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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rovigo il 27 novembre 2019 per i reati di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente stradale) e di cui all'art. 189, commi 6 e 7 Cod.

Strada (reati di violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso), contestati come commessi il 17 settembre 2017.

Due i motivi di ricorso.

Con il primo motivo, riferito al capo A, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contenuto dei due verbali di accertamento in atti, tra loro difformi, poiché, nella parte relativa all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, veniva indicato in un verbale che l'imputata intendeva avvalersi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre nell'altro verbale lo spazio riservato al nominativo del legale rimaneva vuoto.

Ciò, secondo la ricorrente, lascia dubitare dell'idoneità dell'atto a comprovare la regolarità dell'adempimento e a fornire prova di un reato; né a tal fine hanno portata sanante le dichiarazioni del teste operante Nisi, che chiaramente giustifica la duplicità del verbale per stornare da sé censure di carattere disciplinare.

Quanto al secondo motivo, riferito al capo B e anch'esso articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, la deducente contesta che vi sia la prova che fosse lei alla guida dell'autovettura al momento del sinistro, ravvisata dalla Corte di merito sol perché la Rampazzo era alla guida del veicolo incidentato mentre rientrava a casa.

2. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte di merito evidenzia (pag. 6 sentenza) che da entrambi i verbali, oltrechè dalla deposizione del car.

Nisi, vi è la conferma della circostanza che alla Rampazzo sia stato dato dalla P.G. l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essendo irrilevante quanto al riguardo deciso dalla stessa ed essendo, del pari, privo di rilievo il fatto che il difensore non si sia presentato sul posto (cfr. Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772).

Sempre la Corte di merito ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste operante Nisi sono risultate al riguardo confermative, anche in considerazione del fatto che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Riva, Rv. 281169).

Quanto alle doglianze riguardanti il secondo motivo, esse risultano proposte per motivi non consentiti, essendo volte a contestare la valutazione del materiale probatorio fornita dalla Corte di merito, la quale ha correttamente motivato in ordine alle circostanze convergenti verso il riconoscimento della Rampazzo nella persona alla guida della vettura che provocò l'incidente.

Si rammenta che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Rovigo il 27 novembre 2019 per i reati di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente stradale) e di cui all'art. 189, commi 6 e 7 Cod. Strada (reati di violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso), contestati come commessi il 17 settembre 2017. Due i motivi di ricorso. Con il primo motivo, riferito al capo A, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contenuto dei due verbali di accertamento in atti, tra loro difformi, poiché, nella parte relativa all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, veniva indicato in un verbale che l'imputata intendeva avvalersi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre nell'altro verbale lo spazio riservato al nominativo del legale rimaneva vuoto. Ciò, secondo la ricorrente, lascia dubitare dell'idoneità dell'atto a comprovare la regolarità dell'adempimento e a fornire prova di un reato; né a tal fine hanno portata sanante le dichiarazioni del teste operante Nisi, che chiaramente giustifica la duplicità del verbale per stornare da sé censure di carattere disciplinare. Quanto al secondo motivo, riferito al capo B e anch'esso articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, la deducente contesta che vi sia la prova che fosse lei alla guida dell'autovettura al momento del sinistro, ravvisata dalla Corte di merito sol perché la Rampazzo era alla guida del veicolo incidentato mentre rientrava a casa. 2. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte di merito evidenzia (pag. 6 sentenza) che da entrambi i verbali, oltrechè dalla deposizione del car. Nisi, vi è la conferma della circostanza che alla Rampazzo sia stato dato dalla P.G. l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essendo irrilevante quanto al riguardo deciso dalla stessa ed essendo, del pari, privo di rilievo il fatto che il difensore non si sia presentato sul posto (cfr. Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772). Sempre la Corte di merito ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste operante Nisi sono risultate al riguardo confermative, anche in considerazione del fatto che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Riva, Rv. 281169). Quanto alle doglianze riguardanti il secondo motivo, esse risultano proposte per motivi non consentiti, essendo volte a contestare la valutazione del materiale probatorio fornita dalla Corte di merito, la quale ha correttamente motivato in ordine alle circostanze convergenti verso il riconoscimento della Rampazzo nella persona alla guida della vettura che provocò l'incidente. Si rammenta che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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