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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41958/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE d'APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Prato ha condannato i due imputati alla pena di giustizia per il reato di rapina di una catenina.

2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo lamenta violazione dell'art.606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art.62 n.4 c.p. per la negazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi: - con il primo motivo lamenta vizi motivazionali e inosservanza della legge penale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato: dalle immagini delle telecamere di video registrazione e dalle parole della stessa persona offesa emerge che il Rikao si allontanò dal luogo dell'aggressione al cittadino cinese prima che avvenisse la sottrazione della collanina; - con il secondo motivo, i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) vengono dedotti in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3, n.1 c.p.: alla luce dell'orientamento propugnato dalle Sezioni Unite, la compresenza degli autori del reato deve essere contestuale alla commissione del reato, e quindi alla sottrazione della res, circostanza non realizzatasi nel caso concreto, dato che il Rikao si era allontanato dal luogo di commissione del reato in epoca anteriore allo strappo del monile.

3. [OSCURATO:PERSONA] Sturzo ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono la inammissibilità di entrambi i ricorsi.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che entrambi i ricorsi siano inammissibili in quanto basati su motivi in parte manifestamente infondati ed in parte non consentiti.

5. Manifestamente infondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art.62, n.4, cod. pen.), a fronte di una motivazione che indica (anche) nel valore della refurtiva il parametro di riferimento per escludere l'attenuante.

La Corte territoriale ha evidenziato (pg.7) che il valore della catenina sottratta è certamente superiore al prezzo di acquisto da parte del tomproro' (C 280,00), dovendosi aggiungere il ricarico per il negoziante, e che l'importo esula dal perimetro della speciale tenuità del danno.

Non essendovi profili di manifesta illogicità nelle valutazioni e nei ragionamenti espressi dalla Corte in proposito, non v'è spazio per la critica di legittimità, non dovendosi dimenticare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione dell'ammontare della pena, al riconoscimento e comparazione delle circostanze, alla continuazione e via dicendo, è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, senza che questa Corte possa esercitare un sindacato di legittimità, sempre che la decisione si esprima in una motivazione che sia immune da contraddittorietà o manifeste illogicità. 2.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto, sotto le apparenze di una critica di legittimità, esso in realtà si limita a riproporre la rilettura dei fatti, in violazione dei principi processualistici ed ordinamentali italiani, che assegnano a questa Corte la funzione nomofilattica e noni( un terzo grado di giudizio sul merito.

Esso pertanto esula dai parametri del giudizio di legittimità indicati dal ricorrente (art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

Tanto più che, a fronte di una 'doppia conforme', il ricorso si limita alla generica riproposizione della versione che contesta il concorso dell'imputato nella rapina commessa dal Rakib ed in subordine la sussistenza dell'aggravante della commissione della rapina ad opera di più persone.

E ciò, nonostante la sentenza d'appello (tra pg.4 e pg.5), in linea con quella di primo grado (a pg.4), avesse spiegato che la continua presenza dell'imputato all'azione aggressiva perpetrata dal correo ed il rintraccio dei due poco dopo la commissione del fatto, con ancora addosso il profitto derivante dalla vendita della catenina sottratta allo Zhang (€ 150,00 per Rakib e € 130,00 per Rikao), dimostrassero ineludibilmente la funzione di palo del Rikao, atta a rafforzare il proposito delittuoso del correo ed ad intervenire a sostegno in caso di sviluppi imprevisti.

Ed altrettanto dicasi in relazione alla contestazione della circostanza aggravante, correttamente riconosciuta alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 40860 dei 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 - 01), per cui è sufficiente ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen., la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza, in modo da potersi affermare che essa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima.

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE d'APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Prato ha condannato i due imputati alla pena di giustizia per il reato di rapina di una catenina. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo lamenta violazione dell'art.606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art.62 n.4 c.p. per la negazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi: - con il primo motivo lamenta vizi motivazionali e inosservanza della legge penale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato: dalle immagini delle telecamere di video registrazione e dalle parole della stessa persona offesa emerge che il Rikao si allontanò dal luogo dell'aggressione al cittadino cinese prima che avvenisse la sottrazione della collanina; - con il secondo motivo, i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) vengono dedotti in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3, n.1 c.p.: alla luce dell'orientamento propugnato dalle Sezioni Unite, la compresenza degli autori del reato deve essere contestuale alla commissione del reato, e quindi alla sottrazione della res, circostanza non realizzatasi nel caso concreto, dato che il Rikao si era allontanato dal luogo di commissione del reato in epoca anteriore allo strappo del monile. 3. [OSCURATO:PERSONA] Sturzo ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono la inammissibilità di entrambi i ricorsi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che entrambi i ricorsi siano inammissibili in quanto basati su motivi in parte manifestamente infondati ed in parte non consentiti. 5. Manifestamente infondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art.62, n.4, cod. pen.), a fronte di una motivazione che indica (anche) nel valore della refurtiva il parametro di riferimento per escludere l'attenuante. La Corte territoriale ha evidenziato (pg.7) che il valore della catenina sottratta è certamente superiore al prezzo di acquisto da parte del tomproro' (C 280,00), dovendosi aggiungere il ricarico per il negoziante, e che l'importo esula dal perimetro della speciale tenuità del danno. Non essendovi profili di manifesta illogicità nelle valutazioni e nei ragionamenti espressi dalla Corte in proposito, non v'è spazio per la critica di legittimità, non dovendosi dimenticare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione dell'ammontare della pena, al riconoscimento e comparazione delle circostanze, alla continuazione e via dicendo, è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, senza che questa Corte possa esercitare un sindacato di legittimità, sempre che la decisione si esprima in una motivazione che sia immune da contraddittorietà o manifeste illogicità. 2. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in quanto, sotto le apparenze di una critica di legittimità, esso in realtà si limita a riproporre la rilettura dei fatti, in violazione dei principi processualistici ed ordinamentali italiani, che assegnano a questa Corte la funzione nomofilattica e noni( un terzo grado di giudizio sul merito. Esso pertanto esula dai parametri del giudizio di legittimità indicati dal ricorrente (art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.). Tanto più che, a fronte di una 'doppia conforme', il ricorso si limita alla generica riproposizione della versione che contesta il concorso dell'imputato nella rapina commessa dal Rakib ed in subordine la sussistenza dell'aggravante della commissione della rapina ad opera di più persone. E ciò, nonostante la sentenza d'appello (tra pg.4 e pg.5), in linea con quella di primo grado (a pg.4), avesse spiegato che la continua presenza dell'imputato all'azione aggressiva perpetrata dal correo ed il rintraccio dei due poco dopo la commissione del fatto, con ancora addosso il profitto derivante dalla vendita della catenina sottratta allo Zhang (€ 150,00 per Rakib e € 130,00 per Rikao), dimostrassero ineludibilmente la funzione di palo del Rikao, atta a rafforzare il proposito delittuoso del correo ed ad intervenire a sostegno in caso di sviluppi imprevisti. Ed altrettanto dicasi in relazione alla contestazione della circostanza aggravante, correttamente riconosciuta alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 40860 dei 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 - 01), per cui è sufficiente ad integrare l'ipotesi prevista dall'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen., la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza, in modo da potersi affermare che essa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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