CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2020
Cassazione n. 25981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24848-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1019/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente reagisce alla pronuncia della CTR per la Sicilia che in sede rescissoria ha confermato la legittimità della ripresa a tassazione sulla base di documenti ritenuti reperiti legittimamente negli ambienti dell'attività (pizzeria) e dell'abitazione (camera da letto) collegati da passaggio interno, senza peraltro pronunciare sulle questioni rimaste assorbite e riproposte fin dal primo grado. Il ricorso è affidato a due motivi, riservandosi l'Avvocatura generale di spiegare difese in udienza. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli articoli n. 384 e 394 c.p.c., in parametro all'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, per non aver accertato se la promiscuità delle unità immobiliari fosse altresì promiscuità dei locali, la prima essendo più ampia della seconda e solo quest'ultima consentendo di procedere in assenza di autorizzazione della magistratura inquirente. Sul punto, nel giudizio rescindente esitato nell'ordinanza n. 7723/2018, questa Corte ha richiamato il precedente per cui è necessaria la promiscuità dei locali, ripreso nell'odierno ricorso solo in parte, obliando il passo conclusivo, ove si afferma che l'agevole passaggio tra locali dove si esercita l'attività e ambienti abitativi è circostanza idonea a legittimare l'azione delle forze di polizia senza bisogno della Ric. 2020 n. 24848 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- superiore autorizzazione (cfr. Cass. VI-5, n. 28068/2013, rev. 629877- 01). Tale principio ha richiamato e ad esso si è attenuta la CTR nel giudizio di rinvio, con apprezzamento di merito insuscettibile di scrutinio da parte di questa Suprema Corte di legittimità; Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi su tutte le questioni rimaste assorbite o impregiudicate, fra cui il profilo delle sanzioni da valutarsi secondo il criterio della continuazione (recte, progressione: cfr. Cass. V, n. 5648/2020), secondo l'oggetto del giudizio rescissorio che è esteso a tutto quanto già rappresentato, ancorché non riproposto (cfr. Cass. V, n. 4070/2019). Né dalla sentenza in esame si può ricavare un rigetto implicito di profili comunque esaminati, come pure ammesso da questa Corte (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio