CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 1991
Cassazione n. 17279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1991 avverso la sentenza del 8/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. e manifestamente infondato, essendosi la Corte di appello correttamente attenuta al principio di diritto fissato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave (nel caso di specie, ritenuto quello di cui all'art. 337 cod, pen.) e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01). E', quindi, irrilevante che i due reati satellite pev i quali sono stati effettuati i due aumenti ex art. 81 cod. pen. fossero già uniti dal vincolo della continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 re estensore [OSCURATO:PERSONA]:(1010 E [OSCURATO:PERSONA]!..LER