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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32991/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].70 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].66 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rinamrnissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' Antonio si riporta ai motivi e ne chiede raccoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede Paccoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 28 giugno 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza 23 marzo 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del reato ascritto al capo D, in anni due e mesi otto di reclusione e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1970, [OSCURATO:PERSONA] classe 1966, colpevoli del delitto ascritto al capo A, rispettivamente in anni sedici di reclusione, i primi due, e in anni nove ed anni otto e mesi otto di reclusione, gli altri due.

Al capo A è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alle cosche Tegano e Condello riconducibili alla provincia di [OSCURATO:PERSONA] dell"ndrangheta; Polimeni e [OSCURATO:PERSONA] quali dirigenti ed organizzatori, [OSCURATO:PERSONA] classe 1970 e [OSCURATO:PERSONA] classe 1966 quali partecipi.

Al capo D, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è ascritto il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., per aver, quali amministratori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concorso nella attribuzione fittizia degli utili derivanti dalla realizzazione del complesso immobiliare Thalassa a soggetti diversi dai reali beneficiari, al fine di eludere le misure di prevenzione nei confronti degli stessi.

2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Il comune atto di impugnazione denuncia, con il primo motivo, difetto motivazione dell'accertamento del fatto.

La sentenza di appello ha ritenuto che la fittizia intestazione avesse riguardato un determinato bene (porzione del piano terra adibita a supermercato) di proprietà reale di Schimizzi, ed ha individuato la prova dell'interposizione fittizia in una telefonata del luglio 2008 tra Crocè e Utano (nuncius di Schimizzi) e l'atto traslativo nel rogito notarile stipulato in data 29 dicembre 2011 tra i ricorrenti, quali amministratori di Tegra costruzioni S.r.l. e SGS group di Crocè, quando ormai dal settembre 2008 Schimizzi era stato vittima di "lupara bianca".

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto, esclusa l'aggravante mafiosa„ il reato era estinto per decorso del termine di prescrizione.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione deVart. 240-bis cod. pen. per il diniego della riduzione dell'oggetto della confisca, a fronte dell'accertata interposizione fittizia limitata ad una porzione del piano terra del complesso Thalassa.

2.2. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata ia violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato e, in particolare, sul ritenuto ruolo apicale.

Con i motivi quarto e quinto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.3. [OSCURATO:PERSONA].

I due difensori hanno deposito distinti atti di impugnazione.

2.3.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto viene derunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato e, in particolare, sul ritenuto ruolo apicale.

Con i motivi sesto e settimo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.2.3.2.

Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.

Con i motivi terzo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, alla commisurazione della pena e all'aumento per la recidiva.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] classe 1970.

2.4.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con i motivi secondo, terzo e quarto viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.

Con i motivi quinto e sesto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.4.2. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.Con i motivi terzo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.5. [OSCURATO:PERSONA] classe 1966.

2.5.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori.

Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto cli motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.

Con i motivi quarto e quinto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.5.2. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni dei fratelli Berna.

Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.

Con il motivo terzo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e alla durata della libertà vigilata.

I difensori hanno depositato memoria cli motivi aggiunti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato il motivo che ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.

L'indicata norma processuale stabilisce, al comma secondo, che "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno -cJ`/\ partecipato al dibattimento"; la norma, ai sensi dell'art. 598 cod. proc. pen., è applicabile anche al giudizio di appello.

Dall'esame degli atti - consentito anche nel giudizio di legittimità ove sia dedotto error in procedendo ( Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che all'udienza in data 23 giugno 2021, avanti al collegio composto dai giudici [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio, e [OSCURATO:PERSONA] e Minniti, consiglieri a latere, era stata data lettura della "relazione della causa", ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e il Procuratore generale e i difensori delle parti civili avevano formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

Avanti al collegio nella medesima composizione avevano poi discusso i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - precisamente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza 16 novembre 2021 e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza 1° dicembre 2021 - e un difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - all'udienza 16 novembre 2021.

La deliberazione è stata quindi pronunciata, all'udienza in data 28 giugno 2022, dal collegio giudicante composto dai giudici [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio, e Palumbo e Minniti, consiglieri a latere.

Nell'interpretazione dell'art. 525 cod. proc. pen., la giurisprudenza ha precisato che il principio di immutabilità del giudice, di cui alla norma processuale in parola, riguarda anche i giudizi privi di fase istruttoria, nei quali dunque la fase dibattimentale ha avuto ad oggetto unicamente la discussione delle parti ( Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; Sez. 5, n. 48510 del 21111/2013, Aiello,Rv. 257717;Sez. 6, n. 17982 del 21/11 /2017, Mancini, Rv. 273006), specificando che la relazione introduttiva del presidente, o di suo delegato, non è momento essenziale della fase dibattimentale e quindi, come la sua mancanza non è causa di nullità del dibattimento (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017, Chen, Rv. 271982), così la diversità fra collegio della relazione e collegio deliberante non costituisce violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20216 del 02/04/2001, Sebai, Rv. 218807).

In giurisprudenza si è posta la questione se, ove una parte abbia concluso avanti a giudice monocratico ovvero collegio diverso, vi possano essere attività processuali considerabili come equipollenti alla rinnovazione della discussione avanti il nuovo collegio; in particolare, se la difesa possa dare, al nuovo collegio, il consenso alla mancata rinnovazione della discussione e se la mancata richiesta della difesa di rinnovazione della discussione possa valere come consenso implicito.Sul punto, il collegio rileva che trattasi di invalidità processuale sanzionata con la nullità degli atti processuali conseguenti, nullità, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., non sanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Ne consegue che, dopo che si sia verificato il vizio processuale e, dunque, dopo la deliberazione da parte di un giudice o collegio diverso da quello avanti il quale le parti hanno discusso e sino all'irrevocabilità della decisione, non può aver rilievo sanante alcun atto processuale, espresso o implicito, delle parti.

Dunque, la questione del consenso delle parti può rilevare solo prima della deliberazione, come atto processuale che tenga luogo dell'effettiva rinnovazione della discussione avanti il nuovo giudice o collegio.

Da questo punto di vista, il collegio condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale le parti possono consentire a che, in luogo della effettiva rinnovazione della discussione, il nuovo giudice o collegio dia atto che le conclusioni già assunte avanti giudice o collegio diverso devono intendersi rinnovate avanti a sé (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, Mancini, Rv. 273006).

Siffatto consenso potrà essere espresso ovvero anche implicito, purché il silenzio delle parti sia univocamente interpretabile come consenso a detta modalità processuale.

Nel caso in esame, dalla lettura dei verbali delle udienze nel giudizio di appello non risulta che il collegio della deliberazione abbia disposto la rinnovazione, nemmeno parziale, avanti a sé della discussione già svoltasi avanti collegio diverso, né abbia interpellato le parti sulla possibilità di dare atto che le conclusioni già assunte si intendono nuovamente formulate avanti il nuovo collegio, e quindi il silenzio tenuto dalle parti sul punto non può essere valutato come consenso, implicito, alla mancata rinnovazione della discussione.

Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di appello.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].70 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].66 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rinamrnissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' Antonio si riporta ai motivi e ne chiede raccoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede Paccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 28 giugno 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza 23 marzo 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del reato ascritto al capo D, in anni due e mesi otto di reclusione e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1970, [OSCURATO:PERSONA] classe 1966, colpevoli del delitto ascritto al capo A, rispettivamente in anni sedici di reclusione, i primi due, e in anni nove ed anni otto e mesi otto di reclusione, gli altri due. Al capo A è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alle cosche Tegano e Condello riconducibili alla provincia di [OSCURATO:PERSONA] dell"ndrangheta; Polimeni e [OSCURATO:PERSONA] quali dirigenti ed organizzatori, [OSCURATO:PERSONA] classe 1970 e [OSCURATO:PERSONA] classe 1966 quali partecipi. Al capo D, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è ascritto il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., per aver, quali amministratori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concorso nella attribuzione fittizia degli utili derivanti dalla realizzazione del complesso immobiliare Thalassa a soggetti diversi dai reali beneficiari, al fine di eludere le misure di prevenzione nei confronti degli stessi. 2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il comune atto di impugnazione denuncia, con il primo motivo, difetto motivazione dell'accertamento del fatto. La sentenza di appello ha ritenuto che la fittizia intestazione avesse riguardato un determinato bene (porzione del piano terra adibita a supermercato) di proprietà reale di Schimizzi, ed ha individuato la prova dell'interposizione fittizia in una telefonata del luglio 2008 tra Crocè e Utano (nuncius di Schimizzi) e l'atto traslativo nel rogito notarile stipulato in data 29 dicembre 2011 tra i ricorrenti, quali amministratori di Tegra costruzioni S.r.l. e SGS group di Crocè, quando ormai dal settembre 2008 Schimizzi era stato vittima di "lupara bianca". Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto, esclusa l'aggravante mafiosa„ il reato era estinto per decorso del termine di prescrizione.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione deVart. 240-bis cod. pen. per il diniego della riduzione dell'oggetto della confisca, a fronte dell'accertata interposizione fittizia limitata ad una porzione del piano terra del complesso Thalassa. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata ia violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato e, in particolare, sul ritenuto ruolo apicale. Con i motivi quarto e quinto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.3. [OSCURATO:PERSONA]. I due difensori hanno deposito distinti atti di impugnazione. 2.3.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto viene derunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato e, in particolare, sul ritenuto ruolo apicale. Con i motivi sesto e settimo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.2.3.2. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato. Con i motivi terzo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, alla commisurazione della pena e all'aumento per la recidiva. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] classe 1970. 2.4.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con i motivi secondo, terzo e quarto viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato. Con i motivi quinto e sesto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.4.2. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato.Con i motivi terzo e quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] classe 1966. 2.5.1. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La decisione era stata pronunciata, all'udienza del 28 giugno 2022, da collegio giudicante (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere Palumbo e Minniti) diverso dal collegio (Presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici a latere [OSCURATO:PERSONA] e Minniti) che aveva proceduto alla relazione, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e avanti il quale avevano concluso il Procuratore generale, i difensori delle parti civili e alcuni difensori. Con i motivi secondo e terzo viene denunciato difetto cli motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato. Con i motivi quarto e quinto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.5.2. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni dei fratelli Berna. Con il motivo secondo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla condotta associativa dell'imputato. Con il motivo terzo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e alla durata della libertà vigilata. I difensori hanno depositato memoria cli motivi aggiunti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E' fondato il motivo che ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. L'indicata norma processuale stabilisce, al comma secondo, che "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno -cJ`/\ partecipato al dibattimento"; la norma, ai sensi dell'art. 598 cod. proc. pen., è applicabile anche al giudizio di appello. Dall'esame degli atti - consentito anche nel giudizio di legittimità ove sia dedotto error in procedendo ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che all'udienza in data 23 giugno 2021, avanti al collegio composto dai giudici [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio, e [OSCURATO:PERSONA] e Minniti, consiglieri a latere, era stata data lettura della "relazione della causa", ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., e il Procuratore generale e i difensori delle parti civili avevano formulato e illustrato le rispettive conclusioni. Avanti al collegio nella medesima composizione avevano poi discusso i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - precisamente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza 16 novembre 2021 e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza 1° dicembre 2021 - e un difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - all'udienza 16 novembre 2021. La deliberazione è stata quindi pronunciata, all'udienza in data 28 giugno 2022, dal collegio giudicante composto dai giudici [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio, e Palumbo e Minniti, consiglieri a latere. Nell'interpretazione dell'art. 525 cod. proc. pen., la giurisprudenza ha precisato che il principio di immutabilità del giudice, di cui alla norma processuale in parola, riguarda anche i giudizi privi di fase istruttoria, nei quali dunque la fase dibattimentale ha avuto ad oggetto unicamente la discussione delle parti ( Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; Sez. 5, n. 48510 del 21111/2013, Aiello,Rv. 257717;Sez. 6, n. 17982 del 21/11 /2017, Mancini, Rv. 273006), specificando che la relazione introduttiva del presidente, o di suo delegato, non è momento essenziale della fase dibattimentale e quindi, come la sua mancanza non è causa di nullità del dibattimento (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017, Chen, Rv. 271982), così la diversità fra collegio della relazione e collegio deliberante non costituisce violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20216 del 02/04/2001, Sebai, Rv. 218807). In giurisprudenza si è posta la questione se, ove una parte abbia concluso avanti a giudice monocratico ovvero collegio diverso, vi possano essere attività processuali considerabili come equipollenti alla rinnovazione della discussione avanti il nuovo collegio; in particolare, se la difesa possa dare, al nuovo collegio, il consenso alla mancata rinnovazione della discussione e se la mancata richiesta della difesa di rinnovazione della discussione possa valere come consenso implicito.Sul punto, il collegio rileva che trattasi di invalidità processuale sanzionata con la nullità degli atti processuali conseguenti, nullità, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., non sanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che, dopo che si sia verificato il vizio processuale e, dunque, dopo la deliberazione da parte di un giudice o collegio diverso da quello avanti il quale le parti hanno discusso e sino all'irrevocabilità della decisione, non può aver rilievo sanante alcun atto processuale, espresso o implicito, delle parti. Dunque, la questione del consenso delle parti può rilevare solo prima della deliberazione, come atto processuale che tenga luogo dell'effettiva rinnovazione della discussione avanti il nuovo giudice o collegio. Da questo punto di vista, il collegio condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale le parti possono consentire a che, in luogo della effettiva rinnovazione della discussione, il nuovo giudice o collegio dia atto che le conclusioni già assunte avanti giudice o collegio diverso devono intendersi rinnovate avanti a sé (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, Mancini, Rv. 273006). Siffatto consenso potrà essere espresso ovvero anche implicito, purché il silenzio delle parti sia univocamente interpretabile come consenso a detta modalità processuale. Nel caso in esame, dalla lettura dei verbali delle udienze nel giudizio di appello non risulta che il collegio della deliberazione abbia disposto la rinnovazione, nemmeno parziale, avanti a sé della discussione già svoltasi avanti collegio diverso, né abbia interpellato le parti sulla possibilità di dare atto che le conclusioni già assunte si intendono nuovamente formulate avanti il nuovo collegio, e quindi il silenzio tenuto dalle parti sul punto non può essere valutato come consenso, implicito, alla mancata rinnovazione della discussione. Va, dunque, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di appello.
Sentenza Cassazione n. 32991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris