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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 47621/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MeHAMED, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di LZi1 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di rapina - per difetto di specificità dei motivi di appello.

Ritenuto che il ricorso - che è articolato in cinque motivi, con i quali il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 628 e 624 cod. pen., l'«errata qualificazione giuridica del fatto reato» (primo motivo); b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 190, 192 e 495 dello stesso codice e all'art. 27 Cost., l'«errata valutazione degli atti e documenti» (secondo motivo); c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62, n. 2) e n. 4), cod. pen., l'«omessa motivazione e mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 2 e 4 c.p.» (terzo motivo); d) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., l'«inosservanza ed erronea applicazione dell'assoluzione ex art. 131 bis c.p.» (quarto motivo); e) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 133 e 163 cod. pen., l'eccessività della pena irrogata e la mancata concessione della sospensione condizionale della stessa (quinto motivo) - è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, che, come si è detto, aveva, con una motivazione diffusa e puntuale, dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sibahi per difetto di specificità del relativi motivi d'impugnazione, senza nulla argomentare in senso contrario, se non con l'asserzione, del tutto generica (contenuta nel primo motivo di ricorso), secondo cui «N'appello era sintetico ma specifico a differenza di quanto sostiene la Corte d'Appello».

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MeHAMED, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di LZi1 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di rapina - per difetto di specificità dei motivi di appello. Ritenuto che il ricorso - che è articolato in cinque motivi, con i quali il ricorrente lamenta: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 628 e 624 cod. pen., l'«errata qualificazione giuridica del fatto reato» (primo motivo); b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 190, 192 e 495 dello stesso codice e all'art. 27 Cost., l'«errata valutazione degli atti e documenti» (secondo motivo); c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62, n. 2) e n. 4), cod. pen., l'«omessa motivazione e mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 2 e 4 c.p.» (terzo motivo); d) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., l'«inosservanza ed erronea applicazione dell'assoluzione ex art. 131 bis c.p.» (quarto motivo); e) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 133 e 163 cod. pen., l'eccessività della pena irrogata e la mancata concessione della sospensione condizionale della stessa (quinto motivo) - è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, che, come si è detto, aveva, con una motivazione diffusa e puntuale, dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sibahi per difetto di specificità del relativi motivi d'impugnazione, senza nulla argomentare in senso contrario, se non con l'asserzione, del tutto generica (contenuta nel primo motivo di ricorso), secondo cui «N'appello era sintetico ma specifico a differenza di quanto sostiene la Corte d'Appello». Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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