CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 16249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Prima sezione civile ---------------- Il consigliere delegato ha pronunciato il seguente D E C R E T O sul ricorso iscritto al n° 27033 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 56A11 L134Q), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69T59 H501K) del Foro di Castrovillari, con Studio sito in [OSCURATO:PERSONA] alla P.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 8/9, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.c. e dell'art. 136, 3° comma, cod. proc. civ. ogni comunicazione tramite l’indi- rizzo p.e.c. avvraffaellaaccrogliano @ pec.giuffre.it o al numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro Comune di Mandatoriccio, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Castrovillari (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 53R02 E878Y) giusta delibera di incarico n. 7 del 15.1.2025 e procura spe- ciale rilasciata in atto separato allegato al controricorso, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27033/2024 Numero sezionale 432/2025 Numero di raccolta generale 16249/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Calliciuri in via Delle Cave di Pietralata n° 36, Roma - Indirizzi per le comunicazioni e notificazioni: Pec: tommaso.caliciuri @ avvoca- tirossano.legalmail.it - Fax: 0983 - 1980121. Controricorrente verso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 545 depo- sitata il 9 maggio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito – il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 38 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iva, se dovuta. Numero registro generale 27033/2024 Numero sezionale 432/2025 Numero di raccolta generale 16249/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Roma, 16 giugno 2025. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27033/2024 Numero sezionale 432/2025 Numero di raccolta generale 16249/2025 Data pubblicazione 17/06/2025