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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26911/2026

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CAPUA il 28/12/1977avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di SalemmeDavide;letta anche la memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] in cui vengonosvolti ulteriori argomenti a sostegno dei motivi;considerato che tale memoria appare anche tardiva in quanto depositatasolo il 19 giugno u.s.;considerato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse diPappacena [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse diSalemme [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono la violazione di legge e il difetto dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, nelcaso di [OSCURATO:PERSONA], si contesta il mancato riconoscimento delle circostanzedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimitàqualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 6sull’elevato numero di veicoli e parti di veicoli di provenienza illecita detenutidagli imputati e sull’organizzazione con cui venivano svolte le attività diriciclaggio contestate);che nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che ilgiudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruoriferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenzadi elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;osservato che il primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadel dolo del delitto di ricettazione contestato, è meramente riproduttivo di profilidi censura già adeguatamente vagliati e respinti dai giudici di merito conmotivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5 sulle circostanze in cui sono stati colt i gl i imputati,inequivocabilmente riconducibili alla consapevolezza della provenienza delittuosadei beni e alla volontà di detenerli per trarne profitto, indipendentemente dalmancato conseguimento dello stesso);ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di SalemmeDavide, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità, nonè consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a penadi inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAPUA il 28/12/1977avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di SalemmeDavide;letta anche la memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] in cui vengonosvolti ulteriori argomenti a sostegno dei motivi;considerato che tale memoria appare anche tardiva in quanto depositatasolo il 19 giugno u.s.;considerato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse diPappacena [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse diSalemme [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono la violazione di legge e il difetto dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, nelcaso di [OSCURATO:PERSONA], si contesta il mancato riconoscimento delle circostanzedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimitàqualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 6sull’elevato numero di veicoli e parti di veicoli di provenienza illecita detenutidagli imputati e sull’organizzazione con cui venivano svolte le attività diriciclaggio contestate);che nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che ilgiudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruoriferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenzadi elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;osservato che il primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadel dolo del delitto di ricettazione contestato, è meramente riproduttivo di profilidi censura già adeguatamente vagliati e respinti dai giudici di merito conmotivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5 sulle circostanze in cui sono stati colt i gl i imputati,inequivocabilmente riconducibili alla consapevolezza della provenienza delittuosadei beni e alla volontà di detenerli per trarne profitto, indipendentemente dalmancato conseguimento dello stesso);ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di SalemmeDavide, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità, nonè consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a penadi inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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