CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso Arizzi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consenlito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si veda in particolare pag. 3, quanto all' attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso Arizzi, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato in quanto la stessa risulta stabilita nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito; Ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso Rizzuto, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché in parte totalmente generico ed è quanto al riconoscimento reiterativo di aspetti già devoluti e risolti dalla corte con adeguata motivazione a pag. 4; Rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere nsore