CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 16 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Fermo il 29 aprile 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso: 1) violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) per avere il giudice fondato la propria decisione sulla deposizione di un unico teste, il quale riferiva su sommarie informazioni assunte ex art. 351 cod. proc. pen. e dunque in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; ricostruzione smentita peraltro dalle sommarie informazioni in atti dalle quali emerge piuttosto l'incapacità dell'imputato di autodeterminarsi liberamente in ordine al consenso o meno al prelievo; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto del carattere risalente nel tempo dei plurimi precedenti dell'imputato, peraltro relativi a fatti di lieve entità, nonché dello stato di minorato discernimento derivante dall'incidente in questione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pagina 4), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla circostanza che all'arrivo dei Carabinieri l'imputato si trovava sull'ambulanza agitato ed urlante; che, invitato a sottoporsi agli esami alcolemici, costui contattava il suo avvocato e, non potendo essere raggiunto da quest'ultimo, si rifiutava di sottoporsi all'alcol test, assumendo una decisione ponderata. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevano i plurimi precedenti giudiziari da cui l'imputato è gravato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.