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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 35722/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. 157 158 cod. pen. 533 cod. proc. pen., e 349 cod. pen. sono inammissibili, atteso che non emerge alcun vizio di legge come invece dedotto, posto che a fronte del rilievo della corte„in coerenza con il capo di imputazione, di un sopralluogo del 4.8.2015 di accertamento della prosecuzione dei lavori, è insufficiente la deduzione di una mera incertezza sull'epoca di commissione del reato e piuttosto trova applicazione il principio per cui in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso).

Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P).

Ritenuto che il terzo motivo inerente la violazione di legge processuale e vizi di motivazione circa la richiesta di derubricazione nella fattispecie ex art. 350 cod. è anche esso inammissibile a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi, siccome incentrata sulla qualifica del ricorrente quale custode giudiziario, come tale destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iut.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. 157 158 cod. pen. 533 cod. proc. pen., e 349 cod. pen. sono inammissibili, atteso che non emerge alcun vizio di legge come invece dedotto, posto che a fronte del rilievo della corte„in coerenza con il capo di imputazione, di un sopralluogo del 4.8.2015 di accertamento della prosecuzione dei lavori, è insufficiente la deduzione di una mera incertezza sull'epoca di commissione del reato e piuttosto trova applicazione il principio per cui in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso). Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P). Ritenuto che il terzo motivo inerente la violazione di legge processuale e vizi di motivazione circa la richiesta di derubricazione nella fattispecie ex art. 350 cod. è anche esso inammissibile a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi, siccome incentrata sulla qualifica del ricorrente quale custode giudiziario, come tale destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iut.
Sentenza Cassazione n. 35722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris