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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29204/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lùr\f Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto J- il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen. ; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, senza denunciare alcun vizio della struttura della motivazione del giudizio del tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lùr\f Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto J- il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen. ; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, senza denunciare alcun vizio della struttura della motivazione del giudizio del tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Decreto Cassazione n. 29204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris