CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato a .lesi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. m [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente all'anno di imposta 2013; il Tribunale, invece, assolveva l'imputato dalla medesima violazione in relazione all'annualità del 2012 perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. Assume il difensore che l'Al- legrini sarebbe incorso nella sola violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, posto che per l'omessa presentazione della dichiarazione l'unico responsabile sa- rebbe il commercialista; di conseguenza, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, decorrente dal 28 febbraio 2014, sarebbe interamente decorso. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 43 cod. pen. Rappresenta il difensore che l'Allegrini aveva conferito l'incarico di assolvere a tutte incombenze fiscali allo studio del commercialista, il quale, all'insaputa del ricorrente, omise di presentare la dichiarazione dei redditi, ciò che esclude la sussistenza del dolo specifico di evasione. Aggiunge il difensore che l'Allegrini avrebbe potuto compensare il debito di imposta riferibile al 2013 con il credito i.v.a. relativo al 2014. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel confermare la condanna per l'annualità 2013, non ha tenuto conto dell'intervenuta assoluzione per l'anno di imposta 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché ripropone argomentazioni che i giudici di merito hanno rigettato con corrette e logiche argomentazioni, con le quali il ricor- rente omette un effettivo confronto critico. 2. Il primo motivo è inammissibile. In disparte il fatto che la dedotta violazione di legge non era stata devoluta con i motivi di appello, sicché non può essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità, si osserva che le argomentazioni del ricorrere assumono un dato di fatto che non trova riscontro non solo nei dati probatori, ma nemmeno del capo di imputazione, che contesta all'Allegrini non il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, bensì quello previsto dall'art. 5 del medesimo d.lgs. Di conseguenza, poiché il reato, come risulta dal capo di imputazione, si è consumato il 30 dicembre 2014, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, non risulta decorso. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. 3.1. La Corte di merito ha fatto espresso richiamo al principio, costantemente predicato da questa Sezione e qui da ribadire, a tenore del quale l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il de- litto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, dep. 08/03/2010, Lombardi, Rv. 246208, la quale ha chiarito, in motivazione, che una diversa interpretazione, che trasferisca il conte- nuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originaria- mente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato; in senso conforme, Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, dep. 18/09/2015, Porzio, Rv. 265087; Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, dep. 10/03/2020, Quattri, Rv. 278421). Se è vero che, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, cit.), essa, tuttavia, può essere desunta anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimo- strativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, dep. 29/05/2020, Veruari, Rv. 278966). 3.2. Nel caso in esame, richiamando espressamente il principio appena evo- cato, la Corte di merito ha ravvisto, appunto, la prova del dolo di evasione dal fatto che l'imputato non aveva versato gli importi comunque dovuti per l'anno di imposta in riferimento al quale non era stata trasmessa la relativa dichiarazione, essendo tale condotta, pur successiva, dimostrativa della volontà del ricorrente di non presentare la dichiarazione, in quanto preordinata al mancato versamento successivo delle imposte. Sotto altro profilo, la Corte di merito ha confutato l'argomento difensivo, qui pedissequamente riproposto, secondo cui l'Allegrini avrebbe potuto compensare il debito di imposta riferibile al 2013 con il credito derivante dalle fatture passive emesse nel 2014, evidenziando, in maniera dirimente, che l'imputato nemmeno aveva presentato la dichiarazione i.v.a. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo. Anche in tal caso, pur prescindendo dal fatto che il motivo non era stato de- dotto con l'appello - sicché è precluso in questa sede di legittimità - il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che, pur affermando la penale responsabilità per l'annualità 2013, in relazione al periodo di imposta precedente ha argomentato l'assoluzione sulla base del mancato raggiungimento della soglia di non punibilità delle imposte non versate, circostanza che certamente non ha alcuna correlazione - né logica, né fattuale - con la ritenuta affermazione di re- sponsabilità per l'anno di imposta successivo. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e