CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore delle parti civili; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 1 febbraio 2022 c:he aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di infedeltà patrimoniale, loro ascritto in concorso e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili; - che il primo e il secondo motivo dei ricorsi delle imputate, con i quali le ricorrenti denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della sentenza di condanna in assenza di elementi di riscontro, sono manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben motiva circa l'affermazione di responsabilità delle imputate; si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo dei ricorsi delle imputate, con il quale le ricorrenti denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione della Corte territoriale, la quale espressamente afferma che non si ravvisa alcun elemento valorizzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la domanda delle parti civili di condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali non può essere accolta, in quanto la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta, non avendo queste fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili.