CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 47128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in funzione di giudice dell'appello ex art. 680, comma 2, cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Simone SILVESTRI avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 15 novembre 2021 con la quale, prosciolto l'imputato per vizio di mente, veniva applicata allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S. 2. [OSCURATO:PERSONA] SILVESTRI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale perché, contrariamente a quanto riferito nel provvedimento impugnato, sono in atti le osservazioni cliniche rese in data 14 settembre 2021 dal dr. [OSCURATO:PERSONA] (di cui dà atto il primo giudice), osservazioni che non sono state esaminate in appello, come pure le successive note del 26 aprile 2022. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In disparte l'erronea affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, dell'assenza delle osservazioni del dr. Sconci in data 14 settembre 2021, il ricorrente non ne deduce neppure la decisività, né deduce di avere sviluppato specifiche critiche alla decisione di primo grado che, invece, le aveva prese in esame. 3.2. Esorbitano, invece, dal deducibile le doglianze concernenti le successive osservazioni del sanitario in data 26 aprile 2022, poiché successive alla pronuncia della sentenza di primo grado e perciò estranee al devolutum. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci