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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43966/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello non solo facendo leva sullo stato di incensuratezza del ricorrente, ma anche sul positivo comportamento processuale (manifestato attraverso la piena confessione dei fatti) e sulla sua giovane età; sul punto la Corte di appello, pur avendo motivato sui primi due punti, aveva completamente omesso di considerare la giovanissima età dell'imputato, appena ventunenne all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento al fatto che la confessione era intervenuta quando il quadro accusatorio era ormai ben delineato, ed alla mancanza di elementi positivi valutabili: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini • DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello non solo facendo leva sullo stato di incensuratezza del ricorrente, ma anche sul positivo comportamento processuale (manifestato attraverso la piena confessione dei fatti) e sulla sua giovane età; sul punto la Corte di appello, pur avendo motivato sui primi due punti, aveva completamente omesso di considerare la giovanissima età dell'imputato, appena ventunenne all'epoca dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento al fatto che la confessione era intervenuta quando il quadro accusatorio era ormai ben delineato, ed alla mancanza di elementi positivi valutabili: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini • DEPOS
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