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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08570/2026

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ricorso per cassazione, dall’avvocata ROSANNASCRIMALI, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocataGRAZIELLA [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 1230 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 dicembre 2021 (R.G.N.67/2020).Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 e dell’11 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia del Tribunale di Agrigento e, per l’effetto, harigettato il ricorso contro la comunicazione dell’INPS del 26 giugno2017, che aveva ordinato all’appellante il pagamento dell’importo diEuro 23.840,29, «a titolo di contributi eccedenti il minimale presso lagestione artigiana per gli anni 2011, 2012 e 2013, contributi calcolatiin ragione della sua qualità di socio di maggioranza e di amministratoreunico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tenuto contodel reddito prodotto dalla società negli anni predetti» (pagine 1 e 2della pronuncia d’appello).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che«l’appellante è iscritto alla gestione previdenziale artigiani ecommercianti presso l’Inps fin dal dicembre 2011 in qualità di sociolavoratore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 4 della sentenzaimpugnata) e che la quota di partecipazione societaria dev’essereimputata «al contributo apportato dal lavoro del socio lavoratoreappellante», amministratore unico e socio nella misura dell’80% dellasocietà di capitali (pagina 5).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasentenza d’appello, articolando due motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con- 2 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell’art. 44 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elamenta che la Corte territoriale abbia incluso nella base di calcolo dellacontribuzione dovuta anche la quota di partecipazione a una società aresponsabilità limitata, prescindendo dalla distribuzione degli utili.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra leparti e attinente alla mancata distribuzione degli utili tra i soci.3.– Il ricorso sottopone al vaglio di questa Corte una questionenuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben puòriproporsi in una pluralità di ipotesi.3.1.– L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorreredall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciatiai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il«contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.3.2.– La disposizione citata amplia la base imponibile, ancorando«la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivantedall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n.233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quelladell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressivaconvergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato indiritto).Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esameinclude nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società- 3 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendoun regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell’ambito dellesocietà in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo),assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, invirtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascunoal capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dellosvolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloroche hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socioaccomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 4 del Considerato in diritto).3.3.– Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi,questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenzialeindividua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, latotalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale(Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributiviINPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano equale che sia l’oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779, punto 4 delle Ragioni della decisione).Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utiliderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale»e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai finicontributivi INPS» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto9 delle Ragioni della decisione).Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenzialeper far scattare l’obbligo contributivo nella gestioneArtigiani/Commercianti, è quella della “partecipazione personale al- 4 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026lavoro aziendale”.

Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da unamera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può farscattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito dicapitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientrail diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

In sostanza,l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino allavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, nonaccompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio esenza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abitualeall’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo diimposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione).Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis,ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 delConsiderato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnatidalla legge con «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delleRagioni della decisione).3.4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devonoessere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditiderivanti «da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025,n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n.22901, punto

4.4. del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez.

VI-L,6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156).4.– L’odierno giudizio verte sul computo, nella base imponibilecontributiva, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili di una- 5 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026società di capitali in cui l’obbligato lavora (cfr., per tale accertamento,la pagina 4 della sentenza d’appello).Anche la pronuncia impugnata (pagina 5) pone l’accento su talepeculiarità della prestazione dell’attività lavorativa nell’àmbito dellasocietà di capitali.4.1.– Il ricorrente evidenzia che il reddito prodotto da tale società«non può generare obblighi contributivi fino al momento della suaeffettiva distribuzione, posto che la sua disponibilità rimane in capo allasrl o alle altre forme di società di capitale fino al momento delladistribuzione ai soci».In questa prospettiva, assurgerebbe, dunque, a fondamentalecriterio distintivo l’effettiva percezione degli utili, percezione chespetterebbe all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare.

In difetto della ripartizione degliutili, si configurerebbe un mero reddito di capitale e in tal sensomiliterebbe la simmetria tra la disciplina contributiva e quella tributaria.4.2.– A tale ricostruzione si può opporre l’indisponibilitàdell’obbligazione contributiva, che sorge ex lege e non può soggiacerealla scelta della società di optare per la distribuzione degli utili,soprattutto quando è lo stesso obbligato, nel caso di specieamministratore e socio all’80%, a condizionare in misura determinantetale scelta.L’inquadramento propugnato dal ricorrente, nel far leva sul merodato della mancata distribuzione degli utili, potrebbe dare àdito acondotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenzadell’obbligo contributivo.5.– Le questioni indicate sono gravide d’implicazioni sistematiche,in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assettoprefigurato dal legislatore, e non mancano di ripercuotersi, in concreto,sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo.- 6 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblicaudienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale edella discussione fra le parti.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025 e dell’11 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso per cassazione, dall’avvocata ROSANNASCRIMALI, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocataGRAZIELLA [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 1230 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 dicembre 2021 (R.G.N.67/2020).Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 e dell’11 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia del Tribunale di Agrigento e, per l’effetto, harigettato il ricorso contro la comunicazione dell’INPS del 26 giugno2017, che aveva ordinato all’appellante il pagamento dell’importo diEuro 23.840,29, «a titolo di contributi eccedenti il minimale presso lagestione artigiana per gli anni 2011, 2012 e 2013, contributi calcolatiin ragione della sua qualità di socio di maggioranza e di amministratoreunico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tenuto contodel reddito prodotto dalla società negli anni predetti» (pagine 1 e 2della pronuncia d’appello).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che«l’appellante è iscritto alla gestione previdenziale artigiani ecommercianti presso l’Inps fin dal dicembre 2011 in qualità di sociolavoratore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 4 della sentenzaimpugnata) e che la quota di partecipazione societaria dev’essereimputata «al contributo apportato dal lavoro del socio lavoratoreappellante», amministratore unico e socio nella misura dell’80% dellasocietà di capitali (pagina 5).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasentenza d’appello, articolando due motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con- 2 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell’art. 44 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elamenta che la Corte territoriale abbia incluso nella base di calcolo dellacontribuzione dovuta anche la quota di partecipazione a una società aresponsabilità limitata, prescindendo dalla distribuzione degli utili.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra leparti e attinente alla mancata distribuzione degli utili tra i soci.3.– Il ricorso sottopone al vaglio di questa Corte una questionenuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben puòriproporsi in una pluralità di ipotesi.3.1.– L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorreredall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciatiai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il«contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delleprestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.3.2.– La disposizione citata amplia la base imponibile, ancorando«la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivantedall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n.233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quelladell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressivaconvergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato indiritto).Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esameinclude nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società- 3 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendoun regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell’ambito dellesocietà in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo),assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, invirtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascunoal capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dellosvolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloroche hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socioaccomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 4 del Considerato in diritto).3.3.– Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi,questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenzialeindividua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, latotalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale(Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributiviINPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano equale che sia l’oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779, punto 4 delle Ragioni della decisione).Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utiliderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale»e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai finicontributivi INPS» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto9 delle Ragioni della decisione).Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenzialeper far scattare l’obbligo contributivo nella gestioneArtigiani/Commercianti, è quella della “partecipazione personale al- 4 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026lavoro aziendale”. Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da unamera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può farscattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito dicapitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientrail diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa). In sostanza,l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino allavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, nonaccompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio esenza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abitualeall’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo diimposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione).Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis,ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, daultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 delConsiderato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnatidalla legge con «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delleRagioni della decisione).3.4.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devonoessere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditiderivanti «da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025,n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n.22901, punto 4.4. del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L,6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156).4.– L’odierno giudizio verte sul computo, nella base imponibilecontributiva, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili di una- 5 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026società di capitali in cui l’obbligato lavora (cfr., per tale accertamento,la pagina 4 della sentenza d’appello).Anche la pronuncia impugnata (pagina 5) pone l’accento su talepeculiarità della prestazione dell’attività lavorativa nell’àmbito dellasocietà di capitali.4.1.– Il ricorrente evidenzia che il reddito prodotto da tale società«non può generare obblighi contributivi fino al momento della suaeffettiva distribuzione, posto che la sua disponibilità rimane in capo allasrl o alle altre forme di società di capitale fino al momento delladistribuzione ai soci».In questa prospettiva, assurgerebbe, dunque, a fondamentalecriterio distintivo l’effettiva percezione degli utili, percezione chespetterebbe all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare. In difetto della ripartizione degliutili, si configurerebbe un mero reddito di capitale e in tal sensomiliterebbe la simmetria tra la disciplina contributiva e quella tributaria.4.2.– A tale ricostruzione si può opporre l’indisponibilitàdell’obbligazione contributiva, che sorge ex lege e non può soggiacerealla scelta della società di optare per la distribuzione degli utili,soprattutto quando è lo stesso obbligato, nel caso di specieamministratore e socio all’80%, a condizionare in misura determinantetale scelta.L’inquadramento propugnato dal ricorrente, nel far leva sul merodato della mancata distribuzione degli utili, potrebbe dare àdito acondotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenzadell’obbligo contributivo.5.– Le questioni indicate sono gravide d’implicazioni sistematiche,in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assettoprefigurato dal legislatore, e non mancano di ripercuotersi, in concreto,sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo.- 6 -Numero registro generale 14925/2022Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 8570/2026Data pubblicazione 06/04/2026I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblicaudienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale edella discussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025 e dell’11 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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