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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15265/2024

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19251/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].TERRIT.[OSCURATO:PERSONA]. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19251/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].TERRIT.[OSCURATO:PERSONA]. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso