CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico, perché si esaurisce in assunti astratti del tutto sganciati da un confronto con il caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M