CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04R5212 nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Ibhafidon) Rilevato che i motivi dedotti sono, da un lato manifestamente infondati, con riferimento alla presunta inconfigurabilità del delitto di resistenza a fronte di una condotta (pugni e calci sferrati all'indirizzo dei pubblici ufficiali) pacificamente riconducibile all'astratto modello legale e dall'altro improponibili, in quanto vertenti sul potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nel caso di specie supportato da congrua motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata (v. pag. 2 sent.) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere 'estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Orl ndo N/t i [OSCURATO:PERSONA] ( — [OSCURATO:PERSONA] 3 1 ÉN