CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 189-7934/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 4 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del tribunale di Taranto, in data 4 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una pluralità di fattispecie di rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62b1s cod. pen., che avrebbero potuto essere riconosciute ove la Corte avesse concesso il differimento di udienza richiesto finalizzato a offrire congruo risarcimento alle persone offese, atto apprezzabile ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti innominate. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorrente reitera nella richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio motivazionale nel diniego da parte del secondo giudice. Sul punto, il collegio rileva come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ebbene, nel caso di specie, non si rinviene alcuno dei vizi lamentati, in quanto la Corte di merito ha compiutamente dato conto della pluralità delle ragioni che ostavano alla concessione del beneficio. In particolare, la gravità e la reiterazione delle condotte, nonché l'entità del danno patrimoniale cagionato e l'assenza di elementi positivi o manifestazioni di resipiscenza da parte del prevenuto rappresentano con tutta evidenza indici tali da giustificare il diniego. Né, a fronte della necessaria celerità dei tempi di celebrazione del processo con imputato detenuto, può censurarsi la decisione della Corte di non differire l'udienza al fine di consentire una solo ipotizzata intenzione risarcitoria mai praticata nel corso del giudizio. La pronuncia impugnata risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 189-7934/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.