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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15344/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 28.3.2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. con conseguente condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed in particolare per l'esclusione dell'art. 54 cod.pen.

Censura altresì il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Con riguardo al primo profilo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Sez. 5, n.3967 del 13/07/2015 dep. 2016, Rv. 265888).

Ed inoltre si afferma che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n.35590 del 11/05/2016, Rv. 267640) Con riguardo la secondo profilo, la Corte territoriale con motivazione logica e conseguenziale ha ritenuto di non poter formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate in ragione del rilevante disvalore di tali ultime circostanze e della gravità della condotta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso n Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 28.3.2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. con conseguente condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed in particolare per l'esclusione dell'art. 54 cod.pen. Censura altresì il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con riguardo al primo profilo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Sez. 5, n.3967 del 13/07/2015 dep. 2016, Rv. 265888). Ed inoltre si afferma che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n.35590 del 11/05/2016, Rv. 267640) Con riguardo la secondo profilo, la Corte territoriale con motivazione logica e conseguenziale ha ritenuto di non poter formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate in ragione del rilevante disvalore di tali ultime circostanze e della gravità della condotta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso n Rom
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