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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35409/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30/10/2024, la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, con riguardo alla condanna di anni uno e mesi nove di reclusione.

La Corte di appello di Bari riteneva che in forza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che aveva irrogato la condanna ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000 il successivo beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere concesso e ai sensi dell’art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen. vi erano i presupposti per la revoca.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 164, secondo comma n. 1 e quarto comma, cod. pen.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020 aveva concesso il beneficio in assenza dei presupposti ma dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice aveva comunque valutato i precedenti penali che emergevano dal casellario, documento esplicitamente richiamato come inserito in atti.

Sul punto non vi era stata impugnazione e pertanto il giudice dell’esecuzione non poteva più intervenire per disporre la revoca.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, senza tenere conto della condizione ostativa che derivava dalla sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che lo aveva condannato ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000.

Tuttavia, come insegna la più autorevole giurisprudenza, «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01).

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che tale condizione ostativa, certamente meritevole di valutazione, fosse ignota al giudice di merito che ha concesso il beneficio, peraltro procedendo a carico dell’imputato quindici anni dopo la sentenza della Corte di appello di Milano.

Che il giudice della cognizione ne avesse avuto contezza può ricavarsi, difatti, da quanto si legge alla penultima pagina della sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, che ha concesso il beneficio: «In suo favore», scrive il giudice della cognizione, «non emergono elementi positivi al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto anche dei precedenti penali che emergono dal casellario in atti».

Si tratta di affermazioni che attestano la presenza in atti del certificato penale e la valutazione del suo contenuto.

L’illegittimità di tale statuizione non è stata fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e la decisione è divenuta irrevocabile.

Sicchè essa non può più essere oggetto di valutazione con il mezzo dell’incidente di esecuzione, che non può rimuovere una statuizione oramai coperta dal giudicato.

3. Ne consegue che il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30/10/2024, la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, con riguardo alla condanna di anni uno e mesi nove di reclusione. La Corte di appello di Bari riteneva che in forza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che aveva irrogato la condanna ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000 il successivo beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere concesso e ai sensi dell’art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen. vi erano i presupposti per la revoca. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 164, secondo comma n. 1 e quarto comma, cod. pen. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020 aveva concesso il beneficio in assenza dei presupposti ma dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice aveva comunque valutato i precedenti penali che emergevano dal casellario, documento esplicitamente richiamato come inserito in atti. Sul punto non vi era stata impugnazione e pertanto il giudice dell’esecuzione non poteva più intervenire per disporre la revoca. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, senza tenere conto della condizione ostativa che derivava dalla sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che lo aveva condannato ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000. Tuttavia, come insegna la più autorevole giurisprudenza, «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01). Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che tale condizione ostativa, certamente meritevole di valutazione, fosse ignota al giudice di merito che ha concesso il beneficio, peraltro procedendo a carico dell’imputato quindici anni dopo la sentenza della Corte di appello di Milano. Che il giudice della cognizione ne avesse avuto contezza può ricavarsi, difatti, da quanto si legge alla penultima pagina della sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, che ha concesso il beneficio: «In suo favore», scrive il giudice della cognizione, «non emergono elementi positivi al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto anche dei precedenti penali che emergono dal casellario in atti». Si tratta di affermazioni che attestano la presenza in atti del certificato penale e la valutazione del suo contenuto. L’illegittimità di tale statuizione non è stata fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e la decisione è divenuta irrevocabile. Sicchè essa non può più essere oggetto di valutazione con il mezzo dell’incidente di esecuzione, che non può rimuovere una statuizione oramai coperta dal giudicato. 3. Ne consegue che il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, deve essere annullato senza rinvio. P.Q.M A
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