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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1967

Cassazione n. 14315/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41900/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg. 7-10; 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1967 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41900/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale su detti punti (cfr., in ordine, pagg. 7-10; 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 14315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris