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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49098/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sulla entità della pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR 309/1990 (mesi quattro e giorni venti di reclusione); che la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non dedotta in appello, nn può essere esaminata da questa Corte perché verificabile solo sulla base di circostanze di fatto, insuscettibili di ricostruzione in sede di legittimità; Rilevato, altresì, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sulla entità della pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR 309/1990 (mesi quattro e giorni venti di reclusione); che la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non dedotta in appello, nn può essere esaminata da questa Corte perché verificabile solo sulla base di circostanze di fatto, insuscettibili di ricostruzione in sede di legittimità; Rilevato, altresì, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 49098/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris