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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 26864/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo 1962 avverso la sentenza n. 3461/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 23 settembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 12 aprile 2019 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita della somma di euro 38.090,00, prelevata dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], ed è stato assolto limitatamente all'indebita appropriazione del residuo importo contestato.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. peri., applicata pur non avendo il ricorrente un vero e proprio obbligo di facere nei confronti della persona offesa; 2) mancanza di motivazione in ordine ai doppi benefici di legge, concedibili, essendo l'imputato incensurato ed essendo stato formulato uno specifico motivo d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, "visto che l'imputato era stato incaricato dello specifico servizio, a titolo gratuito, di prelevare e consegnare ad [OSCURATO:PERSONA] il denaro a lei necessario".

Così argomentando e, quindi, affermando che l'imputato aveva un obbligo di facere nei confronti della persona offesa, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720), secondo cui, in tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera", utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto.

La Corte del merito ha rimarcato che a nulla rileva la gratuità del servizio prestato dall'imputato e tale conclusione è corretta, atteso che la ratio 61 n. 11 cod. pen. è quella di sanzionare l'abuso della prestazione di opera, a prescindere dal titolo, oneroso o gratuito di essa. 1.2 Anche il motivo sulla mancanza di motivazione in ordine ai doppi benefici di legge non coglie nel segno.

Con l'atto di appello l'imputato aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto incensurato, ma non si era confrontato con la motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento del diniego dei benefici.

Quest'ultimo, infatti, aveva formulato una prognosi negativa, in ragione della condotta post delictum dell'imputato, "che non aveva risarcito alcunché, non aveva presentato le sue scuse e ammesso nulla di quanto ascrittogli".

Ne discende che, in presenza di un motivo d'appello generico, difetta di interesse la doglianza sulla mancanza di motivazione da parte del Collegio del merito in ordine ai benefici di legge.

Questa Corte (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Rv. 265878), infatti, ha avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.

2. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 20 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo 1962 avverso la sentenza n. 3461/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 23 settembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 12 aprile 2019 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita della somma di euro 38.090,00, prelevata dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], ed è stato assolto limitatamente all'indebita appropriazione del residuo importo contestato. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. peri., applicata pur non avendo il ricorrente un vero e proprio obbligo di facere nei confronti della persona offesa; 2) mancanza di motivazione in ordine ai doppi benefici di legge, concedibili, essendo l'imputato incensurato ed essendo stato formulato uno specifico motivo d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, "visto che l'imputato era stato incaricato dello specifico servizio, a titolo gratuito, di prelevare e consegnare ad [OSCURATO:PERSONA] il denaro a lei necessario". Così argomentando e, quindi, affermando che l'imputato aveva un obbligo di facere nei confronti della persona offesa, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720), secondo cui, in tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera", utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto. La Corte del merito ha rimarcato che a nulla rileva la gratuità del servizio prestato dall'imputato e tale conclusione è corretta, atteso che la ratio 61 n. 11 cod. pen. è quella di sanzionare l'abuso della prestazione di opera, a prescindere dal titolo, oneroso o gratuito di essa. 1.2 Anche il motivo sulla mancanza di motivazione in ordine ai doppi benefici di legge non coglie nel segno. Con l'atto di appello l'imputato aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto incensurato, ma non si era confrontato con la motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento del diniego dei benefici. Quest'ultimo, infatti, aveva formulato una prognosi negativa, in ragione della condotta post delictum dell'imputato, "che non aveva risarcito alcunché, non aveva presentato le sue scuse e ammesso nulla di quanto ascrittogli". Ne discende che, in presenza di un motivo d'appello generico, difetta di interesse la doglianza sulla mancanza di motivazione da parte del Collegio del merito in ordine ai benefici di legge. Questa Corte (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Rv. 265878), infatti, ha avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. 2. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 20 ap
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