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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25975/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12577-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha confermato la pronuncia della C1P di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso per i tributi pagati in occasione del terremoto della [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990.

Ha spiegato tempestivo controricorso la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665,

1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.

Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Inoltre, costituisce jus recepturn l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da Ric. 2020 n. 12577 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- questa Corte (cfr. Cass.

VI-5 n. 941/2018; 9908/2018).

A tali principi si è uniformata la gravata sentenza.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12577-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha confermato la pronuncia della C1P di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso per i tributi pagati in occasione del terremoto della [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione. Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus recepturn l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da Ric. 2020 n. 12577 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- questa Corte (cfr. Cass. VI-5 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per
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