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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20237/2026

Testo disponibile della fonte

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difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Caravella- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaEmilia n. 81, presso lo studio Ciotola, rappresentato e difesodagli avv. [OSCURATO:PERSONA] de Bellis e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e nei confronti diRenzo AMBROSELLI, Vincenzo BERNARDO, LucianoBLOISI, Jason (o Jesus) PALMESE- intimati -Numero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 2643/2020 della Corte d’appello diNapoli, depositata il 17.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose,davanti al Tribunale di Napoli, azione di responsabilità contro gliamministratori e i sindaci della società fallita.La domanda venne parzialmente e variamente accolta neiconfronti degli altri convenuti, ma totalmente rigettata inquanto proposta nei confronti del sindaco [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza solo con riguardo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], che si costituì nuovamente perresistere all’impugnazione.La Corte d’appello di Napoli, rilevata d’ufficio la mancanzadi prova informatica della notificazione a mezzo PEC dell’attointroduttivo del giudizio di secondo grado, dichiaròl’impugnazione improcedibile.Contro la sentenza della corte territoriale il fallimento diImago [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolatoin due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità dellasentenza per violazione degli artt. 16-bis, commi 1 e 1-bis, d.l.n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012, dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del1994, dell’art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005, degli artt. 156 e 182,Numero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 117, comma 1, Cost. e 6della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)».Il ricorrente osserva (avuto riguardo alla disciplinaall’epoca vigente) di avere esercitato la facoltà di costituirsidavanti al giudice d’appello in forma analogica e di avere perciòprodotto copia analogica anche della notificazione dell’attod’appello, sebbene effettuata a mezzo PEC.

Sostiene, inoltre,che la tempestiva e regolare costituzione in giudizio dell’unicaparte appellata avrebbe comunque sanato l’eventuale nullitàdella notificazione.

Rileva, infine, che le disposizioni di leggeutilizzate dalla corte partenopea per dichiarare improcedibilel’appello (artt. 3-bis e 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del1994) disciplinano la prova della notificazione effettuata daldifensore a mezzo PEC e non le forme e il termine per lacostituzione in giudizio.1.1.

Il motivo è fondatoLa Corte d’appello di Napoli ha rilevato che la disciplinaspeciale sulla notificazione a mezzo PEC a cura del difensoreconsente di provare l’avvenuta notifica mediante la copiacartacea degli avvisi di accettazione e consegna soltanto nelcaso in cui non sia possibile fornirla con modalità telematiche.Non ha invece spiegato perché, in caso contrario (ovverosia nelcaso in cui la copia analogica della notificazione sia statadepositata in assenza di impedimenti alla produzionetelematica), il conseguente vizio (ammesso che sussista, inmancanza di contestazioni della controparte costituita: v.

Cass.n. 1779/2026, che si rifà a Cass.

S.u. n. 22438/2018) sarebbeinsanabile e, in particolare, non sarebbe sanato dalla regolare etempestiva costituzione del convenuto o appellato.

Men chemeno la corte territoriale ha spiegato come e perché dal vizioNumero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026della prova della notificazione dovrebbe scaturire la «mancatadimostrazione … della tempestiva costituzione dell’appellante»,con conseguente improponibilità dell’appello.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto più volte giàaffermato da questa Corte e sempre in accoglimento di ricorsiproposti contro decisioni della Corte d’appello di Napoli: «latempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copiacartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relatae delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante depositotelematico dei relativi originali informatici, determina, non giàl’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, commaprimo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, cometale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto» (Cass.n. 23109/2025; conf.

Cass. nn. 24107/2025; 33601/2022, allecui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).2.

Con l’accoglimento del primo motivo, resta assorbito ilsecondo, che è volto anch’esso a ottenere la cassazione dellasentenza impugnata ed è così rubricato: «nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132, commi 2, n. 5, e 3, e 161 c.p.c. edell’art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011 (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.).3.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo, la sentenza impugnata viene cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, perché decida, indiversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, perché decida, in diversaNumero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Caravella- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaEmilia n. 81, presso lo studio Ciotola, rappresentato e difesodagli avv. [OSCURATO:PERSONA] de Bellis e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e nei confronti diRenzo AMBROSELLI, Vincenzo BERNARDO, LucianoBLOISI, Jason (o Jesus) PALMESE- intimati -Numero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 2643/2020 della Corte d’appello diNapoli, depositata il 17.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose,davanti al Tribunale di Napoli, azione di responsabilità contro gliamministratori e i sindaci della società fallita.La domanda venne parzialmente e variamente accolta neiconfronti degli altri convenuti, ma totalmente rigettata inquanto proposta nei confronti del sindaco [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza solo con riguardo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], che si costituì nuovamente perresistere all’impugnazione.La Corte d’appello di Napoli, rilevata d’ufficio la mancanzadi prova informatica della notificazione a mezzo PEC dell’attointroduttivo del giudizio di secondo grado, dichiaròl’impugnazione improcedibile.Contro la sentenza della corte territoriale il fallimento diImago [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolatoin due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità dellasentenza per violazione degli artt. 16-bis, commi 1 e 1-bis, d.l.n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012, dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del1994, dell’art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005, degli artt. 156 e 182,Numero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 117, comma 1, Cost. e 6della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)».Il ricorrente osserva (avuto riguardo alla disciplinaall’epoca vigente) di avere esercitato la facoltà di costituirsidavanti al giudice d’appello in forma analogica e di avere perciòprodotto copia analogica anche della notificazione dell’attod’appello, sebbene effettuata a mezzo PEC. Sostiene, inoltre,che la tempestiva e regolare costituzione in giudizio dell’unicaparte appellata avrebbe comunque sanato l’eventuale nullitàdella notificazione. Rileva, infine, che le disposizioni di leggeutilizzate dalla corte partenopea per dichiarare improcedibilel’appello (artt. 3-bis e 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del1994) disciplinano la prova della notificazione effettuata daldifensore a mezzo PEC e non le forme e il termine per lacostituzione in giudizio.1.1. Il motivo è fondatoLa Corte d’appello di Napoli ha rilevato che la disciplinaspeciale sulla notificazione a mezzo PEC a cura del difensoreconsente di provare l’avvenuta notifica mediante la copiacartacea degli avvisi di accettazione e consegna soltanto nelcaso in cui non sia possibile fornirla con modalità telematiche.Non ha invece spiegato perché, in caso contrario (ovverosia nelcaso in cui la copia analogica della notificazione sia statadepositata in assenza di impedimenti alla produzionetelematica), il conseguente vizio (ammesso che sussista, inmancanza di contestazioni della controparte costituita: v. Cass.n. 1779/2026, che si rifà a Cass. S.u. n. 22438/2018) sarebbeinsanabile e, in particolare, non sarebbe sanato dalla regolare etempestiva costituzione del convenuto o appellato. Men chemeno la corte territoriale ha spiegato come e perché dal vizioNumero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026della prova della notificazione dovrebbe scaturire la «mancatadimostrazione … della tempestiva costituzione dell’appellante»,con conseguente improponibilità dell’appello.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto più volte giàaffermato da questa Corte e sempre in accoglimento di ricorsiproposti contro decisioni della Corte d’appello di Napoli: «latempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copiacartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relatae delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante depositotelematico dei relativi originali informatici, determina, non giàl’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, commaprimo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, cometale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto» (Cass.n. 23109/2025; conf. Cass. nn. 24107/2025; 33601/2022, allecui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).2. Con l’accoglimento del primo motivo, resta assorbito ilsecondo, che è volto anch’esso a ottenere la cassazione dellasentenza impugnata ed è così rubricato: «nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132, commi 2, n. 5, e 3, e 161 c.p.c. edell’art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011 (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.).3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo, la sentenza impugnata viene cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, perché decida, indiversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, perché decida, in diversaNumero registro generale 25750/2020Numero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 20237/2026Data pubblicazione 16/06/2026composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente
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