Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15681/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1996/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: alessandro- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: art.21 bis d.lgs. n.74/2000 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana,n.572/6/2023, depositata il 21 giugno 20 2 3 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , riconvocato il Collegio nella medesima composizionein data 5 giugno 2025 .

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della To- scana, n.572/6 /2023, depositata il 21 giugno 2023 , veniva rigettat o l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Grosseto n. 254 / 1 /20 21 di rigetto delricorso introduttivo .

Nellasentenza impugnata si legge che i l ricorso aveva ad oggetto l’ av- visodi accertamento relativo ad II.DD ed IVA per il periodo d’imposta 2013relativo a maggiori ricavi occulti scaturenti da indagini sui conti correntibancari di cui era titolare il contribuente .

In particolare, erano emersi versamenti e prelevamenti non giustificati che avevano dato origineanche ad un procedimento penale per truffa. 2.Il giudice di prime cure, ritenuta la legittimità delle presunzioni di- scendenti da lle indagini bancarie, accertava che il contribuente non avevafornito l a richiesta prova contraria .

Inoltre, gli eventuali esiti fa- vorevoli,nel parallelo processo penale non avrebbero escluso la rile- vanza fiscale dei movimenti non giustificati.

Inoltre, era inconferente ladoglianza di concomitanza di due sanzioni, penal e e fiscal e , con ri- ferimento alla medesima fattispecie , dal momento che non esisteva sovrapposizionetra l’imputazione penale e la contestazione fiscale. 3.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accertava che l’ appellante non aveva dato alcuna prova contraria atta a vincere la presunzione discendente dalle indagini bancarie, a prescindere dal parallelo pro- cessopenale che vede va l’ appellante rinviato a giudizio per il reato di truffa.Né era considerato un indizio idoneo alla prova contraria , con i requisitidella gravità, precisione e concordanza, la semplice afferma- zionedi parte appellante secondo cui le somme in accredito rivendicate da [OSCURATO:PERSONA] da parte di membri della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ovverodalla [OSCURATO:PERSONA] rappresentano una provvista fiduciariamentecostituita in favore d el contribuente e gestita secondo leindicazioni del lo stesso mandante [OSCURATO:PERSONA] , poi deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per [OSCURATO:PERSONA]- mentini per un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il3.6.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - biscod. proc. cvi., proposta opposta dal ricorrente con istanza di deci- sione del giudizio.

Da ultimo, il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ..

Consideratoche: IlC ollegio osserva che la decisione della controversia implica la valu- tazionedell’efficacia nel presente giudizio del giudicato penale che ha assolto il Clementini dai reati di truffa allo stesso contestat i.

Il fatto involge il profilo dell’eventuale applicazione dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000introdotto dal d.lgs. n.87/2024, in quanto la sentenza è resa ex art.530 comma 2 cpp , questione che nelle more della decisione è statadevoluta alle Sezioni unite della Corte ed è attualmente pendente .

Alfine di attendere tale decisione il presente ricorso dev’essere rinviato anuovo ruolo.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1996/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: alessandro- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: art.21 bis d.lgs. n.74/2000 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana,n.572/6/2023, depositata il 21 giugno 20 2 3 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , riconvocato il Collegio nella medesima composizionein data 5 giugno 2025 . Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della To- scana, n.572/6 /2023, depositata il 21 giugno 2023 , veniva rigettat o l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Grosseto n. 254 / 1 /20 21 di rigetto delricorso introduttivo . Nellasentenza impugnata si legge che i l ricorso aveva ad oggetto l’ av- visodi accertamento relativo ad II.DD ed IVA per il periodo d’imposta 2013relativo a maggiori ricavi occulti scaturenti da indagini sui conti correntibancari di cui era titolare il contribuente . In particolare, erano emersi versamenti e prelevamenti non giustificati che avevano dato origineanche ad un procedimento penale per truffa. 2.Il giudice di prime cure, ritenuta la legittimità delle presunzioni di- scendenti da lle indagini bancarie, accertava che il contribuente non avevafornito l a richiesta prova contraria . Inoltre, gli eventuali esiti fa- vorevoli,nel parallelo processo penale non avrebbero escluso la rile- vanza fiscale dei movimenti non giustificati. Inoltre, era inconferente ladoglianza di concomitanza di due sanzioni, penal e e fiscal e , con ri- ferimento alla medesima fattispecie , dal momento che non esisteva sovrapposizionetra l’imputazione penale e la contestazione fiscale. 3.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accertava che l’ appellante non aveva dato alcuna prova contraria atta a vincere la presunzione discendente dalle indagini bancarie, a prescindere dal parallelo pro- cessopenale che vede va l’ appellante rinviato a giudizio per il reato di truffa.Né era considerato un indizio idoneo alla prova contraria , con i requisitidella gravità, precisione e concordanza, la semplice afferma- zionedi parte appellante secondo cui le somme in accredito rivendicate da [OSCURATO:PERSONA] da parte di membri della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ovverodalla [OSCURATO:PERSONA] rappresentano una provvista fiduciariamentecostituita in favore d el contribuente e gestita secondo leindicazioni del lo stesso mandante [OSCURATO:PERSONA] , poi deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per [OSCURATO:PERSONA]- mentini per un unico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il3.6.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - biscod. proc. cvi., proposta opposta dal ricorrente con istanza di deci- sione del giudizio. Da ultimo, il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ.. Consideratoche: IlC ollegio osserva che la decisione della controversia implica la valu- tazionedell’efficacia nel presente giudizio del giudicato penale che ha assolto il Clementini dai reati di truffa allo stesso contestat i. Il fatto involge il profilo dell’eventuale applicazione dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000introdotto dal d.lgs. n.87/2024, in quanto la sentenza è resa ex art.530 comma 2 cpp , questione che nelle more della decisione è statadevoluta alle Sezioni unite della Corte ed è attualmente pendente . Alfine di attendere tale decisione il presente ricorso dev’essere rinviato anuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del
Sentenza Cassazione n. 15681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris