CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 23451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16702/2017 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese- costituito con [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Ing. Mantelli C., [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].- rappre s. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma presso il loro studio,con procura specialea margine del ricorso; -ricorrenti- E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- -nonche’- -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso; -ricorrente incidentale- E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa - costituito con [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Ing. Mantelli C., [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].- rappre3s. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma presso il loro studio,con procura specialea margine del ricorso; -controricorrente all’incidentale- Avverso la sentenza n. 1106/2016 del la Corte d’appello di Genova, depositata il 2.11.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Con citazione del 2001 la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di Genova il Comune di Genovache, in data 11.7.91, aveva approvato il conferimento all’ATI- costituita dalla stessa attrice, quale capogruppo-mandataria, e dalle [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], ed [OSCURATO:SOCIETA]. - della concessione per la deviazione del torrente Ferreggiano come intervallo strutturale da realizzare in vista dell’Expo del 1992. Al riguardo, l’attrice esponeva che: i lavori erano divisi in due tranche finanziarie- cui corrispondevano due stra lci esecutivi - per gli importi rispettivi di circa 9 miliardi e 43 miliardi di lire; il -3- 24.3.92 le parti sottoscrissero un negozio attuativo della concessione ove si prendeva atto che il finanziamento dell’opera era assicurato solo per il primo stralcio per lire 10 miliardi di lire, esaurito il 5.6.12,per cui fu disposta la sospensione dei lavori il 15.6.92; successivamente, intervenuto il finanziamento del secondo stralcio, i lavori furono di nuovo assegnati all’ATI con delibera del 19.10.92; il Coreco, venute meno le condizioni preferenziali d’urgenza connesse al detto Expo, aveva annullato la delibera comunale del 19.10.92, con provvedimento impugnato innanzi al Tar; il 29.9.93, con delibera del commissario straordinario fu disposta la revoca della concessione addebitando all’ATI inadempienze nell’esecuzione dei lavori; avevaiscritto riserve per oltre 28 m i l iardi di lire per l’anomalo andamento dei lavori (alcune riguardanti il contratto del 25.3.92 e altre i lavori imposti dal commissario); il 21.3.2000 fu emesso il certificato di collaudo. Pertanto, l’attrice chiese l’accertamento del l’illegittimità del provvedimento di revoca della concessione del 29.9.93, e della risoluzione della convenzione del 25.3.92per colpa del Comune, nonché la condanna di quest’ultimoal pagamento delle somme di cui alle riserve formulate, anche con riferimento alle opere imposte dal commissario straordinario nel 1993. Si costituì il Comune di Genovaeccependo l’inadempimento della concessionaria per aver effettuato opere difformi dal previsto, contestando le singole riserve, anche perché tardive. Con sentenza non definitiva del 14.4.09 il Tribunale rigettò la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. (che nel frattempo aveva incorporato l’[OSCURATO:SOCIETA].), dichiarando la legittimità del provvedimento di revoca della concessione disposta dal commissario, limitatamente all’istanza di risoluzione e ad alcune riserve, disponendo la prosecuzione dell’istruzione per le altre domande. Disposta c.t.u., il Tribunale, con sentenza definitiva -4- dell’1.10.12, accertò il complessivo debito del Comune per la somma di euro 591.880,75 per la fondatezza di alcune riserve. [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di capogruppo della predetta ATI, propose appello avverso le due sentenze che la Corte territoriale, con sentenza del 2.11.16, rigettò con riguardo alla sentenza non definitiva, accogliendolo limitatamente alla sentenza definitiva, e in parzi ale riforma di quest’ultima, respinse le domande della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre in accoglimento dell’appello incidentale, condannò l’appellante, nella qualità, al rimborso al Comune di Genova della somma complessiva di euro 624.247,71 oltre interessi legali dal 6.12.13. Al riguardo, la Corte d’appello osservò che: anzitutto era infondata l’eccezione di giudicato circa la revoca della concessione di costruzione fondata sul rilievo dell’inadempimento della concessionariain quanto contrastante con la sentenza del Tribunale n. 739/99 (o riginata da un’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento delle somme di cui al primo SAL e degli interessi moratori), passata in giudicato, che aveva accertato la corretta esecuzione degli stessi lavori e la non necessità del collaudo statico per le opere della prima tranche; la legittimità della suddetta revoca era da verificare al momento della stessa- 29.9 .93 - quando il Comune versava nell’impossibilità di proseguire i lavori con l’ATI per aver il Coreco annullato la delibera del 19.10.92 con la quale il Comune stesso aveva co nfermato la concessione all’ATI ; al momento della sospensione dei lavori per esaurimento del primo finanziamento, le opere eseguite, per il primo lotto, erano incomplete come accertato dal c.t.u., specie per l’omesso rivestimento delle calotte che rendeva i lavori non collaudabili; erano infondati i motivi sul rigetto delle riserve; era fondato il ricorso incidentale -5- del Comune sulla non debenza della maggiorazione per oneri di concessione e la non applicazione del ribasso. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassa zione con quattro motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Genova resiste con controricors o, illustrato con memoria, e formula ricorso incidentale affidato ad unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso all’incidentale del Comune. [OSCURATO:PERSONA] A)Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 342, 343 c.p.c., deducendo l’inammissibilità dell’appello incidentaledel Comune di Genova, per difetto di specificità dei relativi motivi. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., per aver la Corte d’appelloescluso che le statuizioni contenute nella sentenza n. 739/99 emessa dal Tribunale di Genova- riguardo alla correttezza delle opere relative al primo stralcio dei lavori- potessero costituire autorità di giudicato nella controversia in esame, ritenendole invece obiter dicta . In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto sussistere il rapporto di dipendenza indissolubile tra la questione risolta espressamente nella predetta sentenza e quella implicita da risolvere (nel senso che il giudicato sull’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente avrebbe spiegato la propria efficacia anche sulle eccezioni impeditive o estintive del rapporto oggetto di causa). Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., per aver la Corte d’appello rigettato la domanda della ricorrente escludendo il giudicato formatosi con la sentenza n. 739/09 del Tribunale sulla spettanza degli oneri concessori e sulla disapplicazione del ribasso d’asta sui lavori eseguiti in forza delle due ordinanze contingibili, senza appunto tener conto della -6- statuizione passata in giudicato tra le stesse parti sulla corretta esecuzione delle opere. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver la Corte d’appelloerroneamente interpretato l’art. 1 del contratto dell’11.2.94 le cui norme rinviano all’atto d’impegno con il quale la ricorrente avevachiarito che il corrispettivo era comprensivo anche degli oneri concessori e con esclusione del ribasso. L’unico motivo del ricorso incidentale del Comune di Genova denunzia l’omessa decisione sull’appello incidentale afferente all’inammissibilità dell’eccezione di giudicato poiché non documentato, con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. B)Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Va premesso che il vizio di carenza di specificità dei motivi ex art.342 c.p.c., è proponibile in cassazione dalla parte appellata, sebbene non eccepito in appello, poiché si tratta di questione che, afferendo alla stessa ammissibilità dell'impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione (Cass.,n. 19222/13) . Tuttavia, l’appello i ncidentale del Comune era specifico, contenendo unachiara ed esaustiva esposizione delle doglianze riguardanti la legittimità dell’iscrizione delle varie riserve, come peraltro si evince dal tenore delle stesse come trascritte in ricorso. Il secondo e terzo motivo, nonché il ricorso incidentale vanno esaminaticongiuntamente poiché tra loro connessi; i due motivi del ricorso principale sono, nel contempo, sia improcedibili che inammissibili. Al riguardo, va osservatopreliminarmente che a norma del’art . 369, c.2, n.4, insieme al ricorso, a pena d’improcedibilità, devono essere consegnati gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Rilevato che trattandosi di error in -7- procedendo, è ammissibile l’esame del fascicolo da parte di questa Corte, nella fattispecie, la sentenza n. 739, sulla quale s’impernia l’eccezione di giudicato in esame, non risulta prodotta unitamente al ricorso, ma trasmessa alla Corte successivamente, unitamente ai fascicoli di causa. Inoltre, l’eccezione di giudicato èinammissibile in quanto diretta al riesame dell’interpretazione del giudice d’appello; come esposto nella sentenza impugnata, l’oggetto del giudizio innanzi al Tribunale era diverso da quello de lla causa in esame, riguardando un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa all’esigibilità del credito fondato sul primo SAL per l’intervenuto collaudo, giudizio nel quale non era stata introdotta la questione della conformità delle opere del primo stralcio dei lavori al contratto stipulato (avendo la Corte d’appello fondato la condanna della ricorrente sulla difformità di tali lavori dal contratto e dal progetto allegato). In stretta connessione con i due suddetti motivi esaminati- anche perché relativa a fatti esaminabili d’ufficio inerenti all’eccezione di giudicato esterno- va trattata la doglianza oggetto del ricorso incidentale, che è da reputare fondata in quanto dagli atti emerge che la sentenza del Tribunale n. 739, depositata il 25.3.99, non risulta passata in giudicato, non rinvenendosi nessuna attestazione della mancata impugnazione. Al riguardo, giova richiamare l’orientamento di questa Corte secondo il quale la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne laprova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicatosignifichi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima -8- dimostrare l'impugnabilità della sentenza(Cass., n. 6868/22; n. 20974/18). Il ricorso incidentale, per come formulato, è dunque da connotare come subordinato all’accoglimento del principale, avendo il Comune di Genova chiesto di accoglierlo solo se necessario. Ora, data la medesimezza, come detto, della questione trattata, afferente all’eccezione di giudicato, il ricorso incidentale va considerato assorbito dall’improcedibilità e dall’inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso principale, Il quarto motivo è infineinammissibile perché diretto al riesame dell’interpretazione del contratto del 1994; peraltro, esso non cogliela ratio decidendiavendo la Corte d’appello affermato che, premesso che l’atto d’impegno (che includeva nel corrispettivo gli oneri accessori, con esclusione dei ribassi) era stato sottoscritto dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., la pretesa di quest’ultima muoveva dal presupposto che i lavori in questione riguardassero il primo stralcio funzionale, mentre invece essi afferivano ad opere non ricomprese in esso, essendo una diretta conseguenza della difformità dei lavori eseguiti che aveva reso necessari lavori di messa in sicurezza (peraltro, oggetto di distinti contratti e separati pagamenti). Pertanto, il ricorso principale è inammissibile, mentre l’incidentale è di fatto assorbito da tale statuizione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condan na la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 16.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale -9- rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento