CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imrn.), l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Macerata che 9/( aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo una nullità processuale, conseguente a preteso vizio nella notificazione al difensore dell'avviso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta mancanza di interesse. 4. Nelle more del giudizio di legittimità è infatti terminata l'espiazione della pena e l'espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione, non antecedentemente eseguita, non è più possibile (Sez. 1, n. 2950 del 18/11/2020, dep. 2021, Cena). A sostegno di tali conclusioni militano ragioni sistematiche, sorrette da dati testuali. L'espulsione di cui trattasi, infatti, proprio per la sua natura ontologicamente alternativa alla pena, richiede che sia disposta ed eseguita allorché l'espiazione di quest'ultima sia ancora in atto all'interno dello stabilimento carcerario (Sez. 1, n. 28714 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]), il cui decongestionamento rappresenta la ratio fondamentale dell'istituto. La pena è estinta, del resto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, T.U. imm., decorsi dieci anni dall'espulsione, purché essa -evidentemente- non si sia già estinta in precedenza per un qualsiasi altro motivo, quale quello della sua completa esecuzione. E, in caso di rientro illegittimo dello straniero condannato nel territorio dello Stato entro dieci anni, la norma dispone che riprenda l'esecuzione della pena, ma è chiaro che non può riprendere l'esecuzione di una pena già interamente eseguita, «senza considerare che il termine di dieci anni comincia a decorrere dal momento dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, che nel caso di specie non v'è stata né potrebbe mai esservi» (in Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709-01). 5. La sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione del ricorso non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del .25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di int