CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell' 11 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di armi. In particolare, si contesta a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione di una pistola Beretta calibro 7,65 di provenienza clandestina con relative munizioni, rinvenuta in seguito ad una perquisizione disposta sulla base di quanto emerso da intercettazioni, nonché la detenzione di una mitraglietta Skorpion che dalle intercettazioni risultava consegnata al ricorrente da tale Pignatelli, nonché la detenzione di una ulteriore pistola calibro 38 che da una conversazione risultava essere stata fornita dal ricorrente al medesimo Pignatelli. Il difensore deduce: primo motivo: vizio di motivazione, carenza di gravità indiziaria, omessa valutazione di elementi a favore, violazione di regole in tema di competenza per territorio. - Vi è difetto assoluto di motivazione della ordinanza impugnata che si riporta interamente alla ordinanza di custodia che, a sua volta, riporta la richiesta del pubblico ministero. - I giudici di merito hanno attribuito alle intercettazioni riguardanti il capo 22 il valore di una confessione senza valutare il materiale a favore del ricorrente. Le frasi non hanno la valenza ritenuta in sede di applicazione della misura. Invece, rileva in sintesi come una lineare lettura delle intercettazioni consenta di affermare che il ricorrente si sia prestato a custodire soltanto l'arma effettivamente ritrovata il 9 marzo 2019. Del tutto generica anche la prova della detenzione dell' arma di cui al capo 23. - Secondo motivo: violazione di legge. È stato violato articolo 8 cod. proc. pen. perché pende innanzi al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto un identico procedimento penale con capi di imputazione corrispondenti a quelli dei capi 20 e 21. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Taranto in quanto gli indagati non rispondono del reato associativo, condizione necessaria per radicare la competenza della direzione distrettuale antimafia avente sede nel circondario del Tribunale di Lecce. Lo stesso vale anche per gli altri capi di imputazione. - terzo motivo: violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per non essere stato trasmesso al Tribunale del riesame il verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale conclude per la inammissibilità del ricorso. La difesa ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile: primo motivo: - non è contestata la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari ma genericamente l'aver il Tribunale del riesame adottato una motivazione adesiva. Ciò non rappresenta una violazione di legge, non essendovi alcuna norma che impedisca di ricorrere alla motivazione per relationem, né con il motivo si sviluppano ragioni per cui la motivazione adesiva risulti, nel caso concreto, una motivazione inadeguata. - La motivazione è, comunque, palesemente congrua e logica; il Tribunale ha ben chiarito come le intercettazioni abbiamo un contenuto assolutamente evidente e non sono rilevante le obiezioni della difesa che, con argomenti peraltro estremamente generici, intende offrire una propria interpretazione dei dialoghi invocando apprezzamenti in fatto che non sono consentiti al giudice di legittimità. Il motivo è, in definitiva, inammissibile per manifesta infondatezza e per richiedere valutazioni in fatto. Secondo motivo: La questione della pendenza di un procedimento presso altra sede andava posta, se del caso, quale questione di competenza ma il ricorrente l'aveva proposta al Tribunale del riesame quale questione di improcedibilità per il principio del "ne bis in idem". Il motivo è perciò inammissibile nella parte in cui propone per la prima volta in questa sede la questione di competenza (così va qualificata l'eccezione in quanto il ricorso cita, seppure apoditticamente, l'articolo 8 cod. proc. pen.) nonchè inammissibile nella parte in cui chiede che il Tribunale del riesame proceda a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, potere che non compete a tale organo. Né, non risultando che il Tribunale di Taranto abbia disposto la misura cautelare per gli stessi fatti, è in discussione il tema della duplicità delle misure. Terzo motivo: il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza valendo gli argomenti già sviluppati dal Tribunale sul tema della incompletezza degli atti degli atti trasmessi per il riesame: l'atto sopravvenuto (in tale caso il verbale dell'interrogatorio di garanzia del coindagato) deve essere trasmesso se contiene elementi a favore e, nel caso concreto, il ricorrente non deduce alcunchè al riguardo. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria deve essere determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichira inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prOcessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. .\ [OSCURATO:PERSONA] estensore il