CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 10573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13446-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto a ricevere le comunicazioni sulla pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.13446/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC avverso la sentenza n. 37/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 69/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Trento-Bolzano, con sentenza numero 37/2018, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (in seguito anche PAB) e riformando la sentenza di primo grado, ha respinto le originarie domande proposte [OSCURATO:PERSONA], volte:i) alla declaratoria dell'illegittimità dell’assunzione come impiegato amministrativo con contratto a termine più volte reiterato, nel periodo dal 3.12.2007 al 28.2.2016, ii) alla conversione in rapporto a tempo indeterminato e iii) alla condanna della PAB al risarcimento del danno (liquidato in primo grado della misura di 7 mensilità pari a € 22.226,33); 2. a fondamento del decisum , la Corte territoriale ha ritenuto, per quanto quiancora interessa, e ferma l’illegittimità del termine apposto al contratto 3.12.2007 e successive proroghe sino al 31.12.2013, non corretto l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno in misura sette mensilità, posto che «l’agevolazione probatoria che assiste il dipendente pubblico nella ipotesi di risarcimento del danno da illegittima reiterazione del termine riguarda solo ed esclusivamente quel pregiudizio da perdita di chance, per cui è prevista la forfettizzazione dell’indennità, mentre laddove il risarcimento sia altro o maggiore incombe al lavoratore dimostrarne la ricorrenza»;3. tale onere della prova non era stato assolto dal lavoratore, al quale non poteva riconoscersi neppure il danno da perdita di chance, nei limiti dell’art. 32 comma 5 legge n. 183/2010, richiesta che era stata disattesa dal primo giudice con decisione non sottoposta a impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto comunque la chance di trovare un’occupazione stabile per via dei ventuno concorsi per ispettore amministrativo e dei due per ispettore contabile indetti da PAB, cui egli non aveva volontariamente partecipato: tanto superava anche la presunzione di cui a Cass. , S ez. U , n. 5072/2016, con conseguente esclusione del “danno comunitario”; 4. avverso la decisione di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motiviassistiti da memoria, cui si è opposta la Provinciacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Questi, in sintesi i motivi di ricorso. 1.1Il primo motivo, la cui rubrica reca testualmente «violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 32 legge n. 183 del 2010 alla luce della sentenza della Cass. SU n. 5072 del 2016‒sulla nozione e distinzione tra "danno comunitario" e "danno da perdita di chance"‒ m otivo ex art. 360 comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.», denuncia l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel non riconoscere il danno comunitario che «è dovuto in caso di reiterazione abusiva dei contratti a termine con onere della prova sempre assolto, salva la possibilità di dimostrare il danno ulteriore»; 1.2 il secondo, la cui rubrica reca «violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 32 legge n. 183 del 2010 alla luce di Cass. SU n. 5072 del 2016 ‒sulla distinzione tra "danno comunitario" e "danno da perdita di chance" ‒ erronea interpretazione della sentenza di primo grado su tale distinzione - m otivo ex art. 360 comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ.», deduce che la Corte distrettuale avrebbe male interpretato la sentenza del primo giudice, il quale aveva riconosciuto il “danno comunitario” e non un “danno maggiore” rispetto a quello forfettizzato exart. 32 legge n. 183/2010, cit.; 1.3 con il terzo, espressamente titolato «violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 32 legge n. 183 del 2010 alla luce di Cass. SUn. 5072 del 2016 e dell’art. 112 cod. proc. civ. ‒ s ulla distinzione tra "danno comunitario" e "danno da perdita di chance" ‒ e rronea interpretazione della sentenza di primo grado su tale distinzione e della domanda originaria del ricorrente –motivo ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.», si censura la sentenza impugnata ancora in punto di interpretazione del dictumdi primo grado e prima ancora del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il “danno comunitario” con liquidazione ex art. 32 legge n. 183/2010,cit.; 1.4 con il quarto mezzo, rubricato «violazione dell'art. 343 cod. proc. civ. e dell’art. 436 cod. proc. civ. ‒presunto difetto di appello incidentale ‒erronea interpretazione della sentenza di primo grado ‒motivo ex art. 360 comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ.» , si denuncia che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato solo sul danno “ulteriore” e non su quello comunitario, il cui mancato riconoscimento avrebbe dovuto essere contestato dal ricorrente con appello incidentale il quale, in realtà, era assolutamente inutile, avendo egli avuto ciò che chiedeva ab origine; 1.5 con il quinto motivo, rubricato «violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ‒ c orrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ‒ s ul quarto motivo di appello ‒ a fronte della mera riduzione dell'indennizzo liquidato dal giudice di primo grado, la Corte d'appello esclude ogni risarcimento per ragioni mai dedotte o capitolate nei motivi di appello da controparte ‒art. 360 comma 1, n. 4 , cod. proc. civ.», si lamenta che la Corte distrettuale sarebbe andata , invero, ultrapetita negando ogni risarcimento quando persino la PAB si era limitata, nel suo quarto motivo d’appello, a censurare «l’eccessiva entità dell’indennità risarcitoria liquidata in primo grado», chiedendone solo la «riduzione all’importo minimo previsto dall’art. 32 legge n. 183/2010»; 1.6 con il sesto mezzo, così titolato: «violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 32 legge n. 183 del 2010 nonché dell’art. 1227 cod. civ. -ancora sulla distinzione fra "danno comunitario" e "danno da perdita di chance" o ulteriore - s ulla rilevanza della condotta delle parti e della "colpa" del lavoratore nella determinazione od esclusione del "danno comunitario" ovvero dell'indennità risarcitoria exart. 32 legge n. 183 del 2010 - a rt. 360comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.», si censura la sentenza impugnata laddove, confondendo danno comunitario e danno da perdita di chance, ritiene erroneamente rilevante, ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno, la condotta del lavoratore che non partecipi ai concorsi banditi o che, pur partecipando, non li superi; 1.7 con la settima, ed ultima, critica,titolata «nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall'art. 132 cod. proc. civ. e dall'art. 118 disp. att. cod. civ. - m otivazione incoerente, contraddittoria e manifestamente illogica - m otivo ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4», si denuncia la confusione in cui è incorsa la Corte distrettuale nel motivare la decisione, non considerando che il «danno non comunitario (perdita di chance o di altra natura) è reclamabile solo ove superiore a quello comunitario», egiungendo altresì «all’aberrante conclusione che anche il danno comunitario debba essere provato dal lavoratore nel suo specifico ammontare»; 2. le doglianze ruotano tutte sul mancato riconoscimento dell’automatismo sanzionatorio di cui all’art. 32 legge n. 183/2010 e sono, nel loro complesso, fondate alla luce di quanto precisato da questa Corte nella decisione a Sezioni Unite del 15 marzo 2016, n. 5072; 2.1 è noto come, secondo le S.U. di questa S.C.,«in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 cod.civ.», e si è già detto come, secondo il medesimo arresto «nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso ‒ siccome incongruo ‒ il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto,senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito» (Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072); tale assetto giuridico ha trovato conferma, a livello eurounitario, con la successiva Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro, secondo cui «la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato» e la giurisprudenza nazionale, sulla base di quanto già ritenuto dalla S.U., ha riconosciuto una siffatta capacità dissuasiva al risarcimento nella misura indicata, tra l’altro associato a possibili effetti sulla responsabilità dei dirigenti, ai sensi dell’art. 36 co. 5, d. lgs. 165/2001, di portata parimenti dissuasiva (Cass., Sez. L, n. 36659 del 2022); nel caso di specie, la Corte territoriale, riformando la statuizione di prime cure che aveva attribuito il danno comunitario, ha escluso il risarcimento del danno in palese contrasto, tuttavia, con i suddetti principi; ha in particolare ritenuto, erroneamente, che il giudice di primo grado, negando il danno da perdita di chance, avesse liquidato un danno diverso e ulteriore, ma così non poteva essere, posto che l’unico danno era stato riconosciuto facendo esplicito riferimento «alla fattispecie omogenea dell’art. 32 comma 5 legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario»; 2.2 sicché, si rivela fuori bersaglio il rilievo del giudice d’appello secondo cui il Tribunale, laddove aveva liquidato un pregiudizio «che va al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore», avesse voluto attribuire un quid plurisrispetto al danno da precarizzazione suscettibile di liquidazione con l’agevolazione probatoria, essendo evidente che il giudice di prime cure, al di là del lessico adoperato, avesse inteso applicare, appunto, la liquidazione forfettaria del danno con l’automatismo sanzionatorio di cui all’art. 32 legge n. 183/2010; di conseguenza, si appalesa erronea, evidentemente, anche l’ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui il danno comunitario, negato in primo grado, avrebbe dovuto essere nuovamente richiesto dal lavoratore con apposito appello incidentale; 3. in conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Trento che deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto già indicati; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor