CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17/11/2021, parzialmente riformando la sentenza del 17/07/2018 del Tribunale di Milano, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., concedendo alla stessa Saila i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentato un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo, con il quale è lamentata l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno individuato nella quantità dei prodotti con segni falsi introdotti nello Stato, nell'acquisto degli stessi al di fuori dei canali ufficiali e nell'assenza di plausibili giustificazioni da parte dell'imputata in ordine al possesso delle predette res di provenienza delittuosa, adeguati elementi per giungere alla condanna per il reato di ricettazione (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così