CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 04678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13340/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA n. 190, presso l ’[OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliaizone telematica in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., BANCA D'ITALIA -intimati - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 648 depositata i l 7/05/2024, nel procedimento del ruolo contenzioso n. 30661/2022. R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. cronol. 648/2024 del 07/05/2024ha così ricostruito i fatti ancora rilevanti: «1) Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 27.4.2011 [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso la procedura esecutiva presso terzi avente R.G.E. 19259/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere l’assegnazione della somma precettata di € 2.335,25; 2) proposta opposizione ex art. 615 cpc, con sentenza n. 24285/2019 il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha dichiarato la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di proseguire l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente alla somma di € 295,26 oltre interessi legali dalla data del 24.01.2011 sino al saldo, e alla somma di € 264,32 per spese di precetto; 3) nel procedimento riassunto la banca esecutata ha proposto una seconda opposizione ex art. 615 cpc opponendo la compensazione “il complessivo residuo diritto di credito di Euro 559,58 deve intendersi estinto per compensazione con il maggior controcredito vantato dalla banca opponente di Euro 948,43, comprensivo degli accessori di legge, in forza della sentenza definitiva n. 16104/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 6 agosto 2019 (certificato di passaggio in giudicato della sentenza in data 27 dicembre 2019); 4) intervenivano tardivamente nel processo riassunto i tre creditori di seguito specificati e anche contro di loro la banca spiegava opposizione: “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti dell’odierna opponente sulla base del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza di assegnazione somme pronunciata dal Tribunale di Roma R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. Valle nell’ambito dell’esecuzione avente R.G.E. 1500/2010, in quanto la somma richiesta con l’atto d’intervento è stata già corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. tramite assegno circolare n. 3501429281- 12 dell’importo complessivo di Euro 3.677,34, pari all’importo intimato nell’atto di precetto notificato in data 4 marzo 2011”; 5) Con ordinanza pronunciata in data 26 dicembre 2021, il Giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione e indicava per l’introduzione del giudizio di merito il Giudice di Pace quale competente per valore. Tanto costituendo l’antefatto, la fase di merito di detta seconda opposizione è costituita dal presente giudizio, introdotto innanzi al tribunale dalla parte creditrice, la quale oltre al rigetto dell’opposizione, chiede volersi “dichiarare che la medesima è creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l’attrice nei confronti dell’istituto bancario; Giova dunque ricordare che ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede. Nel caso di specie, la procedura esecutiva N.R.G. 19259/2011 è stata introdotta in virtù di atto di precetto per l’importo complessivo di Euro 2.335,25 La sentenza n. 24285/2019, che ha deciso l’opposizione a detta esecuzione ha accertato la sussistenza di un credito residuo [OSCURATO:PERSONA] di complessivi € 559,58 e riassunta la procedura espropriativa, la banca esecutata proponeva una seconda opposizione opponendo in compensazione il proprio controcredito di € 948,43. R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], da quanto ricostruito, risulta evidente che competente a decidere la presente controversia è il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. applicabile ratione temporis. In primo luogo va considerato che l’eccezione di compensazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a “spostare” la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art. 35 c.p.c. In secondo luogo, il valore dell’esecuzione non aumenta per effetto degli interventi, peraltro evidentemente tardivi e da soddisfarsi sul residuo. Da ultimo, viene in esame che nella citazione [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto volersi “dichiarare che la medesima è creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l’attrice nei confronti dell’istituto bancario”. Orbene, deve ritenersi che la richiesta della esecutante opposta di accertamento di un suo credito di importo maggiore rispetto a quello eccepito in compensazione dall’istituto bancario costituisca, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo caso ciò varrebbe a radicare la competenza dinnanzi al Tribunale. (cfr. ordinanza Tribunale di Roma NRG 11512/2023). Alla luce di quanto sopra, la presente causa deve essere rimessa dinnanzi al Giudice di Pace di Roma. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo». L’ordinanza del Tribunale di Roma, che è intervenuta in contenzioso risalente in origine all’anno 2003, è impugnata con due R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. Valle motivi per regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA], Duilio, Zeljko e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Milica KlibaVitasovic. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 8 / 0 1/202 5 , alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in due motivi. Il primo motivo è per inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art.183 c.p.c. e tanto sulla base dell’art. 38 c.p.c., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza ex art.183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza. Tale motivo è infondato, in quanto, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza. R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa (così , in regolamento di competenza di identico tenore e tra le stesse parti, Cass. n. 918 del 14/01/2025 Rv. 673417 -01). Il secondo motivo è posto per illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale. Il secondo motivo è fondato. La domanda della Tralicci, e, a quanto consta dei Kliba - Anic, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. Valle – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (così da ultimo Cass. n. 30581 del 27/11/ 2024 , non massimata). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato e il secondo motivo consiste nella prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica la cui effettiva ammissibilità e fondatezza devono essere vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le diverse ragioni che, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, secondo comma , codice di rito civile. D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata. P. Q. M. R.g. n. 13340 del 2024 Ad. 8/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il proces