CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio è chiaramente contestata con riferimento all'energia elettrica sottratta e non al contatore; che l'effrazione e la manomissione del contatore sono chiaramente riferiti non all'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., bensì a quella prevista dal n. 2 dell'art. 625, comma 1, cod. pen., ossia all'aggravante di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose; che l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio rende il reato procedibile d'ufficio; - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente