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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza indicata in epigrafe confermava la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per peculato (art. 314 cod. pen.), per aver realizzato, nella qualità di direttore dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di condotte appropriative avvinte dalla continuazione in relazione all'attività di raccolta e gestione del risparmio.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata, articolando, per il tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo in cui deduce violazione della legge penale processuale.

In particolare, la sentenza impugnata andrebbe annullata perché emessa a seguito di un procedimento inficiato da vizio procedurale, non essendo stata la richiesta di rinvio a giudizio preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis cod. proc. pen.

Ad analoga eccezione sollevata in appello, i giudici replicavano che nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, mentre il vizio in oggetto, anche ad aderire alla tesi della necessità di un nuovo avviso di conclusione indagini per il caso in esame, si sarebbe inquadrato fra le nullità generali a regime intermedio.

La ricorrente si dice consapevole del contrasto giurisprudenziale circa la natura giuridica della nullità concernente l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma ritiene che quella in oggetto rientri tra le nullità assolute, poiché la violazione dell'art. 415-bis cod. pen., precludendo l'esercizio delle prerogative in esso previste e quindi del contraddittorio, afferisce al concreto esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, all'udienza preliminare, e dunque prima della richiesta di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari, rilevato che non era stata contestata la aggravante dell'articolo 61, n. 7, cod. pen., restituiva gli atti alla Procura.

Il Pubblico Ministero procedente avanzava, dunque, una nuova richiesta di rinvio a giudizio includendo nel capo di imputazione l'anzidetta circostanza aggravante, senza che tale atto fosse preceduto dall'avviso di cui all'articolo 415-bis cod. pen., impedendo, pertanto, all'indagato l'esercizio delle prerogative di cui ai commi 3 e 4 della stessa disposizione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.orA [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le deduzioni difensive replicano un'eccezione già sollevata e respinta in appello, con motivazione corretta.

Rappresenta, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il giudizio abbreviato sani tutti i vizi degli atti precedenti, con l'eccezione delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche (ex multis, Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525; Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Bono, Rv. 267799; Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011, dep. 2012, Adiletta, Rv. 252065).

Inoltre, a tacer del fatto che, nel caso di specie, si trattava del secondo avviso (avendo il pubblico ministero provveduto a formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio dopo che il Giudice per le indagini preliminari gli aveva restituito gli atti, rilevando l'errata omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.), appare consolidata l'interpretazione secondo cui la mancata emissione, ex art. 415-bis cod. proc. pen., dell'avviso di conclusione indagine non dà luogo ad una nullità assoluta.

Come rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale della Cassazione, infatti, l'enunciazione del fatto nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. persegue una finalità non equiparabile a quella dell'art. 417 cod. proc. pen., invece essenziale al concreto esercizio dei diritti difensivi dell'imputato.

Se conflitto si dà, in giurisprudenza, esso riguarda, dunque, le (poche) pronunce che qualificano il vizio come nullità relativa, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272) e quelle (la maggioranza) che ritengono configuri una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., pertanto rilevabile fino alla sentenza di primo grado (o, se verificatasi nel giudizio, fino a quella di secondo grado) (tra le tante, Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, Panico, Rv. 280636; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262821; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843).

In ogni caso, nell'ipotesi di specie, il vizio risulta sanato e non avrebbe potuto, dunque, essere dedotto in cassazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza indicata in epigrafe confermava la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per peculato (art. 314 cod. pen.), per aver realizzato, nella qualità di direttore dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di condotte appropriative avvinte dalla continuazione in relazione all'attività di raccolta e gestione del risparmio. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata, articolando, per il tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo in cui deduce violazione della legge penale processuale. In particolare, la sentenza impugnata andrebbe annullata perché emessa a seguito di un procedimento inficiato da vizio procedurale, non essendo stata la richiesta di rinvio a giudizio preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis cod. proc. pen. Ad analoga eccezione sollevata in appello, i giudici replicavano che nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, mentre il vizio in oggetto, anche ad aderire alla tesi della necessità di un nuovo avviso di conclusione indagini per il caso in esame, si sarebbe inquadrato fra le nullità generali a regime intermedio. La ricorrente si dice consapevole del contrasto giurisprudenziale circa la natura giuridica della nullità concernente l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma ritiene che quella in oggetto rientri tra le nullità assolute, poiché la violazione dell'art. 415-bis cod. pen., precludendo l'esercizio delle prerogative in esso previste e quindi del contraddittorio, afferisce al concreto esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, all'udienza preliminare, e dunque prima della richiesta di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari, rilevato che non era stata contestata la aggravante dell'articolo 61, n. 7, cod. pen., restituiva gli atti alla Procura. Il Pubblico Ministero procedente avanzava, dunque, una nuova richiesta di rinvio a giudizio includendo nel capo di imputazione l'anzidetta circostanza aggravante, senza che tale atto fosse preceduto dall'avviso di cui all'articolo 415-bis cod. pen., impedendo, pertanto, all'indagato l'esercizio delle prerogative di cui ai commi 3 e 4 della stessa disposizione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.orA [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le deduzioni difensive replicano un'eccezione già sollevata e respinta in appello, con motivazione corretta. Rappresenta, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il giudizio abbreviato sani tutti i vizi degli atti precedenti, con l'eccezione delle nullità assolute e delle inutilizzabilità patologiche (ex multis, Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525; Sez. 1, n. 41930 del 06/07/2016, Bono, Rv. 267799; Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011, dep. 2012, Adiletta, Rv. 252065). Inoltre, a tacer del fatto che, nel caso di specie, si trattava del secondo avviso (avendo il pubblico ministero provveduto a formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio dopo che il Giudice per le indagini preliminari gli aveva restituito gli atti, rilevando l'errata omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.), appare consolidata l'interpretazione secondo cui la mancata emissione, ex art. 415-bis cod. proc. pen., dell'avviso di conclusione indagine non dà luogo ad una nullità assoluta. Come rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale della Cassazione, infatti, l'enunciazione del fatto nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. persegue una finalità non equiparabile a quella dell'art. 417 cod. proc. pen., invece essenziale al concreto esercizio dei diritti difensivi dell'imputato. Se conflitto si dà, in giurisprudenza, esso riguarda, dunque, le (poche) pronunce che qualificano il vizio come nullità relativa, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272) e quelle (la maggioranza) che ritengono configuri una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., pertanto rilevabile fino alla sentenza di primo grado (o, se verificatasi nel giudizio, fino a quella di secondo grado) (tra le tante, Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, Panico, Rv. 280636; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262821; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843). In ogni caso, nell'ipotesi di specie, il vizio risulta sanato e non avrebbe potuto, dunque, essere dedotto in cassazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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