Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36086/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4949-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 31 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, [OSCURATO:PERSONA] di Imperia.

Osservava, in particolare, la CTR: «Nel caso di specie, avendo l'Agenzia delle Entrate incorporato le funzioni dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], l'atto di appello avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, e non dal Direttore dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Imperia.

Al contrario la firma dell'atto in questione risulta essere stata apposta dal [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultava essere munito di alcuna delega specifica a sottoscrivere l'atto de quo e, dunque, privo del potere di rappresentanza».

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. cìv., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 21-septies

I. n. 241/1990, nonché dell'art. 23-quater d.l. n. 95/2012.

Sostiene che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità Ríc. 2020 n. 04949 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto sottoscritto da persona non legittimata, applicando alla fattispecie norme e principi riferibili agli atti impositivi e non agli atti processuali ed omettendo di considerare che l'art. 23-quater d.l. n. 95/2012 stabiliva la continuità delle attività dell'Agenzia del territorio sino alla definizione del processo di incorporazione nell'Agenzia delle entrate.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnata - come si vedrà in prosieguo - deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

La controversia concerne gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, avverso i quali è stato proposto ricorso accolto in primo grado.

L'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta proposto dall'Agenzia delle entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente alla incorporazione in detta Agenzia dell'Agenzia del territorio disposta dal d.l. n. 95/2012, conv. dalla

I. n. 135/2012.

La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello perché, a seguito della incorporazione, avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e non dal Direttore della soppressa Agenzia del territorio, il quale non risultava munito di delega specifica a sottoscrivere l'atto.

Orbene, questa Corte ha di recente affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla

I. n. 135 del 2012, spetta agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e sussiste in capo al Ric. 2020 n. 04949 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- Direttore di tali uffici il potere di rappresentanza processuale (Cass. n. 6713 del 2020).

L'art. 23-quater, comma 7, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla

I. n. 135/2012, dispone che: «Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

In base a questa norma è stata emessa la circolare dal Direttore della Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2013 ove si precisa che «per quanto concerne il contenzioso tributario relativo al settore territorio la relativa gestione continua ad essere curata dagli uffici provinciali-territorio secondo le consuete modalità e procedure operative» e ancora il Direttore della Agenzia con provvedimento del 30 novembre 2012 ha disposto che nelle more del perfezionamento del processo di integrazione «le attività facenti capo alla agenzia del territorio continuano ad essere svolte secondo le disposizioni previste dalle norme dallo statuto e dai regolamenti dell'agenzia incorporata, nonché dalla procedure e modalità operative adottate».

Le richiamate disposizioni conferiscono il potere di rappresentanza processuale al Direttore provinciale dell'Agenzia del territorio, incorporata nell'Agenzia delle Ric. 2020 n. 04949 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -4- entrate, il quale era dunque soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di appello.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4949-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 31 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, [OSCURATO:PERSONA] di Imperia. Osservava, in particolare, la CTR: «Nel caso di specie, avendo l'Agenzia delle Entrate incorporato le funzioni dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], l'atto di appello avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, e non dal Direttore dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Imperia. Al contrario la firma dell'atto in questione risulta essere stata apposta dal [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultava essere munito di alcuna delega specifica a sottoscrivere l'atto de quo e, dunque, privo del potere di rappresentanza». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. cìv., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 21-septies I. n. 241/1990, nonché dell'art. 23-quater d.l. n. 95/2012. Sostiene che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità Ríc. 2020 n. 04949 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto sottoscritto da persona non legittimata, applicando alla fattispecie norme e principi riferibili agli atti impositivi e non agli atti processuali ed omettendo di considerare che l'art. 23-quater d.l. n. 95/2012 stabiliva la continuità delle attività dell'Agenzia del territorio sino alla definizione del processo di incorporazione nell'Agenzia delle entrate. Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnata - come si vedrà in prosieguo - deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. La controversia concerne gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, avverso i quali è stato proposto ricorso accolto in primo grado. L'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta proposto dall'Agenzia delle entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente alla incorporazione in detta Agenzia dell'Agenzia del territorio disposta dal d.l. n. 95/2012, conv. dalla I. n. 135/2012. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello perché, a seguito della incorporazione, avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e non dal Direttore della soppressa Agenzia del territorio, il quale non risultava munito di delega specifica a sottoscrivere l'atto. Orbene, questa Corte ha di recente affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla I. n. 135 del 2012, spetta agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e sussiste in capo al Ric. 2020 n. 04949 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- Direttore di tali uffici il potere di rappresentanza processuale (Cass. n. 6713 del 2020). L'art. 23-quater, comma 7, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla I. n. 135/2012, dispone che: «Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli». In base a questa norma è stata emessa la circolare dal Direttore della Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2013 ove si precisa che «per quanto concerne il contenzioso tributario relativo al settore territorio la relativa gestione continua ad essere curata dagli uffici provinciali-territorio secondo le consuete modalità e procedure operative» e ancora il Direttore della Agenzia con provvedimento del 30 novembre 2012 ha disposto che nelle more del perfezionamento del processo di integrazione «le attività facenti capo alla agenzia del territorio continuano ad essere svolte secondo le disposizioni previste dalle norme dallo statuto e dai regolamenti dell'agenzia incorporata, nonché dalla procedure e modalità operative adottate». Le richiamate disposizioni conferiscono il potere di rappresentanza processuale al Direttore provinciale dell'Agenzia del territorio, incorporata nell'Agenzia delle Ric. 2020 n. 04949 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- entrate, il quale era dunque soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di appello. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36086/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris