CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 28059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LISON [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MILAN1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - Preso atto che in data 07 aprile 2026 la difesa ha depositato una memoria, con la quale ribadisce i motivi già articolati in appello, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla corte territoriale; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - [OSCURATO:PERSONA] che anche con il secondo motivo i ricorrenti propongono una iriletturaT degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l'erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione sul punto, non è consentito perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nel caso di specie, si sia limitata a valutarla come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), tenuto conto dei plurimi precedenti penali dai quali gli imputati sono gravati, ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'esclusione della specifica aggravante contestata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2P-/ P.Q.M