CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022
Cassazione n. 32736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26251/2015r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore di sé stesso , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Boncompagni n. 16. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del collegio dei curatori composto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza della Libertà n. 10 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto, n. cron. 1732/2015,delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] depositat o [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver svolto attività professionale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., concretizzatasi nella predisposizione, per suo conto, della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.fall., nell’assistenza giudiziale conseguente e nella difesa della stessa nel procedimento prefallimentare a suo carico innanzi al Tribunale di Napoli, chiesero di essere ammessi al passivo del dichiarato fallimento della menzionata società, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., per la complessiva somma di € 31.346,40, comprensiva di I.V.A., C.P.A. e ritenuta di acconto. 1.1. Il giudice delegato, nel rendere esecutivo lo stato passivo di quella procedura, gli negò l'ammissione ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal Fallimento «in relazione al fatto che la domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. è stata dichiarata inammissibile stante la mancata produzione della delibera ex art. 152 L.F.» e «che incombeva sul legale l’onere di individuazione e deposito della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità della domanda […]». 2. L’adito Tribunale di Napoli, con decreto del 28 settembre 2015, reso nel contraddittorio con il [OSCURATO:SOCIETA]., accolse parzialmente l’opposizione promossa, exart. 98-99 l.fall., dai suddetti professionisti, così statuendo: «[…] ammette la parte ricorrente al passivo: in via privilegiata [ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.. Ndr], per l’importo di euro 1.000,00, per compenso professionale, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla liquidazione dell’attivo; in via chirografaria, per l’importo delle spese generali maturate sul suindicato importo, oltre interessi legali dalla maturazione fino al fallimento e per le relative CPA e IVA, da calcolarsi in sede di riparto sulla base di emissione della relativa fattura, oltre interessi legali dalla maturazione fino al fallimento; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, nella misura di 1/3, liquidate nella somma di euro 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, mente dichiara compensate fra le pari il residuo 1/3». 2.1. Q uel giudice ritenne che: i ) « L'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il “buon esito della lite” per il cliente e, pertanto, sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 cod. pen.) il risultato non è stato raggiunto per sua negligenza (Cass. 1286-1998)»; ii) «La violazione del dovere di diligenza comporta inadempimento contrattuale e determina, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso (Cass. 20216-2012)»; iii) «Nel caso in cui l'attività professionale dell'avvocato riguardi una branca del diritto nella quale il medesimo professionista si è dichiarato “specializzato”, l'avvocato medesimo risponde per colpa lieve anche in caso in cui la prestazione professionale riguardi una questione interpretativa controversa, dovendo lo stesso in tale ipotesi adottare tutte le cautele atte ad evitare il danno e quindi egli non può, usufruire della limitazione di responsabilità al dolo ed alla colpa grave (ex art. 2236 cod. civ.): infatti, in queste ipotesi l'impegno intellettuale richiesto deve essere superiore a quello professionale medio con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media (Cass. 8863-2011)»; iv) gli avvocati ricorrenti si erano dichiarati specializzati in diritto commerciale; v) la specializzazione «implica un costante aggiornamento nel settore di specializzazione e anche con riguardo ai pacifici precedenti giurisprudenziali del Foro di appartenenza; infatti, il Tribunale di Napoli già in precedenza, cioè prima della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato in oggetto, si era pronunziato pacificamente nel senso della necessità di produrre unitamente alla medesima domanda anche la […]delibera a mezzo verbale notarile ex artt. 152 e 161 legge fall. »; vi ) « La prestazione professionale oggetto del ricorso in esame e relativa alla domanda di concordato con riserva è stata improduttiva di effetti in favore del proprio assistito [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, totalmente inadempiuta (Cass. 4781- 2013); pertanto, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., deve ritenersi la perdita del diritto al relativo compenso (Cass. 20216-2012)»; vii) «Con riguardo all'attività professionale esperita in relazione al procedimento prefallimentare, in difetto di deposito dei parametri applicabiliex d.m. n. 140 del 2012, essi devono essere determinati secondo equità. Pertanto, essendo tale tipo di procedimento di valore indeterminabile, considerato che la assistita dei ricorrenti in tale procedimento è stata dichiarata fallita, è equo determinare il relativo compenso nella somma di euro 1.000,00 da ammettere in via privilegiataex art. 2751 - bis , n. 2, cod. civ. »; vi ii) « Con riguardo alle spese di lite, stante l’accoglimento in minima parte della domanda di ammissione al passivo […], esse devono essere poste a carico dei ricorrenti nella misura di 2/3 come liquidati in dispositivo, mentre devono per il residuo 1/3 essere dichiarate compensate tra le parti». 3. Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso gli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso l’indicato Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., segnalando che, nelle more di questo giudizio, la Corte di a ppello di Napoli ha revocato, con s entenza passata oramai in cosa giudicata, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di rinvio disposto da questa Corte conordinanza n. 20725 del 2017 . [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazioneex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 152 e 161 l.fall.», censurandosi la decisione impugnata per aver ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del mancato deposito, contestualmente alla domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. da loro formulata per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., del verbale notarile concernente la delibera assembleare, ex art. 152, comma 2, lett. b ), l.fall. con la quale l'amministratore di quest’ultima era stato autorizzato alla sottoscrizione della domanda predetta, poi dichiarata inammissibile esclusivamente per questa ragione (con successiva pronuncia di fallimento della medesima società);II) «Violazione o falsa applicazioneex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 2230, 2236 c.c. e dell’art. 1176 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 1362 c.c.», ascrivendosial tribunale di non aver valutato due circostanza fondamentali: i) la non obbligatorietà del deposito degli atti al di fuori di quelli specificamente individuati nel precedente motivo; ii) il fatto che l'amministratore aveva sottoscritto direttamente la domanda di concordato con riserva, ben conoscendo che la documentazione che si andava a depositare non conteneva il verbale notarile recante la delibera exart. 152 l.fall. e che egli stesso avrebbe dovuto attivarsi a tal fine come gli era stato rappresentato dagli odierni ricorrenti; III) «Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’interpretazione del d.m. n. 140/2012», contestandosial tribunale di avere ritenuto, erroneamente, che il d.m. n. 140 del 2012, recante i parametri per la liquidazione dei compensi professionali spettante agli avvocati, dovesse essere depositato dagli opponenti e che la sua mancata produzione in giudizio comportasse l'applicazione della liquidazione secondo equità, con conseguente avvenuta quantificazione in € 1.000,00 del compenso professionale per l'attività svolta dagli ricorrenti, nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al procedimento prefallimentare incardinato a suo carico. 2.Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, giusta quanto riferito dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., occorre valutare l'incidenza, nel presente giudizio , dell'intervenuta sentenza della Corte d'appello diNapoli del 27 febbraio 2018, n. 45 ( resa a seguito di rinvio disposto da questa Corte conordinanza n. 20725 del 2017 ), pacificamente passata in giudicato,che ha ritenut o erronea la declaratoria di inammissib i lità della domanda di concordato cd. in bianco d ella [OSCURATO:SOCIETA] . ed ha revocato ladichiarazione di fallimento d i quest’ultima società pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 68/2013. 2.1. Orbene, premettendosi che nel giudizio di legittimità non opera l’istituto dell’interruzione del giudizio (nella specie per la perdita di capacità di una delle parti)e che trova qui applicazione la legge fallimentare riformata dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, è sufficiente rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito (cfr., amplius, Cass. n. 19752 del 2017; Cass. n. 3075 del 2018) che la novella del 2006-2007 «ha inteso strutturare il giudizio di opposizione allostato passivo come un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, inteso ad accertare il credito ai soli finidell'ammissione al passivo, come chiaramente evincibile alla streguadell'espressa disposizione di cui all'art. 96, ultimo comma , legge fall., che dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e ledecisioni assunte all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 legge fall. "producono effetti soltanto ai fini del concorso", così rendendo palesel'inscindibile collegamento tra il procedimento fallimentare e l'accertamento del passivo che ivi si compie». L a bontà d i tale tesi si coglie chiaramente nel disposto di cui all'ultimo commadell'art. 120 l . fall., che prevede che " il decreto o la sentenza conla quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art.634 del codice di procedura civile". Ne consegue - ha precisato Cass. n. 19752 del 2017 - che « il creditore, che intenda agire nei confronti deldebitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo comeprova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all'accertamento del creditoeffettuato nella procedura fallimentare la piena efficaciaultra fallimentare » . Su dette basi - ha concluso l’appena menzionata decisione - « si giustifica il convincimento dello stretto ed ineludibilerapporto tra il giudizio di opposizione al passivo e la procedura fallimentare, sì da dover concludere per l'improcedibilità del primo aragione della revoca del fallimento, passata in giudicato». 2.2. Per mera completezza, inoltre, va aggiunto che nemmeno rileverebbe l’eventuale mancata chiusura del fallimento (nella specie, comunque, è intervenuta «l’archiviazione», con provvedimentodel Tribunale di Napoli datato 29.11.2018, «del fascicolo fallimentare numero 68/2013»), che si pone quale fase di appendice conseguente alla revoca, che ha già pertanto esplicato i suoi effetti sul giudizio di opposizione allostato passivo.2.3. Pertanto,il decreto oggi impugnato deve essere cassato senzarinvio ai sensi dell'art.382, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ.. 3. Attesa la natura processuale dell’odiernedecisione, conseguente all a sopravvenuta pronuncia di revoca del fallimento, le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensatetra le parti. [OSCURATO:PERSONA] La Corte pronunciando sul ricorso proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa integralmente