo un isolato precedente disegno contrario (Cass., Sez. 6°-5, 19 febbraio 2015, n. 3358) - a cui siritiene di poter dare continuità in questa sede ( in senso conforme: vediCass.n 9427/2019; Cass.n. 2247/2021; Cass. n. 19393/2021;Cass.n.19873/2021; Cass.39594/2021), come ribadito daCass.21295/2025 che recentemente ha riaffermato che, in tema diclassificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico hanatura economica, i relativi impianti industriali di depurazione esmaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliaricatastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricaticon una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaletale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logicacommerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico dellecostruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore,nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possaritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta dasocietà a rilevante partecipazione pubblica.1.3. Come si è già evidenziato ( Cass. 8/02/2022, n. 3921; Cass.13/12/2021, n. 39594), la qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale:"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4,Numero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni diimmobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale ereddituale". Dal che si evince come la legge instauri una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, edestinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale.1.4. Tale assunto trova convalida giurisprudenziale nel consolidatoindirizzo di questa Corte secondo il quale " In tema di classamento, aisensi dell' art. 2, comma 4, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, conmodificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censitenelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possonoessere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad usocommerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualoragli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla lucedel combinato disposto degli artt. 5 del r.D.L. n. 652 del 1939 e 40 delD.P.R. n. 1142 del 1949 , immobili per se stessi utili o atti a produrre unreddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'entetitolare" ( Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019).1.5. Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio inmateria di impianti di depurazione delle acque, che " dal che si evincecome la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell' immobilead uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente,ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare sela gestione dell' impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteridella economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucrooggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavinel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattoriproduttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427).Diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è irrilevante laNumero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblicointeresse. Difatti, l' interesse generale allo svolgimento dell'attività nonesclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitaleinvestito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamentocatastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e lacaptazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in temadi classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).1.6. La normativa di settore ( L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1:" I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cuiall'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazionedell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, comedefinito dall'art. 4, comma 1, lett. f ), al fine di garantirne la gestionesecondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall' insiemedei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usicivili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve esseregestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispettodelle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto col D.P.R. 23 marzo 2011 , dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ,art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idricae del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione dellearee di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi difunzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa delNumero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimentoalla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza,efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi arilevanza economica" ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testonovellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizipubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibileall'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi digestione e di creare un utile d' impresa che non deve essere di modestaentità, l' inquadramento de servizio idrico integrato in tale schema è statoconfermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene lariconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tuteladell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa delloStato ( art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s). Del pari, lagiurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizioidrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazionecommerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativodirettamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto diutenza ( Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno2014, n 12769), confermando l' ispirazione della relativa gestione a criteridi efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale ( art.2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanatadall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par.3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali miratial trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o,comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobiliche le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Né la natura economicadell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblicosia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata oNumero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini delclassamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la suadestinazione funzionale "(cfr. Cass. 2247/2021).1.7. Orbene, in considerazione di quanto sin qui esposto, sono destituitidi fondamento i rilievi di cui alla gravata sentenza, che fanno leva, oltreche sull'attività di pubblico interesse esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA], sullanatura della contribuente di società gestita in house, senza alcun fine dilucro.1.8. Si ribadisce, infatti, l'irrilevanza, ai fini dell'inquadramento catastaledell'immobile destinato ad un servizio di interesse generale offerto conmodalità imprenditoriali in un determinato mercato, dell'affidamento delservizio ad una società partecipata.1.9. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, errato nelconfermare la categoria “E” all’unità immobiliare in questione, sulla basedella valutazione della funzione pubblica rivestiva dalla stessa, anziché allastregua delle caratteristiche oggettive del bene, e dell’assenza del fine dilucro in capo alla SMAT proprietaria, sull'erroneo presupposto che ladestinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da una società a rilevantepartecipazione pubblica.1.10. Invero, la finalità pubblica a cui allude la gravata sentenza nonesclude né l'autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad usocommerciale - secondo lo specifico ordinamento catastale - né la lorostessa rilevanza nell'ordinamento eurounitario -in tema di aiuti di Stato edi concorrenza - sotto il profilo dell' identificazione di un' impresa la cuinozione si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimentodi un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] MontessoriSrl, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008,Numero registro generale 20356/2020Numero sezionale 4618/2026Numero di raccolta generale 17451/2026Data pubblicazione 02/06/2026procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007,Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delleprocedimenti riuniti da-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75).1.11. Infine, con riferimento alla fattispecie in analisi, deve rilevarsi ancheche il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale è acclarato dal fattoche la stessa SMAT abbia costituito catastalmente l'immobile, che dunquedeve essere considerato come un'unità immobiliare dotata di autonomia.2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata.3. Non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, la causa vadecisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente, tenuto conto della piena legittimità dell’avviso impugnato.4. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza dilegittimità sulla questione trattata in epoca successiva alla proposizionedell’originario ricorso, le spese dei gradi di merito e del giudizio dilegittimità vanno integralmente compensate. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 28/5/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]