CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09483/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso il 16 aprile 2018 (asseritamente maturata «alla data di celebrazione del procedimento in secondo grado»), è generico, in difetto di compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01) e, comunque, manifestamente infondato, poiché la difesa del ricorrente non ha tenuto conto né degli effettivi periodi di sospensione relativi al primo grado di giudizio (285 giorni), né dell’ulteriore sospensione ex l. n. 103 del 2017 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., reitera doglianze in punto di fatto già congruamente disattese (pp. 2-3, in ordine al compossesso ingiustificato di grimaldelli, pinze, guanti e all’implausibilità delle alternative tesi difensive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]