CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo il 3 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tri- bunale di Palermo 1'8 marzo 2022, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di droga leggera (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 4 novembre 2021), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata emersione della prova della destinazione alla cessione della droga rinvenuta in casa, droga che sarebbe stata, in realtà, una mera scorta per il proprio esclusivo uso personale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui, a ben vedere, l'impugnazione non si confronta. La Corte territoriale, infatti, alla p. 3, e, già prima, il Tribunale, alla p. 8, hanno valo- rizzato, con ragionamento sufficiente, non incongruo e non illogico, nel senso della prova della destinazione allo spaccio, la pluralità di sostanze rinvenute, la presenza in casa di strumenti idonei al confezionamento e le concrete modalità di occulta- mento, in luogo difficile da raggiungere e ritenuto incompatibile con l'accesso quo- tidiano al nascondiglio. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura„ che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10