CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 15580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24871/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.2896/2024 depositata il 12/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 24871/2024 Numero sezionale 1571/2025 Numero di raccolta generale 15580/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente e in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 24871/2024 Numero sezionale 1571/2025 Numero di raccolta generale 15580/2025 Data pubblicazione 11/06/2025