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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 32736/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11033-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11033/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 806/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato in data 20/04/2011, adiva il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Taranto e l’INPS, assumeva di essere un sociologo operante presso il Consultorio familiare di Taranto con funzioni di assistenza socio-sanitaria alla famiglia e di tutela della maternità in virtù di una convenzione avente decorrenza dal 09/02/1985 e chiedeva affermarsi il proprio diritto alla regolarizzazione del trattamento previdenziale connesso al rapporto di lavoro per il periodo fino al 1998, quando l’Azienda aveva cominciato a versare i contributi e comunque, in via subordinata, condannarsi la Asl convenuta al risarcimento del danno per omissione contributiva ovvero, in via ulteriormente subordinata, ad un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto e l’INPS si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali a far data dal 1985 e condannava la Asl di Taranto al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per l’omissione contributiva, rigettava nel resto la domanda.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Asl di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Si costituiva anche l’INPS rimettendosi in sostanza alle determinazioni della Corte di Appello.

Con la sentenza n. 47/2020 depositata in data 18/02/2020 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava l’Azienda sanitaria al pagamento delle spese.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria locale di Taranto articolando quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’INPS si è limitato al deposito della procura.

4. La difesa della parte controricorrente ha depositato memorie illustrative.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

«nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in combinato disposto con l’invocato ed erroneamente applicato art. 118 disp. att. c.p.c. e conseguente violazione del principio di autosufficienza della sentenza e con l’art. 156, secondo comma, c.p.c. motivazione apparente».

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 6, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724 e all’art. 2, comma 14, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 549; difetto di legittimazione passiva dell’Asl e sua rilevabilità di ufficio».

3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si critica la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione, tanto invocando la violazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. e inosservanza dell’art. 1227 c.c. nonché dei principi di certezza del diritto buona fede correttezza e lealtà nei rapporti tra le parti, in combinato disposto con l’art. 2116, secondo comma, c.c..

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» per l’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 48 ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come integrato dal successivo ACN 29/07/2009.

5. Il primo motivo è fondato.

La sentenza è nulla perché la motivazione è redatta per relationem con riferimento ad altra pronuncia che ha risolto, secondo la Corte di Appello, una fattispecie del tutto simile e sovrapponibile.

La motivazione, tuttavia, rimane del tutto omissiva, lacunosa e, anche volendo considerare la parte descrittiva in fatto, la pronuncia impugnata non arriva a descrivere compiutamente la fattispecie, non vale a specificare quali fossero i motivi di doglianza spiegati con l’appello e finisce per non affrontare, nemmeno per relationem, i singoli motivi di gravame.

Per questa via non è dato ricostruire quali fossero i motivi di impugnazione e la risposta ad essi fornita dalla Corte di appello.

6. Avuto riguardo ai principi di diritto, costanti nella giurisprudenza di questa Corte e di seguito richiamati, ne consegue la nullità della sentenza.

7. Si consideri, in proposito, che: lamotivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. 06/07/2022, n. 21443 ).

Ed ancora: la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass.03/02/2021,n. 2397 ).

Ed infine: nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationemad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 10/01/2022,n. 459 ).

8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza impugnata e, per questa via, l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione.

9. Trattandosi di rinvio restitutorio il rinvio va indirizzato alla stessa Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Ta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11033-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11033/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 806/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato in data 20/04/2011, adiva il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Taranto e l’INPS, assumeva di essere un sociologo operante presso il Consultorio familiare di Taranto con funzioni di assistenza socio-sanitaria alla famiglia e di tutela della maternità in virtù di una convenzione avente decorrenza dal 09/02/1985 e chiedeva affermarsi il proprio diritto alla regolarizzazione del trattamento previdenziale connesso al rapporto di lavoro per il periodo fino al 1998, quando l’Azienda aveva cominciato a versare i contributi e comunque, in via subordinata, condannarsi la Asl convenuta al risarcimento del danno per omissione contributiva ovvero, in via ulteriormente subordinata, ad un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto e l’INPS si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali a far data dal 1985 e condannava la Asl di Taranto al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente per l’omissione contributiva, rigettava nel resto la domanda. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Asl di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Si costituiva anche l’INPS rimettendosi in sostanza alle determinazioni della Corte di Appello. Con la sentenza n. 47/2020 depositata in data 18/02/2020 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava l’Azienda sanitaria al pagamento delle spese. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria locale di Taranto articolando quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura. 4. La difesa della parte controricorrente ha depositato memorie illustrative. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. «nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in combinato disposto con l’invocato ed erroneamente applicato art. 118 disp. att. c.p.c. e conseguente violazione del principio di autosufficienza della sentenza e con l’art. 156, secondo comma, c.p.c. motivazione apparente». 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 6, comma 1, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724 e all’art. 2, comma 14, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 549; difetto di legittimazione passiva dell’Asl e sua rilevabilità di ufficio». 3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si critica la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione, tanto invocando la violazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. e inosservanza dell’art. 1227 c.c. nonché dei principi di certezza del diritto buona fede correttezza e lealtà nei rapporti tra le parti, in combinato disposto con l’art. 2116, secondo comma, c.c.. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» per l’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 48 ACN del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come integrato dal successivo ACN 29/07/2009. 5. Il primo motivo è fondato. La sentenza è nulla perché la motivazione è redatta per relationem con riferimento ad altra pronuncia che ha risolto, secondo la Corte di Appello, una fattispecie del tutto simile e sovrapponibile. La motivazione, tuttavia, rimane del tutto omissiva, lacunosa e, anche volendo considerare la parte descrittiva in fatto, la pronuncia impugnata non arriva a descrivere compiutamente la fattispecie, non vale a specificare quali fossero i motivi di doglianza spiegati con l’appello e finisce per non affrontare, nemmeno per relationem, i singoli motivi di gravame. Per questa via non è dato ricostruire quali fossero i motivi di impugnazione e la risposta ad essi fornita dalla Corte di appello. 6. Avuto riguardo ai principi di diritto, costanti nella giurisprudenza di questa Corte e di seguito richiamati, ne consegue la nullità della sentenza. 7. Si consideri, in proposito, che: lamotivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. 06/07/2022, n. 21443 ). Ed ancora: la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass.03/02/2021,n. 2397 ). Ed infine: nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationemad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 10/01/2022,n. 459 ). 8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza impugnata e, per questa via, l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione. 9. Trattandosi di rinvio restitutorio il rinvio va indirizzato alla stessa Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Ta
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