CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 40380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SAVONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il predetto Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio relativa a [OSCURATO:PERSONA] in quanto "già nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio si dava atto che l'interessata non comprendeva le domande che le venivano rivolte". A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente deduce che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato all'imputata a mani proprie, unitamente alla traduzione in lingua cinese, pur attestando i verbalizzanti che l'imputata "rifiuta di firmare e riceve copia", quindi il decreto di citazione diretta a giudizio - in lingua italiana con traduzione in lingua cinese - era stato notificato dall'UNEP a mezzo di servizio postale con ritiro del plico da parte dell'imputata personalmente. Il provvedimento impugnato, pertanto, ad avviso del ricorrente si fonda su presupposti erronei ed è, comunque, abnorme perché compete al giudice del dibattimento la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, mentre la restituzione degli atti al P.M. comporta una stasi processuale dovuta ad un'indebita regressione del procedimento. 2. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Savona. 3. Il ricorso è fondato. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, infatti, risulta essere stato notificato all'imputata a mani proprie, unitamente alla traduzione in lingua cinese, pur attestando i verbalizzanti che l'imputata "rifiuta di firmare e riceve copia", e quindi il decreto di citazione diretta a giudizio - in lingua italiana con traduzione in lingua cinese - era stato notificato dall'UNEP a mezzo di servizio postale con ritiro del plico da parte dell'imputata personalmente. Giova, peraltro, premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275). Le sezioni unite di questa Corte hanno poi rilevato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità anche. in ogni fattispecie di indebita regressione, del procedimento in. grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240). Nella fattispecie in esame, pertanto, ricorre un'indebita regressione del procedimento che determina l'abnormità dell'atto, tale dovendosi ritenere il provvedimento con cui il giudice, anziché eventualmente rinnovare la citazione, disponga la restituzione degli atti al P.M.: è abnorme il provvedimento con cui il giudice, dichiarata non rituale la citazione a giudizio per nullità della notificazione, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Rv. 246056). 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] í-nperiali Geppi