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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15321/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Esposito unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 17 elettivamente domicilia e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale 25 marzo 2025, autenticata,anche tramite “apostille”, dal [OSCURATO:PERSONA] in pari data,dall’[OSCURATO:PERSONA] unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] pressoil cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] dell’Oro 24, elettivamente domicilia e condomicilio digitale ex legeNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2337/2024 depositatail 30/08/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] DeRenzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita l’[OSCURATO:PERSONA] (con delega scritta in sostituzionedell’[OSCURATO:PERSONA]), difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata al ricorso insistendo per l’accoglimento;sentito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.– Con decreto del 29 ottobre 2015, reso nell’ambito delprocedimento cautelare promosso da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milanoautorizzava “inaudita altera parte” il sequestro conservativo fino allaconcorrenza della somma di euro 300.000,00 in favore della ricorrente, daeseguirsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile (appartamento ebox/posto auto) sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA], 1a.Il provvedimento veniva confermato con ordinanza del 10 dicembre2015, con la quale veniva assegnato alla ricorrente il termine di sessantagiorni per l’introduzione del giudizio di merito che, con domanda di arbitrato,notificata in data 17 febbraio 2016, la società instaurava, ai sensi e per glieffetti dell’art. 669-octies, quinto comma, c.p.c.Il procedimento trovava svolgimento a Zurigo, secondo previsionedella clausola compromissoria del contratto sottoscritto tra le parti, su cuiDunblair aveva invocato, e ottenuto, tutela cautelare nei confronti diSekrevski.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con lodo definitivo in data 31 gennaio 2017, su cui interveniva ilgiudicato, Sekrevski veniva condannato, in solido con la società Decotra, dicui era garante, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 671.263,00,a titolo di restituzione dell’importo mutuato ai sensi del contrattosottoscritto e di versamento della penale maturata, oltre alle speseconnesse alla procedura arbitrale.[OSCURATO:PERSONA] introduceva tempestivamente, in data 10 aprile 2017,davanti alla Corte d’Appello di Roma domanda di riconoscimento e dideclaratoria di esecutorietà del lodo svizzero, ottenuto ai sensi dell’art. 825c.p.c., al fine di procedere alla conversione del sequestro conservativodell’immobile in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c.Il Presidente della Corte d’appello di Roma, con decreto comunicato aDunblair, nel pronunciare sulla domanda presentata non concedeval’”exequatur” richiesto, ritenendo il lodo straniero non adeguatamentemotivato sul requisito del rispetto dell’ordine pubblico interno.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione ai sensidell’art. 840 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di Roma, con atto di citazionedel 22 giugno 2017, chiedendo del provvedimento impugnato l’integraleriforma.Con sentenza n. 3335 del 2022, la Corte di Appello di Roma dichiaraval’inammissibilità dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva, per nonessersi la richiedente tempestivamente attivata per la notifica dell’atto dicitazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza.Con ordinanza n. 5620 del 2024, la Corte di cassazione accoglieva ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], e ritenuto il rispetto del termine per l’opposizione ex art.840 c.p.c., cassava il provvedimento impugnato.La richiedente [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla riassunzione del processoinnanzi la Corte di Appello di Roma.Nella pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione, con ricorsoex art. 669-novies c.p.c. in data 1° settembre 2022, Sekrevski ricorreva perNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare al Tribunale diMilano, che rigettava il ricorso con provvedimento in data 28 novembre2022.Il Tribunale riteneva ancora in corso il giudizio per l’esecutorietà dellodo e, per un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 669-novies, 839e 840 c.p.c., il provvedimento cautelare ancora efficace nella pendenza delgiudizio sul merito.Controparte impugnava tale provvedimento, dapprima con reclamoex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva rigettato e, poi, con atto di citazione,introducendo un ordinario giudizio di cognizione in grado d’appello.In seguito, all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 2337 del 2024, la Corte di Appello di Milano respingeva ilgravame e confermava il provvedimento impugnato.Per la Corte territoriale, l’appellante, nella sua prospettazione,avrebbe effettuato “un doppio salto logico nel ricondurre la fattispecie percui è causa nel novero del III e IV comma dell’art. 669 novies c.p.c.” e tantonella ritenuta necessità di una sentenza definitiva, come già il giudice diprimo grado, sulla inesistenza del diritto per la declaratoria di inefficaciadella misura cautelare e apprezzando nel decreto di diniego dell’exequaturquella pronuncia di accertamento “nel merito” circa l’insussistenza deldiritto, sulla base del quale era stata concessa la misura cautelare.2.– Avverso l’indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, nella complessità della questione processuale sottesa, èstato avviato alla trattazione in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.In sede di pubblica udienza il sostituto Procuratore Generale, Luisa DeRenzis, e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. quale sarebbe la pronunciasull’esistenza/inesistenza del diritto sottostante il decreto di sequestro.Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma non si sarebbelimitato infatti a dichiarare il lodo arbitrale ineseguibile in Italia, ma sarebbeentrato nel merito, dubitando circa la stessa esistenza del diritto.Tanto avrebbe fatto, nel rilevare l’indole “sbrigativa” dellamotivazione del lodo nella parte in cui aveva genericamente negato, senzaalcun approfondimento istruttorio, la “veridicità” di quanto sostenuto dallaparte, allora resistente, secondo cui la vera transazione tra le particonsisteva in un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio didenaro.L’indicato decreto avrebbe inoltre apprezzato il carattere “frettoloso”della pronuncia dall’affermazione resa dal collegio arbitrale secondo la qualeanche l’intervenuta dimostrazione dell’accusa, invero grave, avrebbelasciato ferma l’arbitrabilità della controversia.Nell’indicata premessa, l’impugnata sentenza della Corte di Appello diMilano avrebbe omesso di valutare il decreto della Corte di Appello di Romacome “elemento essenziale ai fini dell’individuazione del giudizio di merito,come evidenziato dall’art. 669 novies c.p.c.”.Il lodo era ineseguibile in Italia e l’effetto sarebbe stato quellodell’insussistenza del diritto.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione o falsaapplicazione degli artt. 669 novies, terzo comma, c.p.c., 839 c.p.c. e 840c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La Corte d’Appello di Milano avrebbe ritenuto di potere rigettare ilricorso per due ragioni: la prima relativa alla mancanza di una statuizioneNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026definitiva sulla non eseguibilità del lodo, nella pendenza del ricorso inCassazione; la seconda relativa all’impossibilità di dare applicazione in viaanalogica all’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c. perché il giudiziopendente non avrebbe, in ogni caso, riguardato l’inesistenza del diritto, mala negazione della possibilità di eseguire in Italia il lodo, che detto dirittoaffermava.La Corte d’Appello di Roma avrebbe da un canto, ritenuto di negarel’efficacia del lodo per contrarietà all’ordine pubblico per poi respingerel’opposizione in quanto tardiva.In tal modo, la sentenza, poi riformata in cassazione, pur respingendola domanda di [OSCURATO:PERSONA] per questioni di natura formale, non avrebbesmentito, nel merito, il decreto del Presidente della Corte romana che avevarespinto la domanda di exequatur per contrarietà all’ordine pubblico.La Corte d’Appello di Milano, investita della cognizione ordinaria sulladomanda di inefficacia della misura cautelare, sarebbe incorsa incontraddittorietà facendo proprio il ragionamento del giudice di primo gradonella parte in cui questi, da un lato afferma che la sua statuizione sarebbevolta “anche ad evitare la possibilità̀ di una durata indefinita della cautela”e, dall’altro, ritiene che il provvedimento cautelare possa perdere di efficaciasoltanto “in forza di una statuizione definitiva” sulla non eseguibilità dellodo.Avrebbe dovuto darsi una lettura estensiva alla previsione di cui alprimo comma dell’art. 669 novies c.p.c. laddove sancisce l’inidoneità dellamisura cautelare a sopravvivere all’estinzione del processo.3.– Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., e, in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 669novies, commi primo e quarto, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c.La Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente censurato lesentenze indicate dal ricorrente nel giudizio di appello, in quanto, a suoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudizio, inconferenti rispetto al caso in esame e che, invece, tali nonsarebbero.4.– Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepisce anzituttol’inammissibilità del ricorso per violazione degli obblighi di sinteticità echiarezza degli atti, anche per una disarticolata e non specifica esposizionedei fatti e dei motivi non idonea a consentire l’individuazione del tema didecisione e delle censure proposte; il ricorso sarebbe, comunque, infondatonel merito.Le censure proposte si fonderebbero sull’erroneo presuppostodell’inesistenza del diritto sostanziale posto a base della misura cautelare,che invece sarebbe stato definitivamente accertato da un lodo arbitrale nonimpugnato e, pertanto, assistito da efficacia di giudicato.Né ricorrerebbe una pronuncia di merito, avente forma di sentenza,idonea a integrare i presupposti di cui all’art. 669-novies c.p.c., essendo iprovvedimenti richiamati dal ricorrente privi di carattere decisorio edefinitivo sul diritto; sarebbe pertanto corretta la decisione impugnata einsussistenti le denunciate violazioni di legge.5.– Il ricorso è infondato.Le ragioni, diverse da quelle poste dalla Corte d’Appello di Milano afondamento della sentenza impugnata, le cui motivazioni andrannopertanto corrette, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., sono quelledi cui ai termini di seguito indicati e precisati.6.– Per una migliore comprensione del tema dibattuto in lite, siimpone di scrutinare i rapporti tra la misura cautelare concessa, la suainefficacia pronunciata nel giudizio ordinario di cognizione di cui all’art. 669-novies c.p.c., all’esito del presupposto esito del giudizio di accertamento deldiritto cautelato dove, poi, il titolo fondativo della pretesa sia un lodoarbitrale straniero assoggettato ai circoscritti margini di cognizione riservatial giudice nazionale investito dell’exequatur.Si tratta così di verificare se sia assimilabile alla sentenza di merito,anche non definitiva, che abbia accertato l’inesistenza del diritto cautelatoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026nei termini di cui all’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., la sentenza dellaCorte d’Appello, giudice in grado unico avente competenza funzionale, aisensi dell’art. 840 c.p.c., nel giudizio di opposizione, tempestivamenteintrodotto, al decreto presidenziale che “inaudita altera parte”, ex art. 839,quarto comma, n. 2 c.p.c., abbia rifiutato l’exequatur al lodo straniero percontrasto con l’ordine pubblico internazionale.7.– Occorre muovere proprio dal rilievo che l’inefficacia della misuracautelare può derivare da una sentenza non definitiva di accertamentodell’inesistenza del diritto nella natura strumentale e provvisoria della tutelacautelare rispetto al merito (artt. 669-novies c.p.c.).Per i principi di strumentalità e proporzionalità, se la misura cautelareviene concessa in forza di un accertamento sommario circa la probabileesistenza del diritto, è infatti sufficiente, per l’inefficacia della misura, alrealizzarsi di quanto è stato definito dei migliori interpreti come “una cesuradi strumentalità”, una sentenza non definitiva, al cui accertamento si correlail venir meno del “fumus boni iuris” del giudizio cautelare.All’opzione tra il mantenere in vita la misura fino al passaggio ingiudicato della sentenza di merito, com’era previsto dall’art. 683, secondocomma, c.p.c., in materia di sequestri, il legislatore del 1990 ha qui preferitoquella di anticiparne l’inefficacia alla sentenza di primo grado, o comunqueal primo accertamento sull’inesistenza del diritto, a strumentale tutela delquale la misura era stata accordata, in un contesto in cui, ancora si è dettocon efficace figura, l’effimero “ciclo vitale” della cautela cedenecessariamente il passo al prevalente accertamento, pieno, sul diritto.Il mantenimento della misura quando il giudice si sia trovato adesprimere una valutazione negativa nel merito anche se non passata ingiudicato, determinerebbe infatti un pregiudizio ingiusto e sproporzionato acarico della parte che la cautela abbia subito.7.1.– L’art. 669-novies, quarto comma, n. 2 c.p.c. detta una specularedisciplina nei rapporti tra misura cautelare riconosciuta dal giudice nazionalee sentenza straniera, anche non passata in giudicato, e, ancora, lodoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026straniero di accertamento dell’inesistenza del diritto, stabilendo che in casodi sentenza arbitrale straniera che dichiari inesistente il diritto per il qualeera stato concesso il provvedimento cautelare, quest’ultimo perda efficacia.7.2.– Al termine della fase cautelare, il giudice dichiara l’inefficaciadella misura con ordinanza se non vi è contestazione, oppure con sentenzaquando sorge contrasto tra le parti, in ragione della struttura bifasica delprocedimento, che si articola da una fase a cognizione sommaria a unasuccessiva a cognizione piena.Si tratta di disciplina che – venuta meno, per ragioni sistematiche edi economia processuale, con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022che ha novellato sul punto l’art. 669 novies c.p.c. – continua ad applicarsiai procedimenti introdotti ante 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 1, deld.lgs. n. 149 del 2022, come quello di specie in cui il ricorso ex art. 669-novies è stato introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Milano, inepoca antecedente.7.3.– A completamento della cornice normativa di riferimento, restada rimarcare che il meccanismo di efficacia del lodo straniero nel territorionazionale è rimesso ad un exequatur, la cui disciplina è dettata dagli artt.839, 840 c.p.c.Si tratta, in genere, di un controllo formale, estrinseco, da condursi invia cartolare, integrato, quanto ai suoi contenuti, dalle verifiche rimesse alPresidente della Corte d’Appello di Roma, funzionalmente competente, neitermini di cui ai primi quattro commi dell’art. 839 c.p.c. – verifica del lodoprodotto in originale o copia conforme insieme al compromesso, odocumento equipollente, a sua volta da prodursi in originale o in copiaconforme; traduzione certificata conforme quando i documenti indicati nonsiano redatti in lingua italiana –.L’art. 839, quarto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. prevede tuttavia due ulteriorie distinte ipotesi in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma èchiamato ad un differente controllo sul lodo il cui esito, dove negativo,preclude l’efficacia immediatamente esecutiva del titolo straniero.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto accade nel caso in cui il lodo abbia statuito su una controversianon compromettibile secondo la legge italiana o, ancora, quando il lodocontenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico interno.Rispetto a queste due ultime fattispecie il diniego dell’esecutività apread un eventuale giudizio di cognizione che si svolge nelle formedell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili, davanti allaCorte d’Appello e si conclude con sentenza impugnabile per cassazione (art.840 c.p.c.).L’ “exequatur” introduce in tal caso uno spazio di cognizione pienache, definito con sentenza, lascia irrisolto il tema della sorte della misuraconcessa dal giudice italiano a cautela del diritto che, positivamenteaccertato nel titolo straniero, sia stato però ritenuto dalla Corte d’Appello diRoma in contrasto con l’ordine pubblico interno (art. 839, quarto comma n.2), c.p.c.).In questo contesto, il “merito” rispetto al quale è funzionale la cautela,come rilevato da più attenta dottrina, non è costituito dalla cognizione sulcredito, su cui hanno pronunciato gli arbitri esteri e che non può essere, perdefinizione, reiterata e riesaminata “nel merito” in Italia (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 9006 del31/03/2021) a tutela effettiva del credito, bensì dall’accertamento sullariconoscibilità ed eseguibilità del lodo in Italia, secondo le condizioni positivee negative previste dalla “Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzionedelle sentenze arbitrali straniere, adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 1958 esua esecuzione” e riprodotte sostanzialmente dagli artt. 839-840 c.p.c.Si configura un vero e proprio “supplemento di cognizione”, resonecessario dal fatto che l’accertamento del credito è stato effettuato daarbitri esteri; tale supplemento si sostanzia in un autonomo giudizio dimerito innanzi al giudice italiano, quello delibatorio instaurato mediantericorso ai sensi dell’art. 839 c.p.c., volto al riconoscimento e all’efficacia dellodo straniero perché lo strumento cautelare ottenuto in Italia possaNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026utilmente convertirsi in pignoramento (art. 686 c.p.c.; art. 156 disp. att.c.p.c.).L’eventuale diniego dell’exequatur comporta pertanto l’inefficaciadella misura cautelare concessa “ante causam” ai sensi dell’art. 669-novies,comma 3, c.p.c., ma non perché corrisponde ad un accertamento negativodel diritto posto a fondamento della cautela – nell’ambito del quale è statodisposto il sequestro conservativo – ma in quanto, e diversamente, escludel’efficacia, in Italia, della corrispondente condanna satisfattiva contenuta nellodo straniero.7.3.1.

Il giudice italiano dell’exequatur nei limiti del giudiziodevolutogli, là dove si trovi a scrutinare la compatibilità del lodo stranieroex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c. deve accertare la tenuta del dirittoaccertato dalla sentenza arbitrale straniera nell’ordinamento interno in forzadell’ordine pubblico che costituisce limite generale al riconoscimento dellesentenze e all’applicazione del diritto straniero.Come previsto dall’art. 16 della legge n. 218 del 1995 (Riforma delsistema italiano di diritto internazionale privato), che delimita ilfunzionamento delle norme di diritto internazionale privato, l’apertura avalori giuridici estranei all’ordinamento interno non può avvenire incontrasto con l’ordine pubblico quale insieme dei principi fondamentalifissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalleleggi statali.La verifica sull’efficacia del titolo straniero condotta nelle forme delgiudizio sull’exequatur quando investa la clausola dell’ordine pubblico vacalibrata sul nucleo essenziale di principi fondamentali e irrinunciabilidell’ordinamento italiano, sia sostanziali che processuali, per una funzioneche, per questi contenuti, è al contempo di difesa, di ultima istanza,dell’ordinamento interno, ma anche di promozione in esterno dei valoridell’ordinamento, in connessione con quelli riconosciuti a livellointernazionale e sovranazionale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 38162 del30/12/2022).Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026L'ordine pubblico internazionale agisce come limite eccezionale eresiduale alla libera circolazione dei titoli stranieri, per una ricognizione che,ampia, è destinata a ricomprendere sentenze, atti pubblici e qualificheprofessionali, quando il riconoscimento di tali situazioni giuridiche creaeffetti “intollerabili” o in palese contrasto con i principi fondamentali einderogabili dell’ordinamento italiano.L’accertamento svolto in sede di “exequatur” deve essere tale daporre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla liberacircolazione del titolo straniero che costituisce l’eccezione alla regola, tantopiù in un caso in cui il diritto è stato accertato dal giudice straniero in formadefinitiva e nell’ordinamento interno si discute del diverso momentodell’esecutività.7.3.2.– Al carattere unitario e bifasico del procedimento diriconoscimento ed esecuzione del lodo estero – in cui ad un momento acognizione necessaria volta al riconoscimento dei presupposti di efficaciadel titolo straniero si accompagna la seconda, eventuale, di opposizione –si correla una ulteriore precisazione sulla generale applicazione dell’art.669-novies, terzo comma, c.p.c.La pronuncia idonea a determinare l’inefficacia del sequestro “antecausam” va individuata in quella che, ancorché impugnabile, neghi l’“exequatur”, per ragioni formali o sostanziali, all’esito della fase incontraddittorio tra le parti che segua all’opposizione ex art. 840 c.p.c. oanche in quella che lo neghi all’esito della fase monitoria, in cui il Presidentedella Corte d’Appello di Roma pronunci “inaudita altera parte”, ex art. 839c.p.c., purché non sia proposta opposizione nei termini.Resta l’ulteriore ipotesi del provvedimento che respinga la domandain sede monitoria e sia tempestivamente opposto, la quale non rileva ai finidell’inefficacia della misura cautelare.Nella sistematica del 669 novies c.p.c. non può essere assimilato allasentenza di merito, anche non definitiva, che dichiara inesistente il dirittocautelato, il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma che,Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026tempestivamente opposto, rifiuta l’esecutività in Italia del lodo stranieroottenuto dal creditore sequestrante per contrarietà del titolo all’ordinepubblico.Si tratterebbe infatti di un accertamento a “stabilità limitata”, inquanto strutturalmente esposto a essere superato da successivedeterminazioni giurisdizionali perché adottato su iniziativa di una sola parte,in una fase del giudizio a contraddittorio non integro e quindi ben diversodalla cognizione piena che si accompagna all’adozione di una sentenza nondefinitiva.Una diversa opzione ermeneutica, come pure dagli interpreti rilevato,comporterebbe peraltro un esito intrinsecamente irragionevole,determinando l’immediata caducazione della misura cautelare, cui farebbeseguito la sua possibile reiterazione dinanzi alla Corte d’Appello adita insede di opposizione, nell’ambito di un procedimento che, pure articolato infasi, resta sostanzialmente unitario.8.– Tutto quanto premesso in punto di sistematica del diritto inapplicazione, è accaduto che il Presidente della Corte d’Appello di Roma infase monitoria (art. 839 c.p.c.) abbia negato l’ “exequatur”, non convintodel ragionamento del tribunale arbitrale straniero che avrebbe affermato “apriori l’arbitrabilità della controversia, a prescindere dalla prova dellasussistenza o no del (delitto di) riciclaggio (internazionale) di denaro,ipotizzata dai resistenti”.[OSCURATO:PERSONA] d.o.o. e il garante Sekrevski, resistenti nel giudizioarbitrale, hanno dedotto che dietro la falsa apparenza del contratto diprestito concluso con [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un accordo fraudolento avente adoggetto il riciclaggio di denaro, evidenza riportata nel decreto di diniegodell’ “exequatur” e riscontrata dal giudice nel ritenuto difetto, in punto dimotivazione, della “dimostrazione piena e necessaria del fatto che ledisposizioni del lodo siano state emanate nella totale osservanza del criteriodell’ordine pubblico interno, previsto dall’art. 839, u.c., n. 2 cpc”.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Laddove l’attività di riciclaggio costituisce fenomeno criminalepervasivo che minaccia l’integrità del sistema finanziario in genere (nellanatura a forma libera del reato e la connessa pervasività del mezzo, tra lemolte: Cass., Sez. 3, penale, Sentenza n. 3414 del 29/10/2014 Cc. (dep.26/01/2015), imponendo un contrasto coordinato a livello internazionale,che incrocia i principi dell’ordine pubblico, sia nazionale che sovranazionale,e mira a proteggere l’economia legale dalle infiltrazioni criminali e agarantire la trasparenza del mercato.Il decreto è stato opposto e risulta in atti il dato processuale dellafissazione dell’udienza per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], per il giudizio ex art. 840 c.p.c.La descritta ipotesi, pur nell’indole pervasiva dell’ipotizzato illecito,integra un caso di accertamento non pieno e “a stabilità limitata”, neldescritto perimetro meritale, che non consente l’assimilazione del decretomonitorio di diniego dell’esecutività del lodo ex art. 839 c.p.c. alla sentenzanon definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto cautelato ex art.669-novies, terzo comma, c.p.c., comunque necessaria.9.– Il ricorso va pertanto rigettato, con correzione della motivazionein diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., della sentenzaimpugnata.La Corte d’Appello di Milano ha, infatti, erroneamente ritenutonecessaria, ai fini dell’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art.669-novies, comma 3, c.p.c., una sentenza definitiva di accertamentodell’insussistenza del diritto, esclusa la natura decisoria nel merito deldecreto presidenziale di diniego dell’exequatur.La motivazione va corretta quindi in affermazione dei seguenti principidi diritto:a) “Nel giudizio di exequatur del lodo straniero, il diniego per contrastocon l’ordine pubblico determina l’inefficacia sopravvenuta della misuracautelare ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., ove l’inesistenza delNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal finenecessaria e sufficiente”;b) “Nel giudizio di “exequatur” del lodo straniero, il controllo diconformità all’ordine pubblico reso dal giudice interno non implica unarivalutazione del merito, ma si limita a verificare se il diritto, già accertatoin sede arbitrale, possa spiegare effetti nell’ordinamento interno”;c) “Nel procedimento di “exequatur” del lodo straniero, a strutturabifasica ex artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso“inaudita altera parte”, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilitàlimitati, non è assimilabile alla sentenza — ancorché non definitiva — diaccertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e non determina,pertanto, l’inefficacia della misura ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3,c.p.c., la quale consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nellafase di opposizione”.10.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti nellacomplessità e novità della questione esaminata.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Esposito unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 17 elettivamente domicilia e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale 25 marzo 2025, autenticata,anche tramite “apostille”, dal [OSCURATO:PERSONA] in pari data,dall’[OSCURATO:PERSONA] unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] pressoil cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] dell’Oro 24, elettivamente domicilia e condomicilio digitale ex legeNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2337/2024 depositatail 30/08/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] DeRenzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita l’[OSCURATO:PERSONA] (con delega scritta in sostituzionedell’[OSCURATO:PERSONA]), difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata al ricorso insistendo per l’accoglimento;sentito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.– Con decreto del 29 ottobre 2015, reso nell’ambito delprocedimento cautelare promosso da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milanoautorizzava “inaudita altera parte” il sequestro conservativo fino allaconcorrenza della somma di euro 300.000,00 in favore della ricorrente, daeseguirsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile (appartamento ebox/posto auto) sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA], 1a.Il provvedimento veniva confermato con ordinanza del 10 dicembre2015, con la quale veniva assegnato alla ricorrente il termine di sessantagiorni per l’introduzione del giudizio di merito che, con domanda di arbitrato,notificata in data 17 febbraio 2016, la società instaurava, ai sensi e per glieffetti dell’art. 669-octies, quinto comma, c.p.c.Il procedimento trovava svolgimento a Zurigo, secondo previsionedella clausola compromissoria del contratto sottoscritto tra le parti, su cuiDunblair aveva invocato, e ottenuto, tutela cautelare nei confronti diSekrevski.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con lodo definitivo in data 31 gennaio 2017, su cui interveniva ilgiudicato, Sekrevski veniva condannato, in solido con la società Decotra, dicui era garante, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 671.263,00,a titolo di restituzione dell’importo mutuato ai sensi del contrattosottoscritto e di versamento della penale maturata, oltre alle speseconnesse alla procedura arbitrale.[OSCURATO:PERSONA] introduceva tempestivamente, in data 10 aprile 2017,davanti alla Corte d’Appello di Roma domanda di riconoscimento e dideclaratoria di esecutorietà del lodo svizzero, ottenuto ai sensi dell’art. 825c.p.c., al fine di procedere alla conversione del sequestro conservativodell’immobile in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c.Il Presidente della Corte d’appello di Roma, con decreto comunicato aDunblair, nel pronunciare sulla domanda presentata non concedeval’”exequatur” richiesto, ritenendo il lodo straniero non adeguatamentemotivato sul requisito del rispetto dell’ordine pubblico interno.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione ai sensidell’art. 840 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di Roma, con atto di citazionedel 22 giugno 2017, chiedendo del provvedimento impugnato l’integraleriforma.Con sentenza n. 3335 del 2022, la Corte di Appello di Roma dichiaraval’inammissibilità dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva, per nonessersi la richiedente tempestivamente attivata per la notifica dell’atto dicitazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza.Con ordinanza n. 5620 del 2024, la Corte di cassazione accoglieva ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], e ritenuto il rispetto del termine per l’opposizione ex art.840 c.p.c., cassava il provvedimento impugnato.La richiedente [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla riassunzione del processoinnanzi la Corte di Appello di Roma.Nella pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione, con ricorsoex art. 669-novies c.p.c. in data 1° settembre 2022, Sekrevski ricorreva perNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare al Tribunale diMilano, che rigettava il ricorso con provvedimento in data 28 novembre2022.Il Tribunale riteneva ancora in corso il giudizio per l’esecutorietà dellodo e, per un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 669-novies, 839e 840 c.p.c., il provvedimento cautelare ancora efficace nella pendenza delgiudizio sul merito.Controparte impugnava tale provvedimento, dapprima con reclamoex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva rigettato e, poi, con atto di citazione,introducendo un ordinario giudizio di cognizione in grado d’appello.In seguito, all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 2337 del 2024, la Corte di Appello di Milano respingeva ilgravame e confermava il provvedimento impugnato.Per la Corte territoriale, l’appellante, nella sua prospettazione,avrebbe effettuato “un doppio salto logico nel ricondurre la fattispecie percui è causa nel novero del III e IV comma dell’art. 669 novies c.p.c.” e tantonella ritenuta necessità di una sentenza definitiva, come già il giudice diprimo grado, sulla inesistenza del diritto per la declaratoria di inefficaciadella misura cautelare e apprezzando nel decreto di diniego dell’exequaturquella pronuncia di accertamento “nel merito” circa l’insussistenza deldiritto, sulla base del quale era stata concessa la misura cautelare.2.– Avverso l’indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, nella complessità della questione processuale sottesa, èstato avviato alla trattazione in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.In sede di pubblica udienza il sostituto Procuratore Generale, Luisa DeRenzis, e i difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. quale sarebbe la pronunciasull’esistenza/inesistenza del diritto sottostante il decreto di sequestro.Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma non si sarebbelimitato infatti a dichiarare il lodo arbitrale ineseguibile in Italia, ma sarebbeentrato nel merito, dubitando circa la stessa esistenza del diritto.Tanto avrebbe fatto, nel rilevare l’indole “sbrigativa” dellamotivazione del lodo nella parte in cui aveva genericamente negato, senzaalcun approfondimento istruttorio, la “veridicità” di quanto sostenuto dallaparte, allora resistente, secondo cui la vera transazione tra le particonsisteva in un accordo fraudolento avente ad oggetto il riciclaggio didenaro.L’indicato decreto avrebbe inoltre apprezzato il carattere “frettoloso”della pronuncia dall’affermazione resa dal collegio arbitrale secondo la qualeanche l’intervenuta dimostrazione dell’accusa, invero grave, avrebbelasciato ferma l’arbitrabilità della controversia.Nell’indicata premessa, l’impugnata sentenza della Corte di Appello diMilano avrebbe omesso di valutare il decreto della Corte di Appello di Romacome “elemento essenziale ai fini dell’individuazione del giudizio di merito,come evidenziato dall’art. 669 novies c.p.c.”.Il lodo era ineseguibile in Italia e l’effetto sarebbe stato quellodell’insussistenza del diritto.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione o falsaapplicazione degli artt. 669 novies, terzo comma, c.p.c., 839 c.p.c. e 840c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La Corte d’Appello di Milano avrebbe ritenuto di potere rigettare ilricorso per due ragioni: la prima relativa alla mancanza di una statuizioneNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026definitiva sulla non eseguibilità del lodo, nella pendenza del ricorso inCassazione; la seconda relativa all’impossibilità di dare applicazione in viaanalogica all’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c. perché il giudiziopendente non avrebbe, in ogni caso, riguardato l’inesistenza del diritto, mala negazione della possibilità di eseguire in Italia il lodo, che detto dirittoaffermava.La Corte d’Appello di Roma avrebbe da un canto, ritenuto di negarel’efficacia del lodo per contrarietà all’ordine pubblico per poi respingerel’opposizione in quanto tardiva.In tal modo, la sentenza, poi riformata in cassazione, pur respingendola domanda di [OSCURATO:PERSONA] per questioni di natura formale, non avrebbesmentito, nel merito, il decreto del Presidente della Corte romana che avevarespinto la domanda di exequatur per contrarietà all’ordine pubblico.La Corte d’Appello di Milano, investita della cognizione ordinaria sulladomanda di inefficacia della misura cautelare, sarebbe incorsa incontraddittorietà facendo proprio il ragionamento del giudice di primo gradonella parte in cui questi, da un lato afferma che la sua statuizione sarebbevolta “anche ad evitare la possibilità̀ di una durata indefinita della cautela”e, dall’altro, ritiene che il provvedimento cautelare possa perdere di efficaciasoltanto “in forza di una statuizione definitiva” sulla non eseguibilità dellodo.Avrebbe dovuto darsi una lettura estensiva alla previsione di cui alprimo comma dell’art. 669 novies c.p.c. laddove sancisce l’inidoneità dellamisura cautelare a sopravvivere all’estinzione del processo.3.– Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., e, in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 669novies, commi primo e quarto, c.p.c., 839 c.p.c. e 840 c.p.c.La Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente censurato lesentenze indicate dal ricorrente nel giudizio di appello, in quanto, a suoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudizio, inconferenti rispetto al caso in esame e che, invece, tali nonsarebbero.4.– Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepisce anzituttol’inammissibilità del ricorso per violazione degli obblighi di sinteticità echiarezza degli atti, anche per una disarticolata e non specifica esposizionedei fatti e dei motivi non idonea a consentire l’individuazione del tema didecisione e delle censure proposte; il ricorso sarebbe, comunque, infondatonel merito.Le censure proposte si fonderebbero sull’erroneo presuppostodell’inesistenza del diritto sostanziale posto a base della misura cautelare,che invece sarebbe stato definitivamente accertato da un lodo arbitrale nonimpugnato e, pertanto, assistito da efficacia di giudicato.Né ricorrerebbe una pronuncia di merito, avente forma di sentenza,idonea a integrare i presupposti di cui all’art. 669-novies c.p.c., essendo iprovvedimenti richiamati dal ricorrente privi di carattere decisorio edefinitivo sul diritto; sarebbe pertanto corretta la decisione impugnata einsussistenti le denunciate violazioni di legge.5.– Il ricorso è infondato.Le ragioni, diverse da quelle poste dalla Corte d’Appello di Milano afondamento della sentenza impugnata, le cui motivazioni andrannopertanto corrette, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., sono quelledi cui ai termini di seguito indicati e precisati.6.– Per una migliore comprensione del tema dibattuto in lite, siimpone di scrutinare i rapporti tra la misura cautelare concessa, la suainefficacia pronunciata nel giudizio ordinario di cognizione di cui all’art. 669-novies c.p.c., all’esito del presupposto esito del giudizio di accertamento deldiritto cautelato dove, poi, il titolo fondativo della pretesa sia un lodoarbitrale straniero assoggettato ai circoscritti margini di cognizione riservatial giudice nazionale investito dell’exequatur.Si tratta così di verificare se sia assimilabile alla sentenza di merito,anche non definitiva, che abbia accertato l’inesistenza del diritto cautelatoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026nei termini di cui all’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., la sentenza dellaCorte d’Appello, giudice in grado unico avente competenza funzionale, aisensi dell’art. 840 c.p.c., nel giudizio di opposizione, tempestivamenteintrodotto, al decreto presidenziale che “inaudita altera parte”, ex art. 839,quarto comma, n. 2 c.p.c., abbia rifiutato l’exequatur al lodo straniero percontrasto con l’ordine pubblico internazionale.7.– Occorre muovere proprio dal rilievo che l’inefficacia della misuracautelare può derivare da una sentenza non definitiva di accertamentodell’inesistenza del diritto nella natura strumentale e provvisoria della tutelacautelare rispetto al merito (artt. 669-novies c.p.c.).Per i principi di strumentalità e proporzionalità, se la misura cautelareviene concessa in forza di un accertamento sommario circa la probabileesistenza del diritto, è infatti sufficiente, per l’inefficacia della misura, alrealizzarsi di quanto è stato definito dei migliori interpreti come “una cesuradi strumentalità”, una sentenza non definitiva, al cui accertamento si correlail venir meno del “fumus boni iuris” del giudizio cautelare.All’opzione tra il mantenere in vita la misura fino al passaggio ingiudicato della sentenza di merito, com’era previsto dall’art. 683, secondocomma, c.p.c., in materia di sequestri, il legislatore del 1990 ha qui preferitoquella di anticiparne l’inefficacia alla sentenza di primo grado, o comunqueal primo accertamento sull’inesistenza del diritto, a strumentale tutela delquale la misura era stata accordata, in un contesto in cui, ancora si è dettocon efficace figura, l’effimero “ciclo vitale” della cautela cedenecessariamente il passo al prevalente accertamento, pieno, sul diritto.Il mantenimento della misura quando il giudice si sia trovato adesprimere una valutazione negativa nel merito anche se non passata ingiudicato, determinerebbe infatti un pregiudizio ingiusto e sproporzionato acarico della parte che la cautela abbia subito.7.1.– L’art. 669-novies, quarto comma, n. 2 c.p.c. detta una specularedisciplina nei rapporti tra misura cautelare riconosciuta dal giudice nazionalee sentenza straniera, anche non passata in giudicato, e, ancora, lodoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026straniero di accertamento dell’inesistenza del diritto, stabilendo che in casodi sentenza arbitrale straniera che dichiari inesistente il diritto per il qualeera stato concesso il provvedimento cautelare, quest’ultimo perda efficacia.7.2.– Al termine della fase cautelare, il giudice dichiara l’inefficaciadella misura con ordinanza se non vi è contestazione, oppure con sentenzaquando sorge contrasto tra le parti, in ragione della struttura bifasica delprocedimento, che si articola da una fase a cognizione sommaria a unasuccessiva a cognizione piena.Si tratta di disciplina che – venuta meno, per ragioni sistematiche edi economia processuale, con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022che ha novellato sul punto l’art. 669 novies c.p.c. – continua ad applicarsiai procedimenti introdotti ante 28 febbraio 2023, ex art. 35, comma 1, deld.lgs. n. 149 del 2022, come quello di specie in cui il ricorso ex art. 669-novies è stato introdotto in primo grado davanti al Tribunale di Milano, inepoca antecedente.7.3.– A completamento della cornice normativa di riferimento, restada rimarcare che il meccanismo di efficacia del lodo straniero nel territorionazionale è rimesso ad un exequatur, la cui disciplina è dettata dagli artt.839, 840 c.p.c.Si tratta, in genere, di un controllo formale, estrinseco, da condursi invia cartolare, integrato, quanto ai suoi contenuti, dalle verifiche rimesse alPresidente della Corte d’Appello di Roma, funzionalmente competente, neitermini di cui ai primi quattro commi dell’art. 839 c.p.c. – verifica del lodoprodotto in originale o copia conforme insieme al compromesso, odocumento equipollente, a sua volta da prodursi in originale o in copiaconforme; traduzione certificata conforme quando i documenti indicati nonsiano redatti in lingua italiana –.L’art. 839, quarto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. prevede tuttavia due ulteriorie distinte ipotesi in cui il Presidente della Corte d’Appello di Roma èchiamato ad un differente controllo sul lodo il cui esito, dove negativo,preclude l’efficacia immediatamente esecutiva del titolo straniero.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto accade nel caso in cui il lodo abbia statuito su una controversianon compromettibile secondo la legge italiana o, ancora, quando il lodocontenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico interno.Rispetto a queste due ultime fattispecie il diniego dell’esecutività apread un eventuale giudizio di cognizione che si svolge nelle formedell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili, davanti allaCorte d’Appello e si conclude con sentenza impugnabile per cassazione (art.840 c.p.c.).L’ “exequatur” introduce in tal caso uno spazio di cognizione pienache, definito con sentenza, lascia irrisolto il tema della sorte della misuraconcessa dal giudice italiano a cautela del diritto che, positivamenteaccertato nel titolo straniero, sia stato però ritenuto dalla Corte d’Appello diRoma in contrasto con l’ordine pubblico interno (art. 839, quarto comma n.2), c.p.c.).In questo contesto, il “merito” rispetto al quale è funzionale la cautela,come rilevato da più attenta dottrina, non è costituito dalla cognizione sulcredito, su cui hanno pronunciato gli arbitri esteri e che non può essere, perdefinizione, reiterata e riesaminata “nel merito” in Italia (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 9006 del31/03/2021) a tutela effettiva del credito, bensì dall’accertamento sullariconoscibilità ed eseguibilità del lodo in Italia, secondo le condizioni positivee negative previste dalla “Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzionedelle sentenze arbitrali straniere, adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 1958 esua esecuzione” e riprodotte sostanzialmente dagli artt. 839-840 c.p.c.Si configura un vero e proprio “supplemento di cognizione”, resonecessario dal fatto che l’accertamento del credito è stato effettuato daarbitri esteri; tale supplemento si sostanzia in un autonomo giudizio dimerito innanzi al giudice italiano, quello delibatorio instaurato mediantericorso ai sensi dell’art. 839 c.p.c., volto al riconoscimento e all’efficacia dellodo straniero perché lo strumento cautelare ottenuto in Italia possaNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026utilmente convertirsi in pignoramento (art. 686 c.p.c.; art. 156 disp. att.c.p.c.).L’eventuale diniego dell’exequatur comporta pertanto l’inefficaciadella misura cautelare concessa “ante causam” ai sensi dell’art. 669-novies,comma 3, c.p.c., ma non perché corrisponde ad un accertamento negativodel diritto posto a fondamento della cautela – nell’ambito del quale è statodisposto il sequestro conservativo – ma in quanto, e diversamente, escludel’efficacia, in Italia, della corrispondente condanna satisfattiva contenuta nellodo straniero.7.3.1. Il giudice italiano dell’exequatur nei limiti del giudiziodevolutogli, là dove si trovi a scrutinare la compatibilità del lodo stranieroex art. 839, quarto comma, n. 2 c.p.c. deve accertare la tenuta del dirittoaccertato dalla sentenza arbitrale straniera nell’ordinamento interno in forzadell’ordine pubblico che costituisce limite generale al riconoscimento dellesentenze e all’applicazione del diritto straniero.Come previsto dall’art. 16 della legge n. 218 del 1995 (Riforma delsistema italiano di diritto internazionale privato), che delimita ilfunzionamento delle norme di diritto internazionale privato, l’apertura avalori giuridici estranei all’ordinamento interno non può avvenire incontrasto con l’ordine pubblico quale insieme dei principi fondamentalifissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalleleggi statali.La verifica sull’efficacia del titolo straniero condotta nelle forme delgiudizio sull’exequatur quando investa la clausola dell’ordine pubblico vacalibrata sul nucleo essenziale di principi fondamentali e irrinunciabilidell’ordinamento italiano, sia sostanziali che processuali, per una funzioneche, per questi contenuti, è al contempo di difesa, di ultima istanza,dell’ordinamento interno, ma anche di promozione in esterno dei valoridell’ordinamento, in connessione con quelli riconosciuti a livellointernazionale e sovranazionale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 38162 del30/12/2022).Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026L'ordine pubblico internazionale agisce come limite eccezionale eresiduale alla libera circolazione dei titoli stranieri, per una ricognizione che,ampia, è destinata a ricomprendere sentenze, atti pubblici e qualificheprofessionali, quando il riconoscimento di tali situazioni giuridiche creaeffetti “intollerabili” o in palese contrasto con i principi fondamentali einderogabili dell’ordinamento italiano.L’accertamento svolto in sede di “exequatur” deve essere tale daporre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla liberacircolazione del titolo straniero che costituisce l’eccezione alla regola, tantopiù in un caso in cui il diritto è stato accertato dal giudice straniero in formadefinitiva e nell’ordinamento interno si discute del diverso momentodell’esecutività.7.3.2.– Al carattere unitario e bifasico del procedimento diriconoscimento ed esecuzione del lodo estero – in cui ad un momento acognizione necessaria volta al riconoscimento dei presupposti di efficaciadel titolo straniero si accompagna la seconda, eventuale, di opposizione –si correla una ulteriore precisazione sulla generale applicazione dell’art.669-novies, terzo comma, c.p.c.La pronuncia idonea a determinare l’inefficacia del sequestro “antecausam” va individuata in quella che, ancorché impugnabile, neghi l’“exequatur”, per ragioni formali o sostanziali, all’esito della fase incontraddittorio tra le parti che segua all’opposizione ex art. 840 c.p.c. oanche in quella che lo neghi all’esito della fase monitoria, in cui il Presidentedella Corte d’Appello di Roma pronunci “inaudita altera parte”, ex art. 839c.p.c., purché non sia proposta opposizione nei termini.Resta l’ulteriore ipotesi del provvedimento che respinga la domandain sede monitoria e sia tempestivamente opposto, la quale non rileva ai finidell’inefficacia della misura cautelare.Nella sistematica del 669 novies c.p.c. non può essere assimilato allasentenza di merito, anche non definitiva, che dichiara inesistente il dirittocautelato, il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma che,Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026tempestivamente opposto, rifiuta l’esecutività in Italia del lodo stranieroottenuto dal creditore sequestrante per contrarietà del titolo all’ordinepubblico.Si tratterebbe infatti di un accertamento a “stabilità limitata”, inquanto strutturalmente esposto a essere superato da successivedeterminazioni giurisdizionali perché adottato su iniziativa di una sola parte,in una fase del giudizio a contraddittorio non integro e quindi ben diversodalla cognizione piena che si accompagna all’adozione di una sentenza nondefinitiva.Una diversa opzione ermeneutica, come pure dagli interpreti rilevato,comporterebbe peraltro un esito intrinsecamente irragionevole,determinando l’immediata caducazione della misura cautelare, cui farebbeseguito la sua possibile reiterazione dinanzi alla Corte d’Appello adita insede di opposizione, nell’ambito di un procedimento che, pure articolato infasi, resta sostanzialmente unitario.8.– Tutto quanto premesso in punto di sistematica del diritto inapplicazione, è accaduto che il Presidente della Corte d’Appello di Roma infase monitoria (art. 839 c.p.c.) abbia negato l’ “exequatur”, non convintodel ragionamento del tribunale arbitrale straniero che avrebbe affermato “apriori l’arbitrabilità della controversia, a prescindere dalla prova dellasussistenza o no del (delitto di) riciclaggio (internazionale) di denaro,ipotizzata dai resistenti”.[OSCURATO:PERSONA] d.o.o. e il garante Sekrevski, resistenti nel giudizioarbitrale, hanno dedotto che dietro la falsa apparenza del contratto diprestito concluso con [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un accordo fraudolento avente adoggetto il riciclaggio di denaro, evidenza riportata nel decreto di diniegodell’ “exequatur” e riscontrata dal giudice nel ritenuto difetto, in punto dimotivazione, della “dimostrazione piena e necessaria del fatto che ledisposizioni del lodo siano state emanate nella totale osservanza del criteriodell’ordine pubblico interno, previsto dall’art. 839, u.c., n. 2 cpc”.Numero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026Laddove l’attività di riciclaggio costituisce fenomeno criminalepervasivo che minaccia l’integrità del sistema finanziario in genere (nellanatura a forma libera del reato e la connessa pervasività del mezzo, tra lemolte: Cass., Sez. 3, penale, Sentenza n. 3414 del 29/10/2014 Cc. (dep.26/01/2015), imponendo un contrasto coordinato a livello internazionale,che incrocia i principi dell’ordine pubblico, sia nazionale che sovranazionale,e mira a proteggere l’economia legale dalle infiltrazioni criminali e agarantire la trasparenza del mercato.Il decreto è stato opposto e risulta in atti il dato processuale dellafissazione dell’udienza per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], per il giudizio ex art. 840 c.p.c.La descritta ipotesi, pur nell’indole pervasiva dell’ipotizzato illecito,integra un caso di accertamento non pieno e “a stabilità limitata”, neldescritto perimetro meritale, che non consente l’assimilazione del decretomonitorio di diniego dell’esecutività del lodo ex art. 839 c.p.c. alla sentenzanon definitiva di accertamento dell’insussistenza del diritto cautelato ex art.669-novies, terzo comma, c.p.c., comunque necessaria.9.– Il ricorso va pertanto rigettato, con correzione della motivazionein diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., della sentenzaimpugnata.La Corte d’Appello di Milano ha, infatti, erroneamente ritenutonecessaria, ai fini dell’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art.669-novies, comma 3, c.p.c., una sentenza definitiva di accertamentodell’insussistenza del diritto, esclusa la natura decisoria nel merito deldecreto presidenziale di diniego dell’exequatur.La motivazione va corretta quindi in affermazione dei seguenti principidi diritto:a) “Nel giudizio di exequatur del lodo straniero, il diniego per contrastocon l’ordine pubblico determina l’inefficacia sopravvenuta della misuracautelare ex art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., ove l’inesistenza delNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal finenecessaria e sufficiente”;b) “Nel giudizio di “exequatur” del lodo straniero, il controllo diconformità all’ordine pubblico reso dal giudice interno non implica unarivalutazione del merito, ma si limita a verificare se il diritto, già accertatoin sede arbitrale, possa spiegare effetti nell’ordinamento interno”;c) “Nel procedimento di “exequatur” del lodo straniero, a strutturabifasica ex artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso“inaudita altera parte”, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilitàlimitati, non è assimilabile alla sentenza — ancorché non definitiva — diaccertamento dell’inesistenza del diritto cautelato e non determina,pertanto, l’inefficacia della misura ai sensi dell’art. 669-novies, comma 3,c.p.c., la quale consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nellafase di opposizione”.10. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti nellacomplessità e novità della questione esaminata.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 5202/2025Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 15321/2026Data pubblicazione 20/05/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris