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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26279/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 0479Q4M nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 0501NW2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso e si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia, a conferma di quella emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione a mezzo del medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.EI [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 28/09/20211 ai sensi dell'art. 420 ter cod. proc. pen..

Rappresenta di essere rientrato dal Morocco in Italia al fine di poter partecipare alla suddetta udienza, ma di essere stato materialmente impossibilitato a causa della normativa sull'emergenza Covid disposta dall'art. 8 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha imposto un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario dall'ingresso nel territorio italiano.

Pertanto, poiché il periodo di isolamento si concludeva successivamente all'udienza, era stato impossibilitato a parteciparvi.

Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che tale circostanza non costituisce un legittimo impedimento dell'imputato e ha rigettato l'istanza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], con ulteriore motivo, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza e del comportamento tenuto successivamente al reato, avendo intrapreso una lecita attività lavorativa.

Evidenzia altresì l'assoluto difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata riduzione della pena base, posto che il giudice è partito da una pena base pari al doppio al minimo edittale, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche, alla mancata esclusione della recidiva, all'eccessivo aumento di pena per la continuazione.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Li.

In ordine al primo motivo di ricorso, occorre infatti tener presente che le determinazioni del giudice di merito in ordine al rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato si sottraggono al sindacato di legittimità ove il potere discrezionale attribuito al giudice di merito sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass 8/11/1995, Pranno, Rv. 203410; Cass 16/10/1996, Galli, Rv. 206076).

Nel caso in disamina, tuttavia, non è possibile addivenire a tale conclusione, configurandosi in termini senz'altro aporetici l'asserto formulato dalla Corte d'appello secondo cui la decisione dell'imputato di rientrare in Italia dal Marocco a ridosso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur essendo previste da tempo restrizioni in merito al rientro dall'estero in Italia, in forza della disciplina relativa al Covid 2019, non costituisce legittimo impedimento, posto che il ricorrente era a conoscenza dell'udienza sin dal maggio 2021 e che avrebbe dovuto organizzare il viaggio tenendo conto delle citate restrizioni.

Si osserva infatti che la Corte territoriale non ha considerato che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, si sono accavallate numerose modifiche normative, intervenute in breve periodo, sicchè non può essere mosso alcun rimprovero al ricorrente in ordine all'evoluzione della normativa emergenziale e alla sua conoscenza antecedentemente al viaggio di andata in Marocco.

D'altronde, era inderogabile, da parte dell'imputato, l'osservanza dell'art. 8 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di emergenza Covid, che ha imposto un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario dall'ingresso nel territorio italiano, impedendo all'imputato di partecipare all'udienza.

A tale proposito, infatti, occorre osservare come, in giurisprudenza, il riferimento all'assolutezza dell'impossibilità di comparire per legittimo impedimento venga inteso in senso rigoroso, poiché l'impossibilità a presenziare all'udienza deve configurarsi, sulla base degli elementi addotti, in termini di insuperabilità da parte del soggetto (Cass. 21/11/1991, Ercolano, Rv.189479), come nel caso in disamina, in cui il periodo di isolamento fiduciario si è concluso successivamente alla data in cui era fissata l'udienza.

Il mancato rinvio induce quindi il vizio eccepito dal ricorrente. 1.2.Con riferimento alla seconda doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti, dedotta con il secondo motivo di appello, si osserva che la motivazione è totalmente carente, posto che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che il ricorrente abbia dedotto un unico motivo di ricorso concernente la doglianza del mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato.

Né, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in modo sufficientemente chiaro, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado.

L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa al trattamento sanzionatorío e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione. 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio dinanzi alla medesima Corte di appello per nuovo giudizio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai due precedenti specifici, ravvicinati nel tempo, che comprovano un'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto tale da giustificare un incremento della risposta sanzionatoria, nè sono emersi elementi concreti che giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché il giudice a quo ha ritenuto che la pena erogata risulti congrua anche nella determinazione della penna base tenuto conto del considerevole periodo di tempo durante il quale l'attività di spaccio si è protratta e della frequenza intensità della stessa.

Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 0479Q4M nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 0501NW2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso e si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia, a conferma di quella emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione a mezzo del medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.EI [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 28/09/20211 ai sensi dell'art. 420 ter cod. proc. pen.. Rappresenta di essere rientrato dal Morocco in Italia al fine di poter partecipare alla suddetta udienza, ma di essere stato materialmente impossibilitato a causa della normativa sull'emergenza Covid disposta dall'art. 8 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha imposto un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario dall'ingresso nel territorio italiano. Pertanto, poiché il periodo di isolamento si concludeva successivamente all'udienza, era stato impossibilitato a parteciparvi. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che tale circostanza non costituisce un legittimo impedimento dell'imputato e ha rigettato l'istanza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], con ulteriore motivo, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza e del comportamento tenuto successivamente al reato, avendo intrapreso una lecita attività lavorativa. Evidenzia altresì l'assoluto difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata riduzione della pena base, posto che il giudice è partito da una pena base pari al doppio al minimo edittale, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche, alla mancata esclusione della recidiva, all'eccessivo aumento di pena per la continuazione. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Li. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre infatti tener presente che le determinazioni del giudice di merito in ordine al rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato si sottraggono al sindacato di legittimità ove il potere discrezionale attribuito al giudice di merito sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass 8/11/1995, Pranno, Rv. 203410; Cass 16/10/1996, Galli, Rv. 206076). Nel caso in disamina, tuttavia, non è possibile addivenire a tale conclusione, configurandosi in termini senz'altro aporetici l'asserto formulato dalla Corte d'appello secondo cui la decisione dell'imputato di rientrare in Italia dal Marocco a ridosso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur essendo previste da tempo restrizioni in merito al rientro dall'estero in Italia, in forza della disciplina relativa al Covid 2019, non costituisce legittimo impedimento, posto che il ricorrente era a conoscenza dell'udienza sin dal maggio 2021 e che avrebbe dovuto organizzare il viaggio tenendo conto delle citate restrizioni. Si osserva infatti che la Corte territoriale non ha considerato che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, si sono accavallate numerose modifiche normative, intervenute in breve periodo, sicchè non può essere mosso alcun rimprovero al ricorrente in ordine all'evoluzione della normativa emergenziale e alla sua conoscenza antecedentemente al viaggio di andata in Marocco. D'altronde, era inderogabile, da parte dell'imputato, l'osservanza dell'art. 8 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di emergenza Covid, che ha imposto un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario dall'ingresso nel territorio italiano, impedendo all'imputato di partecipare all'udienza. A tale proposito, infatti, occorre osservare come, in giurisprudenza, il riferimento all'assolutezza dell'impossibilità di comparire per legittimo impedimento venga inteso in senso rigoroso, poiché l'impossibilità a presenziare all'udienza deve configurarsi, sulla base degli elementi addotti, in termini di insuperabilità da parte del soggetto (Cass. 21/11/1991, Ercolano, Rv.189479), come nel caso in disamina, in cui il periodo di isolamento fiduciario si è concluso successivamente alla data in cui era fissata l'udienza. Il mancato rinvio induce quindi il vizio eccepito dal ricorrente. 1.2.Con riferimento alla seconda doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti, dedotta con il secondo motivo di appello, si osserva che la motivazione è totalmente carente, posto che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che il ricorrente abbia dedotto un unico motivo di ricorso concernente la doglianza del mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato. Né, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in modo sufficientemente chiaro, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa al trattamento sanzionatorío e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione. 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio dinanzi alla medesima Corte di appello per nuovo giudizio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai due precedenti specifici, ravvicinati nel tempo, che comprovano un'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto tale da giustificare un incremento della risposta sanzionatoria, nè sono emersi elementi concreti che giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché il giudice a quo ha ritenuto che la pena erogata risulti congrua anche nella determinazione della penna base tenuto conto del considerevole periodo di tempo durante il quale l'attività di spaccio si è protratta e della frequenza intensità della stessa. Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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